Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente precaria che aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nonché fino a 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione gli importi mediante il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Dopo la notifica della sentenza al domicilio digitale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l'attivazione della Carta elettronica con l'accredito complessivo di 2.500 euro e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile la domanda, poiché la ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire mediante certificato del 30 settembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione. Nel merito, ha rilevato l'inadempimento incontestato del Ministero rispetto all'obbligo, derivante dal giudicato, di attivare la Carta elettronica del docente e rendere disponibili i relativi importi. Il ricorso è stato pertanto accolto: il Ministero è stato condannato ad attivare la Carta elettronica in favore della ricorrente e a rendere disponibile su di essa la somma complessiva di 2.500 euro entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La norma è richiamata quale base del beneficio economico annuale riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario anche con riferimento alla posizione della docente precaria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce requisito di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale
L'Amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato e il giudice dell'ottemperanza può imporre gli adempimenti necessari a realizzare concretamente quanto statuito dal giudice.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale in base alla quale è stato proposto e deciso il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione debitrice, secondo l'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L'Amministrazione deve conformarsi integralmente al giudicato e, in caso di inerzia, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti materiali e amministrativi necessari a rendere concreto il diritto riconosciuto dal giudice, fissando un termine per l'adempimento.
- In caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine per provvedere e consentendogli, se previsto, di subdelegare gli adempimenti esecutivi.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 31/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →