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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PG ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Treviso che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 590 c.p., avendo l'imputato riparato il danno ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000. Il ricorso denunciava violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione, sostenendo che il giudicante non avesse specificato le ragioni in fatto e in diritto della decisione, nonostante le parti avessero chiesto l'estinzione del reato per remissione di querela.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del Pubblico Ministero. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il PM non può impugnare astrattamente una sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere senza indicare il concreto pregiudizio che intende eliminare con l'annullamento. È stato ritenuto insufficiente il semplice rilievo di mancanza di motivazione privo di specificazione del vantaggio pratico perseguito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. a), c.p.p., in relazione all'art. 568, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma del reato contestato (lesioni); la sentenza aveva riguardato l'imputazione prevista da tale articolo, ma il procedimento è stato dichiarato non doversi procedere in conseguenza della riparazione del danno.

  • art. 35 d.lgs. n. 274/2000

    Prevede gli effetti della riparazione del danno ai fini dell'estinzione del reato o della non punibilità; la riparazione è stata invocata dal giudice di pace per dichiarare non doversi procedere.

  • art. 591, lett. a), c.p.p.

    Dispositivo invocato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente pubblico.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse; la Corte ha ritenuto che il PG non avesse indicato un interesse concreto e specifico all'annullamento.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero deve dimostrare un interesse concreto e pratico a impugnare: la mera tutela astratta della correttezza giuridica non è sufficiente.
  • La mancanza generica di motivazione nella sentenza non rende automaticamente ammissibile il ricorso del PM; è necessario indicare il pregiudizio concreto che l'annullamento intende rimuovere.
  • Se l'imputato ripara il danno nei casi previsti dalla legge (es. art. 35 d.lgs. 274/2000) il giudice può dichiarare non doversi procedere; tale esito è difficilmente reclamabile dal PM senza una specifica e motivata lesione di interessi pubblici.
  • Chi intende impugnare deve indicare quale vantaggio pratico persegue con l'annullamento della decisione impugnata; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

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