Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze con due motivi: 1) violazione di legge e illegalità della pena ai sensi dell'art.81 c.p., per avere il giudice del rinvio superato il limite del triplo della pena rispetto alla pena base quando ha computato gli aumenti per la continuazione; 2) vizio motivazionale con riguardo alla tempestività della querela riguardante il capo 33 (truffa), sostenendo che la querela del 26/05/2010 era tardiva poiché la comunicazione del direttore di banca risaliva a dicembre 2009 e quindi il dies a quo era anteriore alla data ritenuta dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il cumulo degli aumenti per continuazione applicato dal giudice del rinvio avesse oltrepassato il limite del triplo previsto dall'art.81 c.p., per cui ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato definitivamente la pena in anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 1.200 di multa (calcolo effettuato applicando il tetto di triplo alla pena base e la riduzione di un terzo per il rito). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto coerente e plausibile la motivazione del giudice di merito secondo cui la decorrenza del termine per la querela era differita fino al momento in cui la persona offesa aveva acquisito effettiva consapevolezza dell'illiceità, per il tempo strettamente necessario agli accertamenti. Pertanto il ricorso è stato annullato limitatamente alla determinazione della pena e rigettato per il resto.
Norme richiamate
art.81 cod.pen. (concorso di reati e continuazione)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la pena complessiva non può eccedere il triplo della pena base: gli aumenti per la continuazione non possono portare la pena oltre tale limite e, se ciò avviene, la Corte di legittimità può irrogare direttamente la pena definitiva entro quel tetto.
art.442 cod.proc.pen. (riduzione per scelta del rito)
La riduzione di un terzo per la scelta del rito va applicata alla pena meramente determinata, anche dopo il riequilibrio operato sulla base del limite di cui all'art.81; la Corte ha applicato tale riduzione al valore del triplo della pena base, determinando la pena finale.
art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) (limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione)
art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La Corte ribadisce che il giudice di legittimità controlla la presenza e la coerenza logica della motivazione, non può riesaminare i fatti o sostituirsi nella valutazione probatoria: soltanto l'illogicità manifesta "ictu oculi" integra vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando si calcolano gli aumenti per continuazione ai fini del cumulo delle pene, il totale non può superare il triplo della pena base prevista per il reato più grave; se il giudice di merito oltrepassa questo limite, la Cassazione può rideterminare direttamente la pena entro il tetto legale.
- La riduzione prevista per la scelta del rito (art.442 c.p.p.) si applica dopo l'individuazione del tetto di pena: prima va verificato che la pena complessiva non ecceda il triplo, quindi va operata l'eventuale diminuzione percentuale prevista.
- Sulle questioni di tempestività della querela la valutazione del giudice di merito è difficilmente riformabile in Cassazione salvo illogicità manifesta: il dies a quo può essere differito fino a quando la persona offesa ha effettiva e consapevole conoscenza dell'illiceità, ma tale differimento è limitato al tempo strettamente necessario per gli accertamenti.
- Il sindacato di legittimità riguarda la coerenza logica della motivazione e non la scelta della migliore ricostruzione dei fatti; le censure basate su una diversa interpretazione delle prove sono generalmente inammissibili in Cassazione.
- Se si sospetta che il cumulo dei singoli aumenti abbia ecceduto il limite previsto dall'art.81 c.p., conviene verificare aritmeticamente il tetto (3 volte la pena base) prima di proporre impugnazioni e, se necessario, chiederne la rideterminazione definitiva in Cassazione.
Testo integrale
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