Cassazione Civile, Ordinanza n. 24138/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato contro un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi dovuti per redditi professionali dell'anno 2009, conseguente all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione ritenendo prescritto il credito contributivo: aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di versamento dei contributi (16 giugno 2010) e rilevato che la notifica dell'avviso era avvenuta il 16 luglio 2015, oltre il quinquennio. L'INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla gestione separata e, in particolare, degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo: secondo l'istituto, l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte del professionista avrebbe impedito il controllo automatico/formale e integrato la causa sospensiva. La censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente supportata sul piano degli oneri di specificazione e produzione: l'INPS non ha trascritto né prodotto la dichiarazione dei redditi con il modulo RR, né ha indicato dove fosse stata prodotta nei giudizi di merito; inoltre, la sentenza impugnata aveva evidenziato che l'istituto non aveva fornito la prova necessaria e si era limitato a un generico riferimento alla data di presentazione della dichiarazione, senza aver effettivamente devoluto al giudice di merito la questione della sospensione per occultamento doloso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo non fosse autosufficiente, poiché mancavano nel ricorso gli elementi documentali e localizzativi indispensabili per verificare l'assunto sull'occultamento doloso e sulla conseguente sospensione del termine di prescrizione. In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e degli oneri di specificazione e produzione ex artt. 366, n. 4, e 369, n. 6, c.p.c., la sentenza di merito non è stata cassata. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto dell'inammissibilità, è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.
È la norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico i fatti e le ragioni di censura, senza rinvii esterni non autosufficienti.
Il ricorrente deve produrre e indicare specificamente i documenti posti a base del motivo, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Norma richiamata dall'INPS per la disciplina della gestione separata e dell'obbligo contributivo del professionista.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
Norma richiamata dall'INPS in relazione alla disciplina contributiva oggetto di causa.
art. 21, comma 8, L. 31 dicembre 2010, n. 247
Norma richiamata dall'INPS nel quadro della disciplina applicabile ai contributi del professionista.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003
Norma richiamata dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva.
Richiamato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione.
Norma invocata per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito contributivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce violazione di legge o erronea applicazione di norme sulla prescrizione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti decisivi sui quali la censura si fonda, oppure localizzarli con precisione nel fascicolo.
- La deduzione dell'occultamento doloso del debito contributivo, quale causa di sospensione della prescrizione, richiede una specifica allegazione e prova; non è sufficiente un richiamo generico alla mancata compilazione di un modulo dichiarativo se il ricorso non rende verificabile il contenuto del documento e la sua produzione nei gradi di merito.
- Quando il ricorso per cassazione non consente alla Corte di verificare la fondatezza del motivo senza ricorrere ad atti esterni o non specificamente richiamati, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e legittima il raddoppio del contributo unificato ove previsto dalla legge.
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