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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08586/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

Un docente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'ulteriore punteggio per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante, ai fini della graduatoria di circolo e di istituto di III fascia e, per effetto della rettifica del punteggio, dell'illegittimità del decreto che aveva annullato il contratto a tempo determinato stipulato come supplente. La Corte d'appello aveva invece negato il diritto, ritenendo che l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 riguardasse solo la ricostruzione della carriera del personale di ruolo e non la formazione delle graduatorie per le supplenze, e che la disciplina secondaria non consentisse di valorizzare quel servizio ai fini del punteggio. Con il ricorso per cassazione il docente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, sostenendo la portata generale della norma e la necessaria valutabilità del servizio di leva nelle graduatorie di istituto; (2) violazione dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, affermando che le graduatorie scolastiche non sono concorsi in senso stretto ma selezioni per titoli e che i docenti iscritti vantano diritti soggettivi; (3) violazione degli artt. 1 e 12 preleggi, per il contrasto tra norme di rango primario e decreti ministeriali; (4) vizio motivazionale per non avere valorizzato che il servizio militare era stato svolto dopo l'abilitazione e prima del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione; (5) ulteriore violazione dell'art. 485, comma 7, per la pretesa illegittimità della disciplina secondaria che limitava la valutazione del servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato, secondo cui il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo sono sempre utilmente valutabili: ai fini della carriera ex art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994; ai fini dell'accesso e della valutazione nei concorsi pubblici e nelle selezioni ex art. 2050 d.lgs. n. 66/2010; e, per coordinamento sistematico, anche nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo e di istituto. La Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni regolamentari che limitavano la valutazione al solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro e ha chiarito che esse devono essere disapplicate. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, anche per le spese di legittimità. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994

    il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti

    ha portata generale: il servizio militare e quello civile sostitutivo sono sempre valutabili; la norma non è limitata alla sola ricostruzione della carriera del personale di ruolo, ma opera anche per la valutazione dei titoli in ambito scolastico

  • art. 2050 d.lgs. n. 66/2010

    i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici

    il comma 2 non limita il comma 1 ma lo specifica; la norma si applica anche alle graduatorie scolastiche, intese come selezioni lato sensu concorsuali, e comporta la valutazione del servizio di leva anche in pendenza di rapporto di lavoro

  • art. 52, comma 2, Cost.

    è richiamato a sostegno della lettura che evita la perdita dell'utilità valutativa del servizio obbligatorio reso nell'interesse della nazione

  • art. 1 preleggi

    richiamato nel motivo di ricorso per affermare la prevalenza della fonte legislativa su quella regolamentare

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione della disciplina di rango primario in senso conforme alla sua lettera e al sistema

  • art. 17, legge n. 958/1986

    richiamato dal ricorrente come norma che valorizza in ogni caso l'assolvimento dell'obbligo di leva come titolo da valutare

  • art. 4, legge n. 282/1969

    ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica

    richiamato dal ricorrente a sostegno della valutazione del servizio militare nelle graduatorie

  • art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001

    disposizione regolamentare ritenuta illegittima e da disapplicare nella parte in cui limita la valutazione del servizio di leva al solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro

  • D.M. n. 42/2009

    richiamato come atto regolamentare analogo, non idoneo a restringere la valutazione del servizio militare rispetto alla disciplina legislativa

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di motivazione

  • art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011

    richiamato nella decisione come previsione regolamentare incompatibile con la disciplina primaria e quindi disapplicabile

Massime di principio

  • Il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo devono essere considerati sempre utilmente valutabili quando una norma di rango primario ne affermi la validità "a tutti gli effetti", salvo diversa disciplina legislativa espressa e compatibile con la fonte superiore.
  • Le graduatorie scolastiche basate su punteggio e titoli, pur non essendo concorsi in senso tecnico per il riparto di giurisdizione, integrano selezioni lato sensu concorsuali e sono soggette alla disciplina generale di legge sulla valutazione dei titoli.
  • Una fonte regolamentare non può restringere la valutazione di un titolo prevista da una fonte legislativa; se sussiste contrasto, la disposizione secondaria va disapplicata.
  • Il comma che disciplina la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici deve essere letto in modo coordinato con quello generale sulla carriera scolastica: il secondo non limita il primo, ma lo specifica, estendendo la valutabilità anche ai servizi svolti in pendenza di rapporto di lavoro.
  • Il principio costituzionale di doveroso servizio reso nell'interesse della Nazione impone una lettura che eviti la perdita dell'utilità valutativa del servizio obbligatorio ai fini selettivi e di carriera.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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