Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva confermato la condanna per il reato di lesioni personali colpose (fatto del 31/07/2015). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per mancata valutazione della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e, in subordine, della causa di improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. 274/2000; sosteneva che gli elementi fattuali descrivono un fatto "sostanzialmente trascurabile" e quindi si sarebbe dovuta applicare la particolare tenuità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto preliminarmente che il motivo proposto corrispondeva al vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., che però, ai sensi del comma 2-bis, non è proponibile in Cassazione per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace (richiamando anche l'art. 39-bis D.Lgs. 274/2000). Inoltre la Corte ha precisato che l'istituto dell'art. 131-bis c.p. non è applicabile nei giudizi relativi a reati di competenza del giudice di pace (richiamando Sez. U, sent. n. 53683/2017) e che la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 richiede la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e non può essere pronunciata d'ufficio in assenza di deduzione difensiva specifica; nel caso di specie il ricorrente non ha documentato la posizione della persona offesa né l'assenza di opposizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. e) e comma 2-bis
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso proposto rientrasse nella lettera e) ma che, per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per le lettere a), b) e c) del comma 1, ai sensi del comma 2-bis; quindi il vizio dedotto non è proponibile in Cassazione
D.Lgs. 28/08/2000, n. 274
L'art. 34 (improcedibilità per particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace) richiede la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di esplicita deduzione difensiva; l'art. 39-bis richiama i limiti di proponibilità del ricorso per le materie di competenza del giudice di pace
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. non trova applicazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, per la peculiare disciplina sostanziale e processuale che riguarda tali reati
Precedenti giurisprudenziali
Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017; Sez. 1, Sentenza n. 49171 del 28/09/2016
I precedenti sono stati richiamati per affermare che: (i) art.131-bis non è applicabile nei procedimenti davanti al giudice di pace; (ii) la improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. 274/2000 non può essere dichiarata d'ufficio e non è proponibile per la prima volta in Cassazione
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla quantificazione della somma a carico del ricorrente alla Cassa delle ammende, con riferimento ai criteri sul dolo o colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Per i reati di competenza del giudice di pace la Cassazione è limitata nelle ragioni di ricorso: non possono essere proposti tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1; verificare sempre la proponibilità del vizio in Cassazione (art. 606, comma 2-bis).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non si applica nei procedimenti di competenza del giudice di pace; chi invoca la tenuità deve valutare l'istituto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- L'improcedibilità per particolare tenuità ex art. 34 D.Lgs. 274/2000 richiede la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e non può essere dichiarata d'ufficio: la difesa deve dedurla espressamente e documentarne i presupposti già in sede di merito.
- Non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la mancata valutazione dell'improcedibilità per particolare tenuità se in sede di merito non è emersa la posizione non opponente della persona offesa; l'assenza di tale documentazione rende la doglianza generica e inammissibile.
- Chi propone ricorso infondato o non proponibile tecnicamente può essere condannato alle spese e a somme verso la Cassa delle ammende; prima di ricorrere valutare la correttezza formale e la proporzionata fondatezza delle censure.
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