Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, l'accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente, del valore di 500 euro annui, per quattro anni scolastici, nonché la condanna del Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza, l'attivazione della Carta con accredito complessivo di 2.000 euro e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, chiedendo altresì la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile la domanda, poiché la ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero all'obbligo di conformarsi al giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e lo ha condannato ad attivare la Carta elettronica del docente e a rendere disponibile sulla stessa la somma complessiva di 2.000 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, escludendo ulteriori accessori poiché l'importo non ha natura retributiva. Per l'eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'Amministrazione, il giudice ha ritenuto ostative, in concreto, la crisi della finanza pubblica, l'ammontare contenuto della somma e la nomina del commissario ad acta, nonché la complessità del procedimento esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto, in forza della sentenza del giudice ordinario, anche per gli anni di servizio a tempo determinato oggetto del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale
L'obbligo di ottemperanza impone all'Amministrazione di dare concreta esecuzione alla sentenza passata in giudicato, anche mediante l'attivazione della Carta elettronica e l'accredito degli importi riconosciuti.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili in relazione alle difficoltà dell'adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, nel caso esaminato, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce suscettibili di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- L'Amministrazione è tenuta a conformarsi integralmente al giudicato e, quando la sentenza abbia riconosciuto un beneficio da attuare mediante uno specifico strumento amministrativo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari alla concreta attribuzione del beneficio e fissare un termine per provvedere.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione debitrice e attribuendogli facoltà di subdelega per gli adempimenti esecutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'inadempimento della pubblica amministrazione: può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la contenuta entità dell'obbligazione, la nomina del commissario ad acta, la complessità del procedimento esecutivo e le difficoltà connesse ai vincoli di finanza pubblica.
- Nel giudizio di ottemperanza, un beneficio riconosciuto dal giudicato come strumento di aggiornamento e formazione professionale non è equiparabile a una voce retributiva se il titolo esecutivo non gli attribuisce tale natura; conseguentemente, l'esecuzione può essere limitata all'importo capitale riconosciuto, senza ulteriori accessori retributivi.
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