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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08568/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva prestato attività presso un'azienda ospedaliera, dal 13 aprile 2005 al 30 giugno 2008, come ausiliario specializzato per 36 ore settimanali, mediante una serie di contratti di somministrazione e relative proroghe, prima tramite una società e poi tramite un'altra agenzia per il lavoro. Deduceva la nullità o illegittimità dei contratti per difetto di causa e di forma, nonché per violazione della disciplina sul lavoro a termine e del limite dei 36 mesi, chiedendo l'accertamento di un rapporto subordinato direttamente con l'azienda utilizzatrice fin dall'origine e il conseguente ripristino, con condanna al risarcimento del danno o, in subordine, all'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. In primo grado il ricorso era stato rigettato per decadenza; in appello il lavoratore otteneva il riconoscimento di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità, mentre l'appello era dichiarato improcedibile verso una società e inammissibile verso l'altra. L'azienda ospedaliera ricorreva per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 331 c.p.c. per mancata notifica dell'appello alla società somministratrice che assumeva litisconsorte necessario, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui capi di domanda verso le società interposte, oltre a vizi motivazionali e carenza di interesse ad agire della controparte processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse un litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale, tra utilizzatore e soggetti somministratori, richiamando la natura processuale della disciplina sulla somministrazione e la possibilità per il lavoratore di agire anche solo nei confronti dell'utilizzatore. Tuttavia, ha osservato che il giudicato interno formatosi sull'accertamento del primo giudice secondo cui non erano state proposte domande nei confronti delle società somministratrici impediva comunque alla ricorrente di ottenere una pronuncia di merito favorevole verso tali soggetti. Per lo stesso motivo è stata esclusa la rilevanza della censura ex art. 112 c.p.c. e dichiarata non conforme al testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. la doglianza motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La disposizione sul litisconsorzio in appello opera anche sul piano processuale, ma la sua invocazione richiede un interesse concreto a una decisione di merito favorevole; se sul punto si è formato giudicato interno, la censura non può produrre utilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando presuppone domande verso soggetti la cui mancata proposizione è stata accertata nel giudizio di merito e tale accertamento è coperto da giudicato interno.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire o a impugnare richiede la possibilità di conseguire una concreta utilità processuale; tale interesse manca se il ricorrente non potrebbe comunque ottenere una pronuncia di merito favorevole nei confronti dei soggetti evocati.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    La disciplina della somministrazione ha natura prevalentemente processuale e consente al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto con l'utilizzatore, escludendo il litisconsorzio necessario sostanziale tra utilizzatore e soggetto interposto.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Richiamato come disciplina del termine di decadenza e dell'indennità risarcitoria; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto la domanda tempestiva, ma la Cassazione non è entrata nel merito di tale profilo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura motivazionale non è ammissibile se non è formulata in conformità al testo novellato della norma, che consente il sindacato solo nei limiti ristretti oggi previsti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro delle denunce di violazione di legge formulate dalla ricorrente.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro delle denunce di nullità processuale formulate dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla somministrazione di lavoro, l'utilizzatore e il soggetto interposto non sono automaticamente litisconsorti necessari in senso sostanziale; la disciplina consente al lavoratore di agire anche solo contro l'utilizzatore.
  • Il litisconsorzio necessario processuale in appello rileva solo se la mancata partecipazione del terzo può incidere concretamente sulla formazione del giudicato e sulla possibilità di una decisione utile; senza tale utilità la censura non è sorretta da interesse.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone che la domanda sia stata effettivamente proposta e che il relativo capo non sia coperto da giudicato interno; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • La censura di vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve confrontarsi con il testo vigente della norma e non può risolversi in una generica contestazione delle valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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