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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08557/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per asserite irregolarità nelle operazioni di rifornimento di mezzi aziendali mediante carte carburante e PIN personale, con contestato disallineamento tra le carte utilizzate e i mezzi indicati negli addebiti relativi a diversi episodi. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto legittimo; la Corte d'appello, in sede di reclamo ex L. n. 92 del 2012, ha invece dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento nei limiti dell'art. 18, comma 4, St. lav. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di reclamo del lavoratore; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per non aver valorizzato fatti asseritamente non contestati e per avere, secondo la ricorrente, erroneamente ripartito l'onere probatorio; 3) omesso esame di fatti decisivi, sempre con riferimento ai singoli episodi contestati. La società ha anche depositato in cassazione una sentenza penale, ma il deposito è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il reclamo del lavoratore soddisfaceva il requisito di specificità ex art. 434 c.p.c. secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, essendo sufficiente la chiara individuazione dei capi censurati e delle ragioni della doglianza senza formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sulla prova dell'addebito disciplinare: la violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice attribuisca diverso peso alle prove ritualmente acquisite, e la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato erroneamente addossato a soggetto diverso da quello onerato, mentre nel licenziamento disciplinare grava sul datore la prova della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e dei fatti addebitati; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla valutazione degli elementi istruttori. È stata inoltre confermata l'inammissibilità del deposito documentale effettuato in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატивո.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo

    In cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo quelli rilevanti per la nullità della sentenza impugnata o per l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

  • art. 434 c.p.c.

    a pena di inammissibilità

    Il reclamo in materia di rito Fornero è ammissibile se indica con chiarezza i capi impugnati e le censure mosse, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non quando si limiti a valutare diversamente prove ritualmente acquisite.

  • art. 2697 c.c.

    La censura per violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice lo attribuisca alla parte sbagliata; non se si contesta la mera valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non riguarda l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 18 S.d.L.

    In caso di illegittimità del licenziamento accertata nel procedimento applicabile, è stata disposta la tutela reintegratoria con risarcimento nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 5 della l. n. 604 del 1966

    Nel licenziamento per giustificato motivo/giusta causa l'onere di provare la sussistenza dell'addebito grava sul datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • L. n. 92 del 2012

    È il rito speciale nel cui ambito è stata decisa la controversia in appello.

Massime di principio

  • Nel rito di appello disciplinato dagli artt. 342 e 434 c.p.c., come novellati, l'ammissibilità del gravame richiede una chiara individuazione delle parti della decisione contestate e delle ragioni della censura; non sono necessarie formule solenni né un'autonoma bozza di decisione alternativa.
  • L'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non quando seleziona e apprezza diversamente prove ritualmente dedotte.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; la mera contestazione della valutazione delle risultanze probatorie non integra violazione dell'onere probatorio.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non consente di contestare la mancata menzione di singoli elementi istruttori o di chiedere una rivalutazione complessiva del merito.
  • Nel licenziamento disciplinare l'onere di provare la sussistenza e la riferibilità dell'addebito grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare i fatti costitutivi del recesso e la loro idoneità disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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