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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30907/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva presentato un'istanza di interpello disapplicativo per ottenere, per il periodo d'imposta 2012, la disapplicazione delle norme antielusive sulle società in perdita fiscale per più esercizi consecutivi, allegando cause oggettive indipendenti dalla propria volontà. L'Ufficio aveva dichiarato l'istanza inammissibile. La società aveva impugnato tale diniego, ottenendo in appello l'accoglimento della domanda. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali sulla impugnabilità degli atti, sostenendo che il diniego dell'interpello disapplicativo non fosse atto immediatamente lesivo e non fosse autonomamente impugnabile; 2) violazione della disciplina sostanziale e processuale dell'interpello disapplicativo, deducendo la tardività dell'istanza perché presentata oltre il termine utile per incidere sulla dichiarazione dei redditi; 3) nullità della sentenza per carenza di motivazione, perché la CTR non avrebbe esaminato se ricorressero effettivamente le condizioni per la disapplicazione della normativa sulle società non operative.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo impugnabile il diniego dell'interpello disapplicativo e non tardiva, in senso ostativo, l'istanza presentata dalla contribuente in tempo utile a orientare ancora le successive condotte dichiarative. Ha però accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza di merito, pur avendo ammesso l'impugnabilità del diniego e disatteso l'eccezione di tardività, non aveva in alcun modo accertato né motivato sulla sussistenza dei presupposti sostanziali per la disapplicazione della disciplina antielusiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2015, il diniego dell'interpello disapplicativo può essere impugnato dal contribuente quando l'amministrazione, con tale risposta, manifesta una pretesa tributaria sufficientemente definita e idonea a incidere immediatamente sulla posizione del richiedente.
  • L'interpello disapplicativo deve essere proposto in tempo utile rispetto al comportamento fiscale che intende orientare; la tempestività non va misurata solo in base a un termine astratto, ma in relazione alla concreta possibilità di utilizzare la risposta dell'Ufficio per adottare o correggere le future condotte dichiarative.
  • Nelle controversie sull'interpello disapplicativo, il giudizio tributario ha cognizione piena: il giudice non deve limitarsi al controllo formale del diniego, ma deve verificare nel merito se sussistano o meno i presupposti per la disapplicazione della norma antielusiva.
  • La sentenza è nulla per motivazione mancante o apparente quando, dopo avere affrontato questioni preliminari, omette di esaminare il punto decisivo della controversia e non consente di comprendere la ragione della decisione.
  • Le modifiche normative che oggi escludono in via generale l'impugnabilità delle risposte agli interpelli non operano retroattivamente se la disciplina sopravvenuta non è espressamente qualificata come interpretativa e la controversia riguarda atti anteriori alla riforma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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