Cassazione Civile, Ordinanza n. 29472/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, facendo applicazione dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, valorizzando anche la richiesta congiunta delle parti. Non vi è stata quindi pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La vicenda trae origine da un giudizio nel quale veniva dedotta la responsabilità professionale della ricorrente; in tale contesto, la medesima aveva proposto domanda di manleva nei confronti della propria assicuratrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda in primo grado, ma la Corte d'appello di Palermo, accogliendo l'impugnazione dell'assicurazione, aveva rigettato la domanda di garanzia. La parte interessata ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: il primo per nullità della sentenza impugnata per asserita mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.; il secondo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c., norma richiamata in relazione alla disciplina dell'assicurazione e alle conseguenze della inesattezza o reticenza nelle dichiarazioni dell'assicurato. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione/forma del provvedimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla struttura e motivazione della sentenza, dedotta come violata
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso
richiamato come norma sostanziale sull'assicurazione, oggetto della censura di violazione/falsa applicazione
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso
richiamato in relazione alla richiesta della ricorrente di decisione collegiale
richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso
ritenuto prevalente quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità, prevalendo sul diverso meccanismo della definizione accelerata quando la volontà di desistenza è validamente manifestata.
- La rinuncia al ricorso consente la declaratoria di estinzione senza esame dei motivi, con conseguente assorbimento di ogni questione sul merito della sentenza impugnata.
- In presenza di rinuncia e di richiesta congiunta delle parti, il giudice di legittimità può disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
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