Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente in relazione a episodi di rifornimento di carburante effettuati con carte aziendali abbinate a mezzi diversi da quello assegnato nel turno di lavoro. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il recesso e applicando la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, Stat. lav., ritenendo che la contestazione disciplinare addebitasse solo il disallineamento tra card e mezzo e non dimostrasse l'uso delle card per finalità estranee al servizio o lesive dell'interesse aziendale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sull'appello perché la Corte d'appello avrebbe accolto la domanda su una causa petendi non proposta; (2) violazione dell'art. 434 c.p.c. per mancato rilievo dell'inammissibilità di parte del reclamo del lavoratore; (3) erronea interpretazione della contestazione disciplinare e violazione dell'art. 7 L. 300/1970, per avere la Corte ritenuto generica o non specificamente contestata la condotta; (4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere valorizzato fatti asseritamente non contestati e per avere mal ripartito l'onere della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei capi impugnati e delle doglianze, senza formule sacramentali; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché volti a ottenere una rivalutazione del merito, dell'interpretazione della contestazione e delle prove, non consentita in cassazione, e perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata distribuzione dell'onere probatorio, non di valutazione delle prove. Ha infine respinto il primo motivo, rilevando che non vi è ultrapetizione quando il giudice attribuisce la tutela richiesta sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, essendo il lavoratore legittimato a limitarsi a dedurre l'assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e gravando sul datore l'onere di provarne la sussistenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare e disposto la reintegrazione del lavoratore con tutela risarcitoria e contributiva ex art. 18, comma 4, Stat. lav. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
Consente il deposito in cassazione di documenti non prodotti prima solo se relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso; altrimenti il deposito è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo come sede del deposito delle note da parte ricorrente, senza autonoma portata decisoria.
art. 342 c.p.c.
Letto in coerenza con l'art. 434 c.p.c.; l'appello è ammissibile se individua chiaramente le questioni e i punti contestati, senza formule sacramentali.
art. 434 c.p.c.
L'atto di appello/reclamo deve consentire di comprendere con chiarezza il quantum appellatum, ma non richiede un progetto alternativo di decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Consente la denuncia di violazioni di legge; non può però essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per il vizio processuale dedotto ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
art. 99 c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre le domande o su questioni estranee; non vi è violazione quando il giudice qualifica diversamente i fatti e applica la tutela richiesta.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve applicare d'ufficio la corretta norma di diritto, potendo fondare la decisione su qualificazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai casi consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
La censura è ammissibile solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non se si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione della contestazione disciplinare, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura del merito.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica della contestazione disciplinare; la Corte non entra nel merito per difetto di ammissibilità.
art. 7 L. 300/1970
Richiamato per la specificità della contestazione disciplinare; nel caso concreto la censura non supera il vaglio di legittimità.
art. 5 L. 604/1966
L'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo o della giusta causa del licenziamento grava sul datore di lavoro.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
Costituisce la base della tutela reintegratoria e risarcitoria riconosciuta dalla Corte d'appello per l'illegittimità del licenziamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- L'appello è ammissibile quando, pur senza formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione, consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnata e le specifiche ragioni di dissenso, poiché il processo deve tendere alla decisione di merito.
- In cassazione non è consentito censurare sotto veste di violazione di legge una critica che miri, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai casi consentiti, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è stato erroneamente ripartito tra le parti; non ricorre quando si contesta l'apprezzamento, da parte del giudice, della sufficienza o credibilità delle prove.
- Nel licenziamento disciplinare il lavoratore può limitarsi a contestare la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mentre incombe sul datore l'onere di provarne tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice riconosce la tutela domandata sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
- La contestazione disciplinare va interpretata secondo i canoni ermeneutici ordinari, ma la relativa censura non può tradursi in una richiesta di nuova ricostruzione del merito in sede di legittimità.
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