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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31640/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente gestore ERP)

La controversia

L'ente gestore di edilizia residenziale pubblica ha impugnato un avviso di accertamento TASI per l'anno 2018 relativo ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, contestando il diniego dell'esenzione ritenuta applicabile agli alloggi sociali. In primo grado il ricorso era stato respinto e in appello era stata confermata la tesi del Comune secondo cui non bastava la qualificazione degli immobili come alloggi sociali, essendo necessario dimostrare anche la concreta destinazione degli alloggi ad abitazione principale degli assegnatari. In cassazione la ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; motivazione illogica e incoerente della sentenza di appello; violazione delle norme che disciplinano TASI, IMU e alloggi sociali, per avere il giudice tributario ritenuto necessaria e non provata la destinazione ad abitazione principale; violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; omesso esame di fatti decisivi circa natura e destinazione degli immobili; errata ripartizione dell'onere della prova e mancata ammissione di CTU; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di esclusione delle sanzioni per obiettive difficoltà interpretative.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondata la censura per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso e quella sulla pretesa incoerenza della motivazione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini TASI dopo la legge di stabilità 2016, gli alloggi sociali assegnati dagli IACP/enti analoghi che abbiano le caratteristiche del d.m. 22 aprile 2008 rientrano nell'abitazione principale e sono quindi esclusi dall'imposizione, senza che il contribuente debba provare ulteriormente la concreta destinazione ad abitazione principale, perché tale destinazione è requisito normale e strutturale dell'assegnazione. Resta salvo che l'ente impositore possa provare una concreta difformità, ad esempio l'inadempimento degli obblighi di residenza e dimora dell'assegnatario. L'accoglimento del terzo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizi processuali; la Corte ha escluso la sussistenza della nullità sul primo motivo e ha poi accolto il motivo di diritto sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia in relazione al motivo sull'asserito difetto di motivazione dell'avviso, perché la questione era stata implicitamente superata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della dedotta censura sulla motivazione; la Corte ha escluso il vizio di incoerenza denunciato.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per lamentare vizio motivazionale della decisione tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla nullità degli atti processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale in materia di TASI/IMU e alloggi sociali.

  • art. 10, comma 3, d.l. 47/2014 conv. in l. 80/2014

    richiamato dalla ricorrente e dalla sentenza come disciplina degli alloggi sociali.

  • art. 1, comma 669, l. 147/2013

    la Corte lo individua come norma che definisce il presupposto impositivo TASI, escludendo l'abitazione principale.

  • art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011

    la Corte lo considera norma definitoria dell'abitazione principale rilevante anche per la TASI; la lett. b include gli alloggi sociali con caratteristiche del d.m. 22 aprile 2008.

  • art. 1, comma 2, d.m. 22 aprile 2008

    richiamato come parametro per identificare gli alloggi sociali e la loro funzione di servizio abitativo volto a ridurre il disagio abitativo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre lesione del diritto di difesa.

  • art. 101 Cost.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al contraddittorio processuale.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che, in questa materia, non è necessario addossare al contribuente una prova ulteriore della destinazione ad abitazione principale, salvo prova contraria dell'ente impositore.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla Corte insieme all'art. 2697 c.c. per escludere che la prova della destinazione ad abitazione principale gravasse ulteriormente sul contribuente.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prova e sul contraddittorio nel processo tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici.

  • art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, l. 160/2019

    citato come conferma normativa successiva che considera abitazioni principali i fabbricati destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

  • art. 13, comma 1, lett. b, l.r. Lazio 6 agosto 1999, n. 12

    richiamato per affermare che residenza anagrafica e dimora abituale nell'alloggio sono obblighi dell'assegnatario, la cui violazione comporta decadenza.

Massime di principio

  • In materia di TASI, dopo la legge di stabilità 2016, il presupposto impositivo non ricorre per gli immobili che rientrano nella nozione di abitazione principale desumibile dall'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011.
  • Gli alloggi sociali assegnati dagli IACP o enti equivalenti, se conformi ai requisiti del d.m. 22 aprile 2008, sono assimilati all'abitazione principale e beneficiano dell'esclusione TASI senza necessità di una prova ulteriore sulla loro concreta destinazione ad abitazione principale.
  • La destinazione ad abitazione principale dell'assegnatario è un requisito normalmente insito nell'assegnazione degli alloggi sociali; pertanto il giudice non può negare l'esenzione per il solo difetto di prova del contribuente, ma deve semmai verificare e valorizzare l'eventuale prova contraria dell'ente impositore circa specifiche situazioni di inadempimento o di uso difforme.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento tributario deve riferirsi ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche del tributo, non dovendo illustrare anche il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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