Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente in relazione a episodi di rifornimento di carburante effettuati con carte aziendali abbinate a mezzi diversi da quello assegnato nel turno di lavoro. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il recesso e applicando la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, Stat. lav., ritenendo che la contestazione disciplinare addebitasse solo il disallineamento tra card e mezzo e non dimostrasse l'uso delle card per finalità estranee al servizio o lesive dell'interesse aziendale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sull'appello perché la Corte d'appello avrebbe accolto la domanda su una causa petendi non proposta; (2) violazione dell'art. 434 c.p.c. per mancato rilievo dell'inammissibilità di parte del reclamo del lavoratore; (3) erronea interpretazione della contestazione disciplinare e violazione dell'art. 7 L. 300/1970, per avere la Corte ritenuto generica o non specificamente contestata la condotta; (4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere valorizzato fatti asseritamente non contestati e per avere mal ripartito l'onere della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei capi impugnati e delle doglianze, senza formule sacramentali; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché volti a ottenere una rivalutazione del merito, dell'interpretazione della contestazione e delle prove, non consentita in cassazione, e perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata distribuzione dell'onere probatorio, non di valutazione delle prove. Ha infine respinto il primo motivo, rilevando che non vi è ultrapetizione quando il giudice attribuisce la tutela richiesta sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, essendo il lavoratore legittimato a limitarsi a dedurre l'assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e gravando sul datore l'onere di provarne la sussistenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare e disposto la reintegrazione del lavoratore con tutela risarcitoria e contributiva ex art. 18, comma 4, Stat. lav. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione di documenti non prodotti prima solo se relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso; altrimenti il deposito è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo come sede del deposito delle note da parte ricorrente, senza autonoma portata decisoria.

  • art. 342 c.p.c.

    Letto in coerenza con l'art. 434 c.p.c.; l'appello è ammissibile se individua chiaramente le questioni e i punti contestati, senza formule sacramentali.

  • art. 434 c.p.c.

    L'atto di appello/reclamo deve consentire di comprendere con chiarezza il quantum appellatum, ma non richiede un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Consente la denuncia di violazioni di legge; non può però essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per il vizio processuale dedotto ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre le domande o su questioni estranee; non vi è violazione quando il giudice qualifica diversamente i fatti e applica la tutela richiesta.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve applicare d'ufficio la corretta norma di diritto, potendo fondare la decisione su qualificazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai casi consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è ammissibile solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non se si contesta la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della contestazione disciplinare, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura del merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica della contestazione disciplinare; la Corte non entra nel merito per difetto di ammissibilità.

  • art. 7 L. 300/1970

    Richiamato per la specificità della contestazione disciplinare; nel caso concreto la censura non supera il vaglio di legittimità.

  • art. 5 L. 604/1966

    L'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo o della giusta causa del licenziamento grava sul datore di lavoro.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    Costituisce la base della tutela reintegratoria e risarcitoria riconosciuta dalla Corte d'appello per l'illegittimità del licenziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • L'appello è ammissibile quando, pur senza formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione, consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnata e le specifiche ragioni di dissenso, poiché il processo deve tendere alla decisione di merito.
  • In cassazione non è consentito censurare sotto veste di violazione di legge una critica che miri, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai casi consentiti, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è stato erroneamente ripartito tra le parti; non ricorre quando si contesta l'apprezzamento, da parte del giudice, della sufficienza o credibilità delle prove.
  • Nel licenziamento disciplinare il lavoratore può limitarsi a contestare la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mentre incombe sul datore l'onere di provarne tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice riconosce la tutela domandata sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • La contestazione disciplinare va interpretata secondo i canoni ermeneutici ordinari, ma la relativa censura non può tradursi in una richiesta di nuova ricostruzione del merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.