Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento 1.del giudizio di non ammissione del minore-OMISSIS- alla classe III, emesso in data 14/06/2022 dal Consiglio di Classe della -OMISSIS-dell''Istituto -OMISSIS-, con emissione di tutti i necessari provvedimenti; 2.di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione del minore alla classe III, adottato dal consiglio di classe e pubblicato nel tabellone della scuola
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale madre del minore, ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe III adottato dal consiglio di classe il 14 giugno 2022 e pubblicato il 17 giugno 2022. Sono stati dedotti: violazione del d.l. 52/2021, del d.P.R. 122/2009 e del d.lgs. 297/1994, con particolare riferimento all'irregolarità del verbale del consiglio di classe; violazione dell'art. 13 dell'O.M. 90/2001 ed eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell'art. 1, comma 7, del d.P.R. 122/2009. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR e tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il minore si è trasferito in altra scuola, ha proseguito il percorso scolastico e ha già ripetuto l'anno. Pertanto, l'eventuale annullamento del giudizio di non ammissione alla classe III non avrebbe potuto procurargli alcun vantaggio concreto e attuale. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata proposta una domanda risarcitoria né richiesta la conversione della domanda di annullamento in domanda di accertamento. Le spese sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
d.l. 52/2021
Invocato dalla parte ricorrente quale parametro di legittimità del giudizio di non ammissione; il TAR non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
d.P.R. 122/2009
Invocato dalla parte ricorrente, anche con riferimento all'art. 1, comma 7, quale parametro della valutazione scolastica; il TAR non ne ha esaminato il merito.
d.lgs. 297/1994
Invocato quale parametro normativo della regolarità del giudizio scolastico; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 13 O.M. 90/2001
Invocato quale parametro della decisione di non ammissione; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- L'azione di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato non può più produrre alcun effetto utile per il ricorrente e l'eventuale annullamento non gli procurerebbe un vantaggio concreto e attuale.
- In una controversia relativa alla non ammissione scolastica, il trasferimento dell'alunno in altra scuola, la prosecuzione del percorso scolastico e la ripetizione dell'anno possono determinare il venir meno dell'interesse all'annullamento della decisione originaria, se l'annullamento non è più idoneo a modificare utilmente la posizione scolastica dell'interessato.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento non consente la prosecuzione del giudizio sulla base di pretese diverse, quando non sia stata proposta una domanda risarcitoria né richiesta la conversione della domanda in accertamento.
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