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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24138/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato contro un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi dovuti per redditi professionali dell'anno 2009, conseguente all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione ritenendo prescritto il credito contributivo: aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di versamento dei contributi (16 giugno 2010) e rilevato che la notifica dell'avviso era avvenuta il 16 luglio 2015, oltre il quinquennio. L'INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla gestione separata e, in particolare, degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo: secondo l'istituto, l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte del professionista avrebbe impedito il controllo automatico/formale e integrato la causa sospensiva. La censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente supportata sul piano degli oneri di specificazione e produzione: l'INPS non ha trascritto né prodotto la dichiarazione dei redditi con il modulo RR, né ha indicato dove fosse stata prodotta nei giudizi di merito; inoltre, la sentenza impugnata aveva evidenziato che l'istituto non aveva fornito la prova necessaria e si era limitato a un generico riferimento alla data di presentazione della dichiarazione, senza aver effettivamente devoluto al giudice di merito la questione della sospensione per occultamento doloso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo non fosse autosufficiente, poiché mancavano nel ricorso gli elementi documentali e localizzativi indispensabili per verificare l'assunto sull'occultamento doloso e sulla conseguente sospensione del termine di prescrizione. In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e degli oneri di specificazione e produzione ex artt. 366, n. 4, e 369, n. 6, c.p.c., la sentenza di merito non è stata cassata. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto dell'inammissibilità, è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce violazione di legge o erronea applicazione di norme sulla prescrizione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti decisivi sui quali la censura si fonda, oppure localizzarli con precisione nel fascicolo.
  • La deduzione dell'occultamento doloso del debito contributivo, quale causa di sospensione della prescrizione, richiede una specifica allegazione e prova; non è sufficiente un richiamo generico alla mancata compilazione di un modulo dichiarativo se il ricorso non rende verificabile il contenuto del documento e la sua produzione nei gradi di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione non consente alla Corte di verificare la fondatezza del motivo senza ricorrere ad atti esterni o non specificamente richiamati, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e legittima il raddoppio del contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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