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Legge

L.R. Calabria 18/2017

Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato.

Normativa regionaleL.R. Calabria 18/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava l’organizzazione del servizio idrico integrato in Calabria, istituendo l’Autorità idrica della Calabria e regolando organi, funzioni, gestione, vigilanza e transitorio. Tuttavia è stato successivamente abrogato quasi integralmente dalla l.r. 10/2022; restano fuori dall’abrogazione solo alcune parti della l.r. 10/1997 richiamate. Oggi ha valore soprattutto storico-transitorio, non operativo.

Organizzazione del servizio idrico integrato in Calabria e istituzione dell’Autorità idrica regionale

Organizzazione del servizio idrico integrato in Calabria

La legge regionale n. 18 del 2017 aveva ridisegnato l’assetto del servizio idrico integrato nel territorio calabrese, istituendo un ente di governo unico di ambito regionale e disciplinandone organi, funzioni, rapporti con la Regione, gestione del servizio e fase transitoria. In base al testo fornito, però, gli articoli da 1 a 13, 15, 16, 18, 19 e da 21 a 26 risultano abrogati dalla l.r. 20 aprile 2022, n. 10, con conseguente sostanziale perdita di attualità applicativa della disciplina originaria.

Ambito territoriale e finalità originarie

La disciplina si applicava esclusivamente alla Calabria e perseguiva l’obiettivo di organizzare il servizio idrico integrato come servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del d.lgs. 152/2006 e della regolazione nazionale di settore. Il testo originario prevedeva la costituzione di un’autorità unica rappresentativa dei comuni calabresi ricadenti nell’ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale.

Istituzione dell’Autorità idrica della Calabria e natura dell’ente

La legge istituiva l’Autorità idrica della Calabria (AIC) come ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L’ente era qualificato come ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato dell’intera regione e subentrava alle funzioni già spettanti ai soppressi enti d’ambito. Il patrimonio iniziale era formato dal fondo di dotazione derivante dai beni e dalle situazioni patrimoniali degli ATO cessati, oltre a eventuali trasferimenti degli enti locali, trasferimenti regionali, diritti acquisiti e contribuzioni straordinarie di comuni o terzi.

Funzioni attribuite all’ente di governo

All’AIC erano attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell’autorità nazionale di regolazione. L’ente operava con raccordo con l’amministrazione regionale e con competenze che sostituivano quelle già esercitate dagli enti o autorità d’ambito soppressi.

Partecipazione dei comuni e organi dell’ente

I comuni della Calabria ricadenti nell’ambito territoriale erano tenuti a partecipare obbligatoriamente all’AIC e a esercitare tramite essa le funzioni previste dalla normativa sul servizio idrico integrato. Gli organi previsti erano assemblea, direttore generale e revisore unico dei conti; era inoltre previsto un consiglio direttivo con funzioni consultive e di controllo.

Assemblea: composizione, durata e funzionamento

L’assemblea era composta da quaranta comuni individuati mediante un procedimento elettivo interno alla platea dei sindaci calabresi. Ne facevano parte di diritto i comuni capoluogo delle quattro province e il Comune di Reggio Calabria; gli altri comuni erano selezionati in base a criteri demografici e territoriali. La durata dell’assemblea era quinquennale, decorrente dalla convalida dei risultati della selezione.

Le sedute erano valide, in prima convocazione, con la maggioranza dei componenti e la rappresentanza di almeno due comuni per ciascuna conferenza territoriale di zona; in seconda convocazione bastava un terzo dei componenti in carica. Lo statuto dell’ente, da approvare nella prima seduta, disciplinava funzionamento dell’AIC, dell’assemblea, del consiglio direttivo e delle conferenze territoriali di zona. Erano previste regole di voto rafforzato per la prima approvazione statutaria e, in assenza del quorum dei due terzi, ulteriori votazioni fino al raggiungimento della maggioranza semplice. La partecipazione alle sedute era gratuita.

Competenze dell’assemblea

L’assemblea aveva funzioni di indirizzo politico-amministrativo e, in particolare, approvava lo statuto, nominava il consiglio direttivo, approvava e aggiornava il piano d’ambito e i piani operativi, determinava la tariffa di base da sottoporre all’autorità nazionale, definiva standard qualitativi, sceglieva la forma di gestione, stabiliva principi e criteri per l’affidamento del servizio, approvava convenzione e disciplinare con il gestore, la carta della qualità del servizio, i criteri di riparto delle risorse per gli interventi, i rapporti con il fornitore d’acqua all’ingrosso, la nomina del direttore generale e del revisore, oltre al programma annuale, ai bilanci e alla relazione annuale.

Selezione dei comuni componenti dell’assemblea

Il procedimento per individuare i quaranta comuni era articolato su base territoriale e demografica. I capoluoghi provinciali e Reggio Calabria erano membri di diritto, mentre gli altri posti erano assegnati secondo fasce di popolazione e circoscrizioni territoriali definite da una tabella allegata. Le operazioni avvenivano con voto diretto, libero e segreto dei sindaci interessati, in un’unica giornata e con un sistema di sezioni per fasce demografiche. In caso di parità, prevaleva il comune con popolazione residente maggiore secondo l’ultimo censimento. Un decreto del Presidente della Giunta regionale convalidava i risultati e indisse la prima seduta dell’assemblea.

Direttore generale, consiglio direttivo e revisore

Il direttore generale era l’organo di amministrazione dell’autorità, scelto tra soggetti con particolare qualificazione nel settore idrico; aveva la rappresentanza legale dell’ente, curava organizzazione interna, funzionamento, struttura operativa e affidamento del servizio. La retribuzione non poteva superare quella di un dirigente di settore regionale.

Il consiglio direttivo, composto da sette membri nominati dall’assemblea nel rispetto della rappresentanza territoriale, svolgeva funzioni consultive e di controllo: esprimeva pareri sugli atti del direttore generale, verificava la coerenza dell’attività con gli indirizzi assembleari e disponeva di regole proprie di validità delle deliberazioni. I componenti non percepivano indennità.

Il revisore unico dei conti, con supplente, era nominato dall’assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori legali; durava in carica tre anni, senza possibilità di riconferma, e controllava regolarità gestionale, contabile e fiscale.

Struttura territoriale e conferenze territoriali di zona

L’AIC era organizzata in una struttura centrale regionale e in strutture periferiche corrispondenti a zone territoriali coincidenti con gli ambiti già individuati dalla normativa regionale previgente. In ciascuna zona operava una conferenza territoriale di zona composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito. Le conferenze avevano il compito di formulare proposte sugli interventi da inserire nel piano d’ambito e nel piano operativo pluriennale, nonché indirizzi per migliorare organizzazione del servizio, carta della qualità e regolamento d’utenza.

Le deliberazioni delle conferenze erano valide, in prima convocazione, con maggioranza assoluta dei componenti che rappresentassero almeno due terzi della popolazione della zona; in seconda convocazione bastava la maggioranza dei presenti. Le conferenze erano presiedute dai presidenti delle province competenti o dal Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, senza compensi per i partecipanti.

Gestione del servizio e salvaguardia delle gestioni esistenti

La legge prevedeva che il servizio idrico integrato fosse affidato dall’AIC al soggetto gestore nelle forme consentite dalla normativa europea e nazionale sui servizi pubblici locali a rete. Nella convenzione e nel disciplinare dovevano essere individuate le gestioni esistenti da salvaguardare ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. 152/2006.

Per le procedure di project finance finanziate con fondi CIPE n. 60/2012 e già aggiudicate alla data di entrata in vigore della legge, l’AIC doveva regolare in convenzione la possibilità del subentro del gestore nei rapporti con i promotori concessionari o la risoluzione delle convenzioni, alle condizioni previste e nel rispetto delle determinazioni dell’autorità nazionale di regolazione.

Vigilanza, monitoraggio e trasmissione dei dati

L’AIC vigilava sull’attività del gestore ai sensi del d.lgs. 152/2006. Era prevista una relazione annuale, da predisporre entro il 30 giugno e da sottoporre all’assemblea, con contenuti relativi allo stato di attuazione del programma degli interventi, al raggiungimento degli obiettivi del piano d’ambito, ai livelli qualitativi e quantitativi del servizio, al conto economico e alle tariffe, nonché allo stato delle funzioni. La relazione approvata veniva trasmessa alla Regione e ai comuni.

Per finalità gestionali, amministrative e statistiche era istituita presso il dipartimento regionale competente una banca dati sulla gestione delle risorse idriche. L’AIC la alimentava con i dati provenienti dalle gestioni e con gli aggiornamenti dei sistemi informativi, trasmettendo inoltre al dipartimento regionale documenti sintetici su dati tecnico-economici, convenzioni, tariffe e censimento delle infrastrutture.

Ruolo della Regione

La Regione conservava funzioni di verifica di coerenza del piano d’ambito con la pianificazione regionale di settore, con possibilità di formulare rilievi e osservazioni. Era inoltre prevista la predisposizione di un programma per il risparmio idrico e per l’adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con installazione di contatori teleletti e interventi di adeguamento degli impianti idrici.

La Regione individuava anche gli interventi strategici di interesse regionale, le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per i contributi, con finalità di contenimento della tariffa. Il dipartimento competente poteva esprimere pareri tecnico-economici, segnalare criticità all’autorità nazionale di regolazione e formulare pareri preventivi o osservazioni sugli atti di competenza dell’assemblea, se richiesti.

Tutela degli utenti e partecipazione

Presso l’AIC era istituito un Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, con funzioni di rappresentanza degli interessi degli utenti e di controllo della qualità del servizio. La partecipazione era gratuita e il Comitato era nominato con decreto del Presidente della Regione sulla base di un regolamento della Giunta che ne definiva composizione, costituzione e funzionamento. L’AIC doveva inoltre garantire una segreteria tecnica dedicata.

Disposizioni transitorie sul personale e sull’avvio dell’ente

Il personale già assunto con procedure pubbliche e in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2012 presso gli Enti d’ambito della l.r. 10/1997 era trasferito nei ruoli dell’AIC, mantenendo il trattamento giuridico ed economico in godimento e l’anzianità maturata. I rapporti a tempo determinato cessavano alla scadenza.

Entro sessanta giorni dall’effettivo insediamento il direttore generale avrebbe dovuto definire la dotazione organica e sottoporla all’assemblea. Per la fase di prima applicazione, i costi del personale e di funzionamento dell’ente gravavano sugli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.

Regime transitorio iniziale e poteri sostitutivi

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge il Presidente della Giunta regionale doveva fissare la data per la prima individuazione dei comuni componenti dell’assemblea. Fino all’effettivo insediamento degli organi, la gestione ordinaria era affidata al dirigente generale regionale competente, in qualità di commissario, con supporto di una struttura tecnico-operativa e di personale regionale specializzato.

Le procedure previste dalla l.r. 34/2010 restavano sospese fino all’insediamento degli organi dell’AIC. Entro trenta giorni dalla prima seduta l’assemblea doveva deliberare la forma di gestione e procedere all’affidamento del servizio entro i successivi trenta giorni; in caso di inerzia, la Regione poteva esercitare poteri sostitutivi.

Più in generale, la Regione poteva nominare un commissario ad acta, previa diffida e decorso di un termine non inferiore a quindici giorni, in caso di inadempimento degli enti d’ambito o dei comuni nella realizzazione degli atti necessari all’organizzazione del servizio e al rispetto degli obblighi UE.

Abrogazioni e disciplina residua

La legge abrogava, dalla sua entrata in vigore, gran parte della previgente legge regionale n. 10/1997, salvo gli articoli da 6 a 29 e da 57 a 60, nonché i commi 1 e 2 dell’art. 47 della l.r. 34/2010. In seguito, però, il testo fornito segnala l’abrogazione, da parte della l.r. 10/2022, degli articoli 1-13, 15, 16, 18, 19 e 21-26 della presente legge, rendendo la disciplina originaria sostanzialmente superata e priva di applicazione pratica attuale.

Attualità applicativa

Alla luce dell’abrogazione quasi integrale risultante dal testo consolidato, la legge non appare oggi uno strumento normalmente operativo per la pratica professionale, se non per ricostruzioni storiche o per verifiche su rapporti, atti o situazioni maturati nel periodo in cui era efficace.

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