Cassazione Civile, Ordinanza n. 08585/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di tre lavoratori, inquadrati a seguito di stabilizzazione nell'area A, posizione economica A2, che sostenevano di avere sempre svolto mansioni di "autista soccorritore" e chiedevano l'inquadramento nell'area B, livello economico B1, con decorrenza dal 20 febbraio 2009. Essi fondavano la pretesa sul contratto collettivo integrativo del 17 febbraio 2009, che aveva istituito il profilo di autista soccorritore nell'area B. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ente, ritenendo non censurata una ratio decidendi del primo giudice. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva, con due motivi poi trattati unitariamente, violazione degli artt. 100, 112, 324, 329, 336, 348-bis e 348-ter c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una doppia ratio decidendi: secondo il ricorrente, la decisione di primo grado era in realtà unica e dipendeva dalla validità dell'art. 12 del c.c.n.i. 19.2.2009; in subordine, se si fossero ritenute due rationes, esse erano comunque connesse e interdipendenti. La censura sostanziale era che il nuovo profilo di autista soccorritore non poteva comportare automaticamente il passaggio dall'area A all'area B in assenza di procedure selettive, in base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001 e ai principi costituzionali sul pubblico impiego contrattualizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondate le censure sulla erronea individuazione da parte della Corte d'appello di una doppia ratio decidendi, osservando che il capo relativo alla riconducibilità delle mansioni all'area B era inscindibilmente collegato alla questione della validità dell'art. 12 del c.c.n.i. Tuttavia, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda dei lavoratori di ottenere il diverso e superiore inquadramento, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato il passaggio di area non può derivare automaticamente dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori o dall'introduzione successiva di un nuovo profilo professionale, ma richiede procedure selettive o concorsuali. Ha inoltre chiarito che l'eventuale svolgimento di mansioni diverse e superiori può al più rilevare ai fini di differenze retributive per il periodo di svolgimento, non per l'acquisizione definitiva della qualifica superiore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per le alterne vicende processuali.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello e alla formazione del giudicato interno
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro di censura sulla corretta individuazione delle rationes decidendi e del thema devolutum
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno e all'asserita erronea declaratoria di non censurabilità di un capo della decisione
art. 329 c.p.c.
richiamato nel contesto della verifica dell'effettiva impugnazione dei capi della sentenza di primo grado
art. 336 c.p.c.
richiamato in relazione agli effetti devolutivi dell'impugnazione
art. 348-bis c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali che la Corte d'appello avrebbe applicato erroneamente
art. 348-ter c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali che la Corte d'appello avrebbe applicato erroneamente
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere che la Corte territoriale avesse errato nell'individuazione del giudicato interno
art. 360, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza/violazione processuale
art. 12 c.c.n.i. 17 febbraio 2009
clausola contrattuale integrativa che istituisce il profilo di autista soccorritore nell'area B; la Corte esclude che da essa discenda un automatismo di inquadramento superiore
art. 6 c.c.n.l. EPNE 2006/2009
richiamato dai resistenti e valutato dalla Corte nel quadro interpretativo della disciplina collettiva
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nella sentenza impugnata e nel ricorso in relazione ai limiti della contrattazione collettiva nel pubblico impiego
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
disposizione ritenuta dirimente: l'inquadramento resta quello dell'assunzione o quello successivamente acquisito tramite sviluppo professionale o procedure concorsuali o selettive; lo svolgimento di fatto di mansioni non consente l'automatica acquisizione della qualifica superiore
art. 97 Cost.
richiamato come fondamento del principio per cui nelle pubbliche amministrazioni non sono consentiti inquadramenti automatici e i passaggi a qualifiche superiori richiedono procedure selettive
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il passaggio da un'area di inquadramento a un'area superiore non può avvenire automaticamente per effetto dello svolgimento di mansioni di fatto o dell'introduzione di un nuovo profilo professionale; è necessario il rispetto delle procedure selettive previste dall'ordinamento.
- L'assegnazione di fatto a mansioni di professionalità superiore può, al più, fondare una pretesa economica per il periodo di effettivo svolgimento, ma non comporta l'acquisto definitivo della qualifica superiore.
- Ai fini del giudicato interno e dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre individuare correttamente la minima unità decisionale composta da fatto, norma ed effetto giuridico: se il capo censurato è inscindibilmente legato alla questione della validità della norma applicata, non può parlarsi di autonoma ratio decidendi non impugnata.
- La contrattazione collettiva nel pubblico impiego deve essere interpretata in coerenza con i principi inderogabili posti dal d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 97 Cost.; tra più letture possibili deve essere preferita quella conforme all'ordinamento, evitando interpretazioni che determinino inquadramenti automatici nulli.
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