Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva ordinato l’attivazione della Carta elettronica del docente con accredito di € 2.000,00 per ciascun ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, docenti precari esclusi dall’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, avevano ottenuto dal Tribunale civile di Treviso, Sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’importo di € 2.000,00 ciascuno. Dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. È stata quindi proposta azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., con richiesta di attivazione della Carta e di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. I ricorrenti hanno inoltre domandato l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la domanda perché i ricorrenti hanno provato il passaggio in giudicato della sentenza civile e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero all’obbligo di conformarsi al giudicato e lo ha condannato ad attivare, in favore di ciascun ricorrente, la Carta elettronica del docente, rendendovi disponibile la somma di € 2.000,00, esclusi ulteriori accessori, poiché l’importo non è qualificabile come voce retributiva. Il termine assegnato al Ministero è di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità non è stata ritenuta necessaria in ragione dell’importo contenuto, della già disposta nomina del commissario ad acta, delle difficoltà finanziarie pubbliche e della complessità organizzativa dell’esecuzione, che coinvolge uffici territoriali e centrali del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.040,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione individua la Carta elettronica quale misura di sostegno all’aggiornamento e alla formazione del personale docente; il giudicato civile ne ha riconosciuto la spettanza anche ai ricorrenti per gli anni di servizio a tempo determinato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale
L’Amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato, anche quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di impartire le prescrizioni necessarie per l’esecuzione del giudicato, nominando anche un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte nei confronti dell’Amministrazione non è automatica: può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto, tra cui le difficoltà finanziarie e organizzative dell’esecuzione e l’efficacia di altri strumenti, quale la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, nel caso esaminato, dopo la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio costituisce condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione secondo quanto ritenuto dal giudice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L’Amministrazione deve conformarsi anche ai giudicati formatisi davanti al giudice ordinario; in caso di mancata esecuzione, il giudice amministrativo può ordinare gli adempimenti necessari a realizzare concretamente il comando giudiziale.
- Quando il giudicato ordina l’attivazione della Carta elettronica del docente per un importo determinato, l’esecuzione consiste nell’attivazione della Carta e nell’accredito dell’importo stabilito, senza aggiunta di accessori se la somma non ha natura retributiva.
- La nomina di un commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con fissazione di un termine per l’adempimento dell’Amministrazione e di un ulteriore termine per l’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando l’importo della condanna sia contenuto, sia stato nominato un commissario ad acta e sussistano difficoltà finanziarie od organizzative dell’esecuzione tali da integrare altre ragioni ostative.
- La natura non retributiva dell’importo riconosciuto per la Carta elettronica del docente esclude l’applicazione di ulteriori accessori propri delle somme retributive.
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