Cassazione Penale, Sentenza n. 2738/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; dedotte tre censure principali: 1) errata determinazione e mancanza di dettagli nella quantificazione della pena, lamentando che il G.i.p. avrebbe riconosciuto la riduzione piena del terzo propria del rito senza motivazione adeguata e applicato l'interdizione dai pubblici uffici senza i presupposti di legge; 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con specifica richiesta che il giudice non abbia esplicitato i motivi per non pronunciare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e non abbia adeguatamente fondato la qualificazione giuridica del fatto; 3) mancata motivazione in ordine alla confisca dell'arma, senza indicazione delle disposizioni di legge poste a fondamento della misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che molte delle censure attengono a profili di commisurazione della pena e di traduzione valutativa non consentiti in sede di cassazione avverso il patteggiamento (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), e perciò inammissibili. Le doglianze relative alla motivazione generica e alla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono state considerate inammissibili perché non rientranti tra i motivi consentiti e troppo generiche. Quanto alle pendenze non comprese nell'accordo (pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confisca dell'arma), la Corte le ha ritenute manifestamente infondate: l'interdizione è prevista automaticamente dall'art. 29 c.p. quando la pena detentiva è non inferiore a tre anni (qui 3 anni e 6 mesi) e la confisca dell'arma è obbligatoria per le fattispecie in materia di armi (richiamate artt. 240 c.p., art. 4 L. 110/1975, art. 6 L. 152/1975 e art. 445 c.p.p.), con obbligo di ordinarla anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la verifica in Cassazione si effettua sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena alle censure attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria automatica quando la pena detentiva supera la soglia dei tre anni; essa si applica anche nel patteggiamento se la pena pattuita raggiunge tale soglia
Norme sostanziali indicate nel capo di imputazione a supporto della qualificazione giuridica dei fatti; la Corte non ha ritenuto fondate le eccezioni sulla qualificazione giuridica proposte in modo generico
Circostanza aggravante valutata nel procedimento di formazione della pena; le questioni commisurative non possono costituire autonomo motivo di cassazione contro il patteggiamento se si limitano a criticare la misura della pena
artt. 2, 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895
Norme richiamate nell'imputazione (legge disciplinante materie specifiche indicate nel capo di accredito); la Corte non ha trovato inammissibili le censure relative a tali norme per genericità
Prevede la confisca obbligatoria per talune ipotesi di reato; la Corte ha ritenuto che la confisca dell'arma fosse obbligatoria e quindi legittima anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma del testo unico sulle armi richiamata per giustificare la confisca obbligatoria dell'arma
art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152
Ulteriore richiamo normativo in materia di armi che contribuisce al fondamento della confisca obbligatoria
Norma procedurale collegata alle misure patrimoniali e alla confisca; usata come richiamo nella motivazione della Corte sull'obbligatorietà della confisca
Prevede l'ipotesi di proscioglimento; la Corte osserva che la mancata valutazione di tale opzione da parte del G.i.p. non costituisce automaticamente motivo di cassazione impugnabile se formulato in modo generico e non rientrante tra i motivi consentiti
Consente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato per colpa; applicato dalla Corte per la palese inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il ricorso per cassazione è ammesso solo per le specifiche questioni previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; lamentele puramente commisurative sulla misura della pena sono inammissibili
- Le doglianze generiche sulla motivazione o sulla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono spesso inammissibili se non specificamente inquadrate tra i motivi consentiti e argomentate con precisione
- Le pene accessorie previste dalla legge (es. interdizione dai pubblici uffici when pena detentiva è pari o superiore a tre anni) si applicano automaticamente anche in caso di patteggiamento e non possono essere eluse con l'accordo tra le parti
- La confisca di beni obbligatoriamente prevista dalla normativa (in particolare in materia di armi) deve essere ordinata anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta; la relativa doglianza è infondata se la confisca è prevista dalla legge
- Per impugnare efficacemente una sentenza di patteggiamento in Cassazione è necessario limitarsi ai motivi espressamente ammessi e formulare censure puntuali e non meramente generiche; in difetto il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare sanzioni pecuniarie
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