Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita in un processo per il reato di illecita detenzione di stupefacenti. Denuncia violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe indebitamente valorizzato gli elementi della convalida dell'arresto e omesso di considerare che tali elementi erano stati neutralizzati dall'assoluzione in appello; i segni di agitazione rilevati alla perquisizione non basterebbero a fondare la colpa grave ostativa; non sarebbe stata motivata la conoscenza preventiva delle attività criminose del figlio né il collegamento causale tra la condotta del ricorrente e la misura cautelare.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha richiamato i principi secondo cui, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, la colpa rilevante è un parametro oggettivo (non coincidente con la colpa penale) e il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma degli elementi probatori. Ha censurato la Corte d'Appello per non aver valutato adeguatamente l'incidenza causale della condotta endo-processuale del ricorrente sul mantenimento della misura cautelare, alla luce delle dichiarazioni confessorie del figlio e dell'esito delle indagini; l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sulla specifica incidenza causale e regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ne valuta l'applicazione segnalando che la colpa ostativa all'indennizzo va valutata oggettivamente con riferimento alla prevedibilità e alla gravità della condotta che possa aver favorito l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Giurisprudenza citata per affermare che il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e 'ex ante' degli elementi probatori, non per riqualificare reati ma per accertare se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità giustificante la detenzione.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Riferimento giurisprudenziale che conferma l'ampia libertà valutativa del giudice della riparazione e l'esame delle condizioni civilistiche dell'azione di riparazione, compresa l'eventuale causa di esclusione del diritto all'indennizzo.
Massime di principio
- In materia di riparazione per ingiusta detenzione la "colpa" che esclude l'indennizzo è un concetto oggettivo: si valuta se la condotta, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, abbia creato una situazione prevedibile che potesse giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale: non si tratta di accertare la responsabilità penale, ma se la condotta dell'interessato abbia effettivamente contribuito a determinare o protrarre l'adozione della misura cautelare.
- L'assoluzione in sede penale non impedisce al giudice della riparazione di effettuare una diversa valutazione degli elementi probatori; tuttavia, se la decisione di merito neutralizza determinati elementi, il giudice della riparazione deve spiegare perché quegli elementi continuino a giustificare il diniego dell'indennizzo.
- Segni di nervosismo o agitazione rilevati in sede di perquisizione, da soli, difficilmente costituiscono prova di colpa grave ostativa: è necessario un collegamento causale concreto e motivato tra la condotta dell'interessato e il mantenimento della custodia cautelare.
- Se il giudice che decide sulla riparazione omette di valutare l'incidenza causale della condotta endo-processuale sul mantenimento della misura, la decisione può essere annullata e rimessa al giudice di merito per un nuovo esame focalizzato su quel profilo.
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