L.R. Calabria 40/2009
Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola, nel territorio della Calabria, ricerca, coltivazione e controllo di miniere, cave e inerti fluviali, con pianificazione tramite PRAE, autorizzazioni, canoni, vigilanza e sanzioni. Prevede regimi transitori per attività già autorizzate e per nuove cave/ampliamenti in attesa del PRAE. Le modifiche del 2023 si applicano dal regolamento n. 8 del 27/09/2023.
Disciplina dell'attività estrattiva in Calabria
Disciplina dell’attività estrattiva in Calabria
La legge regionale calabrese disciplina la ricerca, la coltivazione e l’estrazione di materiali di miniera e di cava nel territorio della Regione, nel rispetto della tutela ambientale, paesaggistica e della sicurezza del lavoro. La disciplina risultante è stata aggiornata nel 2023, con efficacia delle modifiche decorrente dall’entrata in vigore del regolamento n. 8 del 27/09/2023.
Oggetto, classificazione delle risorse e ambito applicativo
La legge considera di pubblico interesse i materiali di miniera e di cava presenti in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili. La disciplina riguarda:
- la ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava;
- la coltivazione delle sostanze minerali;
- l’estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d’acqua.
Le sostanze minerali sono classificate in due categorie:
- miniere, corrispondenti alla prima categoria dell’art. 2 del r.d. n. 1443/1927;
- cave, comprendenti le sostanze classificate nella seconda categoria del medesimo regio decreto e i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali.
I materiali di cava reperibili in terraferma appartengono al proprietario del suolo; gli inerti estratti dai corsi d’acqua appartengono al demanio fluviale, che ne dispone secondo le norme vigenti.
Finalità della legge
La disciplina regionale mira a:
- razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti con un piano organico di attività produttiva;
- garantire la compatibilità tra attività estrattiva, ambiente, paesaggio e altri beni territoriali;
- promuovere il recupero paesaggistico e ambientale delle aree dismesse e di nuova apertura;
- assicurare la sicurezza, l’integrità fisica dei lavoratori e la salubrità dei luoghi di lavoro.
Pianificazione regionale: ORAE e PRAE
Presso il dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive è istituito l’Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto. L’ORAE svolge attività di pianificazione, elaborazione di norme e direttive, esprime pareri e valutazioni tecniche e cura il monitoraggio annuale delle attività estrattive. Redige un rapporto annuale statistico-qualitativo da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
L’ORAE gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE), che raccoglie dati e informazioni sui procedimenti relativi alle attività estrattive di competenza regionale, comunale e della Città metropolitana di Reggio Calabria.
L’ORAE esprime pareri obbligatori su:
- piani territoriali delle attività estrattive;
- autorizzazioni per la coltivazione delle sostanze minerarie;
- autorizzazioni per nuove cave, ampliamenti o riattivazione di cave dismesse e approvazione dei piani di recupero ambientale.
Esso effettua inoltre la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per la coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti. È composto dal dirigente del settore regionale competente e da fino a cinque esperti con comprovata esperienza, nominati per tre anni; il regolamento regionale disciplina la selezione pubblica dei componenti e il funzionamento dell’organo.
Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è l’atto di pianificazione e programmazione dell’attività estrattiva in tutte le sue fasi. Il piano:
- si fonda su conoscenze morfologiche, geologiche, idrologiche, geotecniche e agro-forestali;
- individua e localizza le risorse minerarie e la produzione attesa;
- stima il fabbisogno di minerali nel periodo di validità del piano;
- definisce criteri di tutela del territorio e di compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio e attività produttive;
- stabilisce criteri di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale;
- coordina la disciplina estrattiva con gli altri strumenti di pianificazione;
- censisce miniere e cave in esercizio, sospese o dismesse;
- individua ambiti omogenei per sviluppare poli estrattivi d’interesse produttivo.
Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinato sulla pianificazione urbanistica locale. Gli aggiornamenti sono approvati previo parere dell’ORAE e il piano è soggetto ad aggiornamento periodico quinquennale.
Regolamento di attuazione
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta il regolamento attuativo, che disciplina:
- permesso di ricerca e concessione mineraria;
- autorizzazione per l’attività di cava;
- autorizzazione per l’estrazione nei corsi d’acqua;
- canoni annui dovuti per le attività estrattive;
- agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree dismesse e per il sostegno alla ricerca;
- funzionamento dell’ORAE;
- attribuzione dei compiti di controllo e ispezione;
- obblighi del direttore della miniera o cava e del personale di sorveglianza in materia di sicurezza.
Il piano di sicurezza e prevenzione degli infortuni costituisce parte essenziale della documentazione per le autorizzazioni e per i titoli minerari.
Ricerca mineraria: permesso di ricerca
Il permesso di ricerca consente rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali di miniera.
Il titolo è rilasciato dal dipartimento regionale competente a chi dimostri capacità tecnica ed economica adeguata. La durata è di due anni, prorogabile una sola volta per ulteriori due anni. In caso di forza maggiore, può essere autorizzata la sospensione dei lavori; alla cessazione degli impedimenti, la ripresa viene comunicata al dipartimento e il termine residuo ricomincia a decorrere.
Il permesso può avere estensione massima di 10 km²; nella stessa area può essere rilasciato un altro permesso per sostanze diverse, purché compatibile. È vietata la commercializzazione del materiale estratto in fase di ricerca, salvo espressa autorizzazione per prove di produzione.
Il titolare versa un canone annuo proporzionale alla superficie; il dipartimento può esonerarlo se il titolo riguarda sostanze minerali definite di interesse prioritario con delibera della Giunta regionale.
Concessione mineraria: coltivazione di miniere
La coltivazione delle miniere può essere svolta solo da soggetti pubblici o privati titolari di concessione regionale, nel rispetto delle procedure del regolamento attuativo e delle regole di evidenza pubblica.
Oggetto della concessione sono le risorse minerarie riconosciute esistenti e coltivabili; è possibile l’estensione della concessione per sostanze associate. Nella stessa area possono coesistere più concessioni, purché riferite a sostanze diverse e non pregiudizievoli per le attività preesistenti.
Le miniere in concessione devono essere mantenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati e secondo il PRAE. Su richiesta motivata del titolare e con parere dell’ORAE, il dipartimento può disporre sospensione o graduale esecuzione dei lavori per un periodo complessivo non superiore a tre anni, entro il quale definire la ripresa o l’eventuale decadenza.
La concessione:
- ha superficie non superiore a 2 km²;
- è rilasciata con decreto del dipartimento regionale competente, sentito l’ORAE;
- è temporanea e non può superare 20 anni;
- può essere trasferita e rinnovata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- può essere dichiarata decaduta per inadempienze del titolare.
Il concessionario versa un canone annuo proporzionale alla superficie e/o alla quantità di minerale estratto.
Sono previste anche disposizioni transitorie per le concessioni perpetue già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006: esse sono trasformate in concessioni temporanee, con durata massima di 30 anni, ferma la possibilità di decadenza e subordinatamente all’esito positivo della VIA o della VIncA, se dovute, e all’acquisizione degli altri titoli necessari.
Pubblica utilità e accesso ai suoli
Le opere, gli impianti e i servizi destinati all’attività mineraria, collocati entro il perimetro della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e di pubblica utilità. Se collocati fuori dal perimetro, il dipartimento può dichiararne la pubblica utilità su richiesta del concessionario.
I proprietari dei terreni interessati da permessi di ricerca o concessioni non possono opporsi all’occupazione e all’uso dei suoli, salvo il diritto al giusto risarcimento dei danni e dell’indisponibilità dei fondi occupati.
Attività di cava: ricerca, coltivazione e ampliamenti
La ricerca dei materiali di cava di tipo terrestre è autorizzata dal Comune competente per un periodo non superiore a due anni, in conformità al PRAE. La ricerca degli inerti nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, sempre per non oltre due anni e nel rispetto del PRAE.
Per la ricerca dei materiali di cava è vietata la commercializzazione del materiale estratto; la violazione comporta revoca dell’autorizzazione. Il Comune e la Città metropolitana trasmettono copia dell’autorizzazione e del programma di ricerca al dipartimento regionale competente.
La coltivazione delle cave e i relativi ampliamenti sono autorizzati dal Comune competente, acquisito il parere dell’ORAE, nel rispetto del PRAE e delle condizioni di sicurezza e salubrità del lavoro. L’autorizzazione può essere rilasciata a soggetti pubblici o privati che abbiano capacità tecniche ed economiche e titolo idoneo sul terreno, quando il proprietario non inizi o non conduca l’attività con mezzi adeguati.
Per la coltivazione delle cave:
- la durata massima dell’autorizzazione è di 20 anni;
- la proroga può essere concessa una sola volta, per motivate esigenze produttive, fino a 5 anni, solo per completare il piano di coltivazione e recupero;
- l’ampliamento ha durata massima di 10 anni, prorogabile una sola volta per 3 anni;
- le varianti al piano iniziale sono autorizzate dal Comune previo parere ORAE;
- nei casi di coltivazione per lotti successivi, il recupero ambientale e paesaggistico deve avvenire contestualmente all’estrazione.
L’inizio dei lavori di coltivazione di cava deve avvenire entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione finale, con comunicazione al Comune e al dipartimento regionale competente, a pena di decadenza.
Convenzione, garanzie e oneri finanziari
I rapporti tra l’ente concedente e il titolare dell’autorizzazione sono regolati da una convenzione che disciplina obblighi e oneri a carico del titolare, tra cui:
- garanzia fideiussoria per il recupero ambientale e paesaggistico;
- canone per l’esercizio dell’attività di cava;
- opere connesse all’attività estrattiva;
- opere di salvaguardia del territorio e dei terzi;
- manutenzione delle infrastrutture interessate.
La garanzia fideiussoria è determinata sul prezzario regionale dei lavori pubblici e va aggiornata almeno ogni tre anni.
Cessione, revoca e controlli sui titoli autorizzativi
Le autorizzazioni per ricerca e coltivazione di cava non possono essere cedute a terzi senza assenso dell’amministrazione. Il cessionario subentra negli obblighi e nelle garanzie del cedente e deve chiedere il subentro entro 30 giorni dall’atto tra vivi o entro 120 giorni dall’apertura della successione, a pena di decadenza.
L’autorizzazione può essere revocata, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento non prevedibile della situazione di fatto, dalla Regione, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune, ciascuno per le proprie competenze. Se la revoca comporta pregiudizi, il titolare può chiedere entro 90 giorni un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.
Estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale
L’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, per i corsi d’acqua ricadenti nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, dalla relativa Città metropolitana, previo parere dell’ORAE. L’autorizzazione deve essere coerente con la normativa vigente, con il regolamento attuativo, con il Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino.
In assenza di tali piani, l’estrazione è autorizzata sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto.
Canoni per l’esercizio dell’attività di cava
Per le autorizzazioni finalizzate alla commercializzazione del materiale estratto, il titolare versa un canone agli enti concedenti, rapportato a tipologia e quantità dei materiali estratti, anche se non commercializzati.
La Giunta regionale determina gli importi unitari entro il limite massimo del 10% del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiale e fissa il termine per il versamento annuale.
Entro marzo di ogni anno il titolare trasmette all’ente concedente e al dipartimento regionale una perizia giurata con il rilievo topografico e l’attestazione dello stato di avanzamento del piano di coltivazione e della quantità di materiale estratto. L’ente concedente determina il canone annuale tenendo conto degli importi unitari, della perizia e dell’accertamento diretto.
Le somme riscosse sono destinate:
- per il 70% all’ente concedente, per opere e interventi infrastrutturali di tutela ambientale e per le funzioni derivanti dalla legge;
- per il 30% alla Regione, in entrata di bilancio.
Per le nuove cave autorizzate in specifici casi, la ripartizione è diversa: 60% al Comune e 40% alla Regione.
Vigilanza, verifiche e garanzie di esecuzione
I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale sono soggetti a verifiche periodiche almeno semestrali e a verifica finale alla scadenza dell’autorizzazione. Il titolare comunica lo stato di avanzamento o l’ultimazione dei lavori all’ente concedente e al dipartimento regionale.
In sede di verifica:
- se le opere sono conformi, si svincola la quota di garanzia fideiussoria corrispondente;
- se le opere non sono state eseguite o sono difformi, l’ente intima l’adempimento e, decorso il termine, provvede d’ufficio a spese della garanzia;
- se dalla mancata esecuzione deriva grave danno ambientale, l’ente revoca l’autorizzazione o, alla verifica finale, incamera la garanzia e procede d’ufficio, salvo risarcimento del danno ambientale.
Le spese di verifica sono a carico del titolare e sono disciplinate dal regolamento attuativo.
Sospensione, decadenza e cessazione dell’attività
In caso di inosservanza della legge, delle prescrizioni dell’autorizzazione o degli obblighi della convenzione, l’ente concedente dispone la sospensione dell’attività, con comunicazione al titolare, al dipartimento regionale e all’autorità giudiziaria. Il provvedimento indica il termine per regolarizzare la situazione.
Se il termine decorre inutilmente, l’ente dispone la decadenza dell’autorizzazione e ne dà comunicazione entro dieci giorni.
Se l’attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava avviene senza autorizzazione, il Comune ordina la cessazione e il ripristino ambientale; se il trasgressore non adempie, il Comune provvede in danno. Il proprietario dell’area risponde in solido, salvo prova contraria, e il Comune segnala i fatti all’autorità giudiziaria.
Poteri sostitutivi regionali
Se il Comune non provvede nei termini alla domanda di autorizzazione per la coltivazione di cava, o non adotta i provvedimenti di sospensione, decadenza o altri atti obbligatori in materia estrattiva, la Regione, previa diffida e decorso di ulteriori 30 giorni, esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale n. 34/2002.
Regime transitorio e nuove cave prima del PRAE
Nelle more dell’approvazione del PRAE, possono essere approvati piani stralcio per bacini e tema estrattivo. I piani già approvati alla data di entrata in vigore della legge sono recepiti nel PRAE; gli schemi già predisposti vengono valutati e recepiti, se compatibili.
Fino all’entrata in vigore del PRAE, il rilascio di autorizzazioni per nuove cave è sospeso. Dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo, l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dal dipartimento regionale competente, sentito l’ORAE, solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, oppure per opere a valenza strategica regionale o sovraregionale, mediante conferenza di servizi.
L’autorizzazione in tali casi ha durata non superiore a 5 anni e confluisce, se il progetto è soggetto a provvedimento autorizzatorio unico regionale, nel relativo PAUR. I canoni derivanti da queste attività sono ripartiti 60% al Comune e 40% alla Regione.
Ampliamenti e proroghe in fase transitoria
Fino all’entrata in vigore del PRAE è sospeso il rilascio di autorizzazioni per l’ampliamento di cave esistenti. Dopo il regolamento attuativo, l’ampliamento può essere autorizzato dal dipartimento regionale, sentito l’ORAE, nei casi di interesse pubblico comunale o sovracomunale o per opere strategiche regionali o sovraregionali, con durata non superiore a 5 anni.
La proroga delle autorizzazioni di cui all’art. 26 e delle autorizzazioni di ampliamento può essere concessa una sola volta per motivate esigenze produttive, per un periodo massimo di 36 mesi.
Attività estrattive già autorizzate e recupero ambientale dei siti dismessi
L’attività estrattiva regolarmente autorizzata prima della legge prosegue fino alla scadenza del relativo titolo, nel rispetto della nuova disciplina e delle norme ambientali e paesaggistiche.
Per tali attività, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, il titolare trasmette al Comune e alla Regione un rilievo topografico plano-altimetrico con perizia giurata sullo stato dei lavori e sui quantitativi estratti nell’ultimo anno. I contributi previsti da piani stralcio o convenzioni vigenti sono riassorbiti nel canone dell’art. 18.
Entro lo stesso termine il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie delle cave e torbiere in esercizio; se non provvede, la Regione esercita il potere sostitutivo previa diffida.
La Regione promuove inoltre il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l’anno anteriore alla legge, sulla base di un programma di recupero e di proposte comunali per il riuso produttivo, turistico e culturale. Possono essere concessi finanziamenti ai Comuni per siti demaniali in cui non sia individuabile il responsabile del danno ambientale, con priorità per aree protette, di particolare interesse paesaggistico o vicine ai centri abitati.
Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
La Giunta regionale predispone azioni per un piano regionale di ricerca di base, finalizzato all’acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie alla valorizzazione del patrimonio regionale, da svolgere con soggetti pubblici e privati qualificati.
Predispone inoltre avvisi pubblici per incentivi alle imprese per:
- ricerca, sperimentazione e produzione di materiali alternativi;
- recupero e lavorazione di materiali da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi;
il tutto nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri per l’ORAE sono coperti, per il 2009, mediante riduzione del fondo di bilancio indicato dalla legge; per gli anni successivi, la copertura avviene con la legge di bilancio e la collegata legge finanziaria.
Gli altri oneri derivanti dalla legge sono coperti dalle entrate da canoni e sanzioni. Sono istituiti specifici capitoli di entrata e di spesa nel bilancio regionale, destinati all’attuazione del piano annuale di valorizzazione delle risorse minerarie, al recupero dei siti dismessi, agli incentivi per la ricerca e all’aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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