Cassazione Civile, Ordinanza n. 11693/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento in rettifica con cui l’Amministrazione doganale aveva richiesto maggiori diritti e interessi a seguito di controllo a posteriori su un certificato di origine Form A relativo a merci provenienti dal Bangladesh, paese compreso in un regime speciale di esenzione daziaria. Il controllo aveva ritenuto non vero o non valido il certificato, con conseguente revoca dell’agevolazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. Sosteneva che la CTR non avesse annullato l’atto perché fondato su risultanze di un processo verbale di revisione asseritamente illegittimamente acquisito e quindi inutilizzabile: secondo la ricorrente, una volta emersi indizi di reato a carico del legale rappresentante, i verbalizzanti avrebbero dovuto interrompere l’attività ispettiva doganale e attivare le garanzie difensive del codice di procedura penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito la netta distinzione tra procedimento penale e accertamento tributario: l’art. 220 disp. att. c.p.p. impone l’osservanza delle garanzie del codice di rito quando emergono indizi di reato, ma ai fini dell’applicazione della legge penale; tale norma non preclude, di per sé, la prosecuzione dell’attività amministrativa di accertamento fiscale né rende inutilizzabili, nel processo tributario, gli elementi acquisiti, salvo violazione di specifiche norme che disciplinano le ispezioni tributarie o di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Poiché nel caso concreto non erano state dedotte violazioni delle norme tributarie sulle verifiche né lesioni di diritti fondamentali, la prosecuzione dell’indagine a fini fiscali è stata ritenuta legittima e i relativi risultati probatori utilizzabili per fondare la pretesa doganale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell’Agenzia controricorrente.
Norme richiamate
impone il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma ciò opera ai fini dell’applicazione della legge penale e non esclude l’utilizzabilità fiscale degli elementi acquisiti in un accertamento tributario.
sono richiamati a sostegno della distinzione tra processo penale e processo tributario e della limitata efficacia delle risultanze penali nel giudizio tributario.
le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate
viene indicato come norma non estensibile automaticamente al processo tributario, nel quale manca una disposizione analoga che sancisca in via generale l’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
le indagini svolte in cooperazione tra Guardia di finanza e uffici finanziari devono uniformarsi alle regole previste per gli accertamenti tributari; la loro violazione può incidere sull’utilizzabilità fiscale degli elementi raccolti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63
disciplinano i poteri di verifica, ispezione e acquisizione di notizie in materia tributaria; il rispetto di tali norme è decisivo per la legittimità dell’accertamento fiscale.
art. 24 Cost.
la Corte richiama il principio difensivo per distinguere le garanzie proprie della successiva fase contenziosa da quelle dell’attività amministrativa di accertamento, escludendo una sua automatica violazione nel caso esaminato.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12
è richiamato come indice della distinzione normativa tra procedimento penale e tributario in materia di reati tributari.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
è evocato quale conferma della separazione tra accertamento penale e procedimento tributario.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
viene richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove analogo a quello previsto dall’art. 191 c.p.p.; pertanto, una mera irregolarità nell’acquisizione di elementi istruttori non comporta automaticamente l’invalidità dell’accertamento fiscale.
- Quando, nel corso di verifiche amministrative, emergono indizi di reato, l’obbligo di osservare le garanzie del codice di procedura penale opera per la tutela della legge penale, ma non impedisce di proseguire l’attività di accertamento tributario e di utilizzare i risultati ai fini fiscali, se non sono violate specifiche norme tributarie o diritti fondamentali.
- La distinzione tra attività di polizia giudiziaria e attività di accertamento fiscale è decisiva: la mancata osservanza delle regole processuali penali può incidere sulla prova in sede penale, ma non travolge automaticamente la valenza probatoria in sede tributaria.
- L’inutilizzabilità nel giudizio tributario richiede la deduzione e la prova di una specifica violazione delle norme che regolano i poteri istruttori dell’Amministrazione o di una lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti.
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