Cassazione Civile, Ordinanza n. 08592/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa determina di per sé l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, richiamando la sostanziale analogia con un precedente recente che aveva giustificato la compensazione per la novità della questione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dirigente di una regione aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto a continuare a percepire, nonostante la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che consentiva la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, gli importi più elevati riconosciuti da una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti. La corte territoriale aveva negato l'efficacia futura del giudicato sul rapporto di durata dopo l'intervento della Corte costituzionale. In Cassazione la parte soccombente aveva proposto due motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo anche la compensazione delle spese; la richiesta era giustificata richiamando un precedente della Corte di cassazione che, in una controversia analoga, aveva compensato le spese per la novità della questione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso in cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
Costituzione
È richiamata la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che consentiva la maggiorazione retributiva, quale fatto sopravvenuto rilevante nella controversia sostanziale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di una pronuncia sul merito dei motivi.
- In presenza di una controversia definita in rito per rinuncia, la Corte può compensare le spese quando ricorrano ragioni analoghe a quelle già valorizzate in un precedente caso affine, specie se la questione sostanziale era nuova o controversa.
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