Cassazione Civile, Ordinanza n. 31937/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso per IRES, IRAP, IVA, addizionali e accessori nei confronti di una società a socio unico poi posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con conferma dell'impianto delle riprese ma riduzione del 30% dei maggiori valori accertati; la decisione era stata poi confermata in appello. In cassazione i contribuenti hanno proposto quattro motivi: il primo deduceva la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, perché l'avviso sarebbe stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni successivo al processo verbale di chiusura, senza reale ragione di urgenza; il secondo, il terzo e il quarto denunciavano ulteriori violazioni di legge in tema di estinzione della società, efficacia/legittimazione processuale e altri profili processuali e sostanziali, ma tali censure sono state dichiarate assorbite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alla posizione dell'ex amministratrice e dell'ex liquidatore della società estinta, ritenendo privo di legittimazione il loro intervento processuale dopo la cancellazione della società. Nel resto ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento emesso ante tempus in assenza di specifiche e provate ragioni di urgenza; ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine di sessanta giorni dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni è posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza, salvo che l'Ufficio provi specifiche e concrete ragioni di urgenza.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
La validità dell'atto impositivo presuppone il rispetto dei requisiti di legittimità dell'accertamento; nel caso, la censura è stata accolta per la violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo con cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione di legge.
Richiamato nei motivi assorbiti, in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Richiamato nei motivi assorbiti, in relazione a profili di responsabilità o legittimazione collegati alla riscossione dopo l'estinzione della società.
Richiamato nei motivi assorbiti, in relazione a possibili nullità processuali.
Richiamato nei motivi assorbiti, con riferimento al giudicato.
Richiamato nei motivi assorbiti, ma non esaminato nel merito dalla Corte.
Richiamato nei motivi assorbiti, in tema di appello nel processo tributario.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Citato nel frontespizio con riguardo alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita della sua capacità processuale; dopo l'estinzione, la legittimazione ad agire o resistere può spettare solo ai soggetti che ne siano successori secondo i principi applicabili, mentre l'ex amministratore o l'ex liquidatore non sono di regola legittimati solo in ragione della loro pregressa carica.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone, in presenza di accesso, ispezione o verifica, un termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento: la sua inosservanza comporta l'illegittimità dell'atto, salvo prova, a carico dell'Amministrazione, di specifiche ragioni di urgenza effettive e concrete.
- Le ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'accertamento devono consistere in circostanze esterne alla sfera dell'ente impositore e non possono essere fondate sulla sola imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa.
- L'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus discende dall'effettiva mancanza del requisito dell'urgenza, non dalla sola omissione della sua esplicita motivazione nell'atto.
- Quando la violazione del termine dilatorio incide in via pregiudiziale sulla legittimità dell'accertamento, le ulteriori doglianze restano assorbite se la causa può essere decisa nel merito senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto.
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