Cassazione Civile, Ordinanza n. 30907/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva presentato un'istanza di interpello disapplicativo per ottenere, per il periodo d'imposta 2012, la disapplicazione delle norme antielusive sulle società in perdita fiscale per più esercizi consecutivi, allegando cause oggettive indipendenti dalla propria volontà. L'Ufficio aveva dichiarato l'istanza inammissibile. La società aveva impugnato tale diniego, ottenendo in appello l'accoglimento della domanda. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali sulla impugnabilità degli atti, sostenendo che il diniego dell'interpello disapplicativo non fosse atto immediatamente lesivo e non fosse autonomamente impugnabile; 2) violazione della disciplina sostanziale e processuale dell'interpello disapplicativo, deducendo la tardività dell'istanza perché presentata oltre il termine utile per incidere sulla dichiarazione dei redditi; 3) nullità della sentenza per carenza di motivazione, perché la CTR non avrebbe esaminato se ricorressero effettivamente le condizioni per la disapplicazione della normativa sulle società non operative.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo impugnabile il diniego dell'interpello disapplicativo e non tardiva, in senso ostativo, l'istanza presentata dalla contribuente in tempo utile a orientare ancora le successive condotte dichiarative. Ha però accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza di merito, pur avendo ammesso l'impugnabilità del diniego e disatteso l'eccezione di tardività, non aveva in alcun modo accertato né motivato sulla sussistenza dei presupposti sostanziali per la disapplicazione della disciplina antielusiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 36-decies e ss., D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148
richiamato come base normativa dell'istanza di disapplicazione relativa alla disciplina delle società in perdita fiscale per più esercizi
art. 37-bis, ottavo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale previsione che consentiva l'interpello disapplicativo per ottenere la disapplicazione di norme antielusive
art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724
norma antielusiva la cui disapplicazione era stata richiesta dalla contribuente
art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ribadisce che il diniego dell'interpello disapplicativo è impugnabile pur non essendo espressamente elencato tra gli atti impugnabili
richiamato a fondamento dell'interesse ad agire contro il diniego dell'interpello disapplicativo
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
la mancata motivazione sulla questione decisiva integra nullità della sentenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se manca la motivazione o questa è meramente apparente/inesistente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione
art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
richiamato per distinguere la disciplina sopravvenuta, che esclude l'impugnabilità delle risposte agli interpelli, da quella applicabile ratione temporis
art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel contesto della disciplina degli interpelli, poi modificata
art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
richiamato per la successiva riscrittura dell'art. 11 dello Statuto del contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dall'Ufficio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2015, il diniego dell'interpello disapplicativo può essere impugnato dal contribuente quando l'amministrazione, con tale risposta, manifesta una pretesa tributaria sufficientemente definita e idonea a incidere immediatamente sulla posizione del richiedente.
- L'interpello disapplicativo deve essere proposto in tempo utile rispetto al comportamento fiscale che intende orientare; la tempestività non va misurata solo in base a un termine astratto, ma in relazione alla concreta possibilità di utilizzare la risposta dell'Ufficio per adottare o correggere le future condotte dichiarative.
- Nelle controversie sull'interpello disapplicativo, il giudizio tributario ha cognizione piena: il giudice non deve limitarsi al controllo formale del diniego, ma deve verificare nel merito se sussistano o meno i presupposti per la disapplicazione della norma antielusiva.
- La sentenza è nulla per motivazione mancante o apparente quando, dopo avere affrontato questioni preliminari, omette di esaminare il punto decisivo della controversia e non consente di comprendere la ragione della decisione.
- Le modifiche normative che oggi escludono in via generale l'impugnabilità delle risposte agli interpelli non operano retroattivamente se la disciplina sopravvenuta non è espressamente qualificata come interpretativa e la controversia riguarda atti anteriori alla riforma.
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