Cassazione Civile, Ordinanza n. 04617/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006, recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, gli importi indicati in una fattura emessa da un'associazione sportiva dilettantistica, ritenendo difettosa l'inerenza della spesa e, quindi, non deducibile e non detraibile il relativo costo. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e la CTR aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 come norma speciale che introduce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro il limite di legge, con conseguente irrilevanza dei profili di inerenza e antieconomicità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e degli artt. 108 e 109 TUIR, per avere la CTR trasformato la disposizione agevolativa in un autonomo regime di deducibilità sganciato dai requisiti generali, mentre la norma avrebbe solo qualificato tali spese come pubblicità entro il limite di 200.000 euro, restando soggette ai requisiti di certezza, competenza e inerenza; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., perché l'Ufficio non avrebbe richiesto una prova del ritorno economico puntuale, ma avrebbe contestato il difetto di inerenza del costo rispetto all'attività e all'ambito economico della società; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla sproporzione della sponsorizzazione rispetto alla sua utilità, alla modestia degli spettatori e degli incassi, all'assenza di raccordo con nuovi clienti, all'incidenza sul fatturato, ai rapporti tra gli enti e ai pagamenti anticipati che deporrebbero per pianificazione fiscale; 4) violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973, per il mancato riconoscimento del potere dell'Amministrazione di sindacare l'operazione economica e di negare l'inerenza di scelte imprenditoriali ritenute prive di utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 configura una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità, purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma: soggetto sponsorizzato sportivo dilettantistico, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e specifica attività promozionale del beneficiario. In tale perimetro non è consentito all'Ufficio sindacare l'antieconomicità della spesa, la congruità del costo o la mancanza di un immediato ritorno commerciale, né pretendere una prova del nesso diretto con singoli ricavi. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, non erano state mosse contestazioni sulla effettiva corresponsione delle somme e sull'attività del beneficiario, essendo stata invece prospettata solo una contestazione di inerenza/antieconomicità non compatibile con la disciplina speciale. La soccombente Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità; nessuna pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per esenzione dello Stato.
Norme richiamate
fino ad un importo annuo complessivo di euro 200.000,00
Norma speciale agevolativa che, per le sponsorizzazioni a favore di enti sportivi dilettantistici e al ricorrere dei requisiti indicati, stabilisce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e consente la deducibilità integrale entro il limite previsto, sottraendo la spesa a valutazioni di inerenza e congruità.
Richiamato come disposizione del regime dei costi di pubblicità; l'art. 90, comma 8, viene ricondotto a tale disciplina ma, per la sua specialità, la deroga in modo peculiare.
Richiamato per i criteri generali di deducibilità dei costi; la Corte precisa che la norma speciale sulle sponsorizzazioni prevale e rende non sindacabili inerenza e congruità nei limiti fissati.
Invocato dall'Agenzia sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché, una volta integrata la fattispecie speciale, non è richiesta prova ulteriore di ritorno economico o nesso diretto con i ricavi.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte non riconosce che, nel caso di sponsorizzazioni coperte dalla presunzione legale assoluta, l'Amministrazione possa fondare su tale norma un sindacato di antieconomicità incompatibile con la disciplina speciale.
Richiamato nel quarto motivo; la censura è respinta per le medesime ragioni relative ai limiti del sindacato dell'Ufficio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, soggetta a prenotazione a debito.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel passaggio sul contributo unificato come parametro dell'ulteriore importo, ma non applicato allo Stato per l'esenzione soggettiva.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione effettuate in favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto dalla legge e a condizione che siano finalizzate alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e accompagnate da una specifica attività promozionale del beneficiario, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza.
- Quando opera tale disciplina speciale, l'Amministrazione finanziaria non può negare la deducibilità del costo sulla base di una valutazione di antieconomicità, sproporzione rispetto all'utilità attesa o mancanza di un immediato ritorno commerciale.
- L'inerenza dei costi di pubblicità va intesa in senso qualitativo e non come necessaria e puntuale correlazione con singoli ricavi o con un ritorno economico documentato, soprattutto in presenza di modalità promozionali moderne e non strettamente territoriali.
- La norma speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche deroga al regime generale di deducibilità dei costi e rende irrilevanti, nei limiti applicativi della stessa, ulteriori contestazioni fiscali incompatibili con la presunzione legislativa.
- In presenza di una presunzione legale assoluta, il sindacato dell'Ufficio deve arrestarsi dinanzi ai requisiti tipizzati dalla legge; non è ammesso introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla disposizione agevolativa.
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