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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08585/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di tre lavoratori, inquadrati a seguito di stabilizzazione nell'area A, posizione economica A2, che sostenevano di avere sempre svolto mansioni di "autista soccorritore" e chiedevano l'inquadramento nell'area B, livello economico B1, con decorrenza dal 20 febbraio 2009. Essi fondavano la pretesa sul contratto collettivo integrativo del 17 febbraio 2009, che aveva istituito il profilo di autista soccorritore nell'area B. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ente, ritenendo non censurata una ratio decidendi del primo giudice. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva, con due motivi poi trattati unitariamente, violazione degli artt. 100, 112, 324, 329, 336, 348-bis e 348-ter c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una doppia ratio decidendi: secondo il ricorrente, la decisione di primo grado era in realtà unica e dipendeva dalla validità dell'art. 12 del c.c.n.i. 19.2.2009; in subordine, se si fossero ritenute due rationes, esse erano comunque connesse e interdipendenti. La censura sostanziale era che il nuovo profilo di autista soccorritore non poteva comportare automaticamente il passaggio dall'area A all'area B in assenza di procedure selettive, in base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001 e ai principi costituzionali sul pubblico impiego contrattualizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondate le censure sulla erronea individuazione da parte della Corte d'appello di una doppia ratio decidendi, osservando che il capo relativo alla riconducibilità delle mansioni all'area B era inscindibilmente collegato alla questione della validità dell'art. 12 del c.c.n.i. Tuttavia, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda dei lavoratori di ottenere il diverso e superiore inquadramento, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato il passaggio di area non può derivare automaticamente dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori o dall'introduzione successiva di un nuovo profilo professionale, ma richiede procedure selettive o concorsuali. Ha inoltre chiarito che l'eventuale svolgimento di mansioni diverse e superiori può al più rilevare ai fini di differenze retributive per il periodo di svolgimento, non per l'acquisizione definitiva della qualifica superiore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per le alterne vicende processuali.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello e alla formazione del giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla corretta individuazione delle rationes decidendi e del thema devolutum

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno e all'asserita erronea declaratoria di non censurabilità di un capo della decisione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel contesto della verifica dell'effettiva impugnazione dei capi della sentenza di primo grado

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti devolutivi dell'impugnazione

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali che la Corte d'appello avrebbe applicato erroneamente

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali che la Corte d'appello avrebbe applicato erroneamente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere che la Corte territoriale avesse errato nell'individuazione del giudicato interno

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza/violazione processuale

  • art. 12 c.c.n.i. 17 febbraio 2009

    clausola contrattuale integrativa che istituisce il profilo di autista soccorritore nell'area B; la Corte esclude che da essa discenda un automatismo di inquadramento superiore

  • art. 6 c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    richiamato dai resistenti e valutato dalla Corte nel quadro interpretativo della disciplina collettiva

  • art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nella sentenza impugnata e nel ricorso in relazione ai limiti della contrattazione collettiva nel pubblico impiego

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    disposizione ritenuta dirimente: l'inquadramento resta quello dell'assunzione o quello successivamente acquisito tramite sviluppo professionale o procedure concorsuali o selettive; lo svolgimento di fatto di mansioni non consente l'automatica acquisizione della qualifica superiore

  • art. 97 Cost.

    richiamato come fondamento del principio per cui nelle pubbliche amministrazioni non sono consentiti inquadramenti automatici e i passaggi a qualifiche superiori richiedono procedure selettive

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il passaggio da un'area di inquadramento a un'area superiore non può avvenire automaticamente per effetto dello svolgimento di mansioni di fatto o dell'introduzione di un nuovo profilo professionale; è necessario il rispetto delle procedure selettive previste dall'ordinamento.
  • L'assegnazione di fatto a mansioni di professionalità superiore può, al più, fondare una pretesa economica per il periodo di effettivo svolgimento, ma non comporta l'acquisto definitivo della qualifica superiore.
  • Ai fini del giudicato interno e dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre individuare correttamente la minima unità decisionale composta da fatto, norma ed effetto giuridico: se il capo censurato è inscindibilmente legato alla questione della validità della norma applicata, non può parlarsi di autonoma ratio decidendi non impugnata.
  • La contrattazione collettiva nel pubblico impiego deve essere interpretata in coerenza con i principi inderogabili posti dal d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 97 Cost.; tra più letture possibili deve essere preferita quella conforme all'ordinamento, evitando interpretazioni che determinino inquadramenti automatici nulli.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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