Cassazione Civile, Ordinanza n. 07654/2025 del 22/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento in rettifica TARI emesso da un Comune per gli anni 2017 e 2018 nei confronti della società che gestiva uno stabilimento balneare. L’ente aveva rideterminato la superficie imponibile sulla base di rilievi e verifiche, anche fotografici, e aveva tassato solo la quota fissa, escludendo la quota variabile per auto-smaltimento. La società ha impugnato l’atto sostenendo: che non ricorrevano i presupposti per l’accertamento presuntivo ex art. 73 d.lgs. 507/1993 e art. 1, commi 693-694, l. 147/2013; che la superficie imponibile era stata sovrastimata e comprendeva aree non occupate o non occupabili; che il Comune non aveva correttamente applicato le regole regolamentari sulla tassabilità delle aree demaniali e delle aree emergenti da autorizzazione sanitaria; che non era stata riconosciuta la riduzione per stagionalità dell’attività; che, infine, esisteva un giudicato esterno sulla superficie tassabile derivante da una precedente sentenza relativa all’annualità 2013. La ricorrente ha denunciato violazioni di legge e nullità processuale per omessa considerazione di tali profili da parte del giudice d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che in materia TARSU/TARI l’ente può utilizzare presunzioni semplici anche quando il contribuente ostacola il sopralluogo o comunque non collabora, senza che sia indispensabile un previo motivato invito a produrre documentazione, essendo sufficiente la mancata collaborazione in senso ampio. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché miravano in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, oppure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata ma con l’atto impositivo. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo sul giudicato esterno, rilevando che la relativa eccezione non risultava devoluta in modo corretto nei gradi di merito e che, comunque, la sentenza precedente non era stata prodotta in cassazione con prova del passaggio in giudicato. Spese non liquidate per mancata costituzione dell’intimato. Disposto altresì l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
consente all’ente impositore di procedere ad accertamento d’ufficio basato su presunzioni semplici in caso di mancata collaborazione del contribuente, comprensiva anche dell’impedimento al sopralluogo; non è indispensabile un previo invito documentale come condizione necessaria del potere presuntivo
le presunzioni utilizzabili devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma
art. 1, commi 693 e 694, legge 27 dicembre 2013, n. 147
la disciplina TARI recepisce la regola già prevista per la TARSU/TIA, consentendo accesso ai locali e accertamento tramite presunzioni semplici in caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla diretta rilevazione
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente per contestare la quantificazione della superficie imponibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del fatto
art. 68 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente per sostenere limiti alla superficie tassabile; la Corte ha giudicato la censura inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata
art. 1, comma 641, legge 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato per la disciplina della TARI e la soggezione delle superfici occupate/detenute al tributo
art. 1, comma 659, legge 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato insieme al regolamento comunale TARI; la censura non è stata scrutinata nel merito perché riferita più all’atto impositivo che alla sentenza
art. 195 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla stagionalità e sulla riduzione TARI
art. 238, comma 10, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della disciplina speciale sui rifiuti e la riduzione del tributo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché si risolveva in una contestazione di merito
art. 1, comma 649, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in l. 2 maggio 2014, n. 68
richiamato per collegare la pretesa riduzione TARI alla natura stagionale dell’attività e all’autosmaltimento
art. 174 Trattato istitutivo della CEE
richiamato dalla ricorrente come fondamento del principio "chi inquina paga"
art. 15 direttiva n. 2006/12/CE
richiamato dalla ricorrente come fonte del principio "chi inquina paga"
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per asserita violazione del giudicato esterno
la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita di certificazione del passaggio in giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di TARSU/TARI, l’ente impositore può fondare l’accertamento su presunzioni semplici quando il contribuente tenga una condotta di mancata collaborazione che ostacoli o impedisca la rilevazione delle superfici imponibili, compreso il rifiuto o l’impedimento del sopralluogo.
- Ai fini dell’accertamento presuntivo non è indispensabile che, prima del sopralluogo impedito, sia stata necessariamente inviata la richiesta documentale prevista dalla disciplina; ciò che rileva è la mancata collaborazione in senso sostanziale del contribuente.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, della superficie imponibile o delle risultanze istruttorie.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a contestare l’atto amministrativo o impositivo originario.
- La deduzione del giudicato esterno richiede che la relativa sentenza sia prodotta in cassazione con prova del passaggio in giudicato; in difetto, la censura è inammissibile.
- La doglianza sulla mancata applicazione di riduzioni TARI per stagionalità deve essere sorretta da prova specifica della richiesta formulata all’ente e non può essere proposta in cassazione come mero dissenso sull’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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