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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, diniego di revoca del divieto e decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato nel 2018, il successivo diniego prefettizio dell'istanza di revoca e il rigetto ministeriale del ricorso gerarchico. Ha dedotto la violazione e l'errata applicazione dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931, carenza assoluta dei presupposti e dell'istruttoria, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe fondato il divieto su un unico episodio di conflittualità con i vicini e su una frase minatoria non adeguatamente accertata, senza considerare che egli aveva sempre detenuto legittimamente le armi, non aveva precedenti penali o di polizia e aveva mantenuto una condotta irreprensibile. Ha inoltre invocato la sentenza penale irrevocabile che lo aveva assolto dall'imputazione di minaccia perché il fatto non sussiste e dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto la condotta di violenza privata, nonché il successivo accordo conciliativo con i vicini e il decorso di circa cinque anni dai fatti senza ulteriori episodi. Ha sostenuto, pertanto, che non sussistessero più elementi idonei a fondare una prognosi di pericolosità o di inaffidabilità nell'uso delle armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui non esiste un diritto soggettivo al porto o alla detenzione di armi, essendo il divieto la regola generale, e ha qualificato il potere prefettizio come espressione di una funzione preventiva e cautelare di tutela dell'ordine pubblico, non sanzionatoria. La valutazione amministrativa può fondarsi su un giudizio prognostico secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di certezza probatoria o di un abuso effettivo delle armi. Nel caso concreto, la sentenza penale, pur avendo prosciolto il ricorrente, aveva confermato l'esistenza di un'accesa conflittualità con i vicini, l'astio reciproco manifestato anche nel processo, un comportamento poco collaborativo e irrispettoso verso gli agenti e, quanto alla violenza privata, la prova di una condotta diretta a esercitare pressione sulla libertà di autodeterminazione delle persone offese, ritenuta soltanto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Tali elementi erano sufficienti a sostenere, senza manifesta irragionevolezza, la valutazione di non perfetta affidabilità nell'uso delle armi. Il TAR ha inoltre ritenuto non illogico il diniego di revoca: sebbene i fatti originari risalissero al 2018, la conflittualità risultava ancora presente nel 2022 e il contenzioso civile si era concluso soltanto nel gennaio 2023, poco prima del diniego prefettizio. I provvedimenti sono stati quindi ritenuti congruamente motivati e adeguatamente istruiti. Il giudice ha comunque precisato che l'amministrazione potrà rivalutare in futuro la posizione dell'interessato alla luce dell'ulteriore tempo trascorso. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La norma costituisce la base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando emergano elementi idonei a porre in dubbio l'affidabilità del soggetto; il potere ha natura preventiva-cautelare e non sanzionatoria.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudice ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione, poiché l'amministrazione aveva indicato la conflittualità con i vicini, gli elementi risultanti dalla sentenza penale e l'insufficiente decorso del tempo quali ragioni del diniego di revoca.

  • art. 131-bis c.p.

    La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto non impedisce all'amministrazione di valorizzare la condotta, unitamente agli altri elementi, nella distinta valutazione prognostica di affidabilità nell'uso delle armi.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione e porto di armi costituisce la regola generale e non sussiste un diritto soggettivo al rilascio o al mantenimento del titolo di polizia; l'amministrazione esercita un potere preventivo-cautelare volto a tutelare l'ordine pubblico.
  • La valutazione di affidabilità nell'uso delle armi è prognostica e discrezionale e può essere fondata sul criterio del più probabile che non, senza richiedere la certezza dell'abuso, una condanna penale o la prova di un abuso effettivo delle armi.
  • Una situazione di accesa conflittualità interpersonale, anche se collegata a una controversia privata e non sfociata in una condanna penale, può giustificare il divieto di detenzione di armi quando renda non pienamente affidabile il soggetto nel loro uso.
  • L'assoluzione penale o la non punibilità per particolare tenuità del fatto non precludono all'amministrazione di considerare i fatti accertati o comunque emergenti dal procedimento penale ai fini della distinta valutazione amministrativa di affidabilità.
  • Nel valutare un'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, l'amministrazione può ritenere insufficiente il tempo trascorso se la conflittualità o gli elementi sintomatici dell'inaffidabilità risultano ancora attuali o recenti; la posizione può essere rivalutata successivamente alla luce del maggior tempo trascorso e dell'assenza di ulteriori episodi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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