Cassazione Civile, Ordinanza n. 10142/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori, già titolari di una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica, avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla illegittima reiterazione dei rapporti a termine. La Corte d'appello aveva però rigettato le domande ritenendo che la successiva stabilizzazione/immissione in ruolo, avvenuta mediante scorrimento delle graduatorie o comunque attraverso gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'ordinamento scolastico, avesse già sanzionato adeguatamente l'abuso e reso non dovuti ulteriori risarcimenti, salvo specifiche allegazioni di danni ulteriori, non ravvisate. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: estinzione del giudizio di appello per asserita irrituale riassunzione cartacea anziché telematica; violazione della disciplina eurounitaria e dei principi di equivalenza ed effettività perché la stabilizzazione non sarebbe misura sufficiente a riparare l'abuso; questione pregiudiziale alla Corte di giustizia; illegittimità costituzionale della disciplina che esclude la tutela risarcitoria aggiuntiva in presenza dell'immissione in ruolo; errata valutazione di allegazioni e prove sui danni ulteriori (perdita di professionalità, chances, danno alla persona e alla vita di relazione); omessa pronuncia sulle differenze retributive e contributive asseritamente spettanti in base al principio di non discriminazione del lavoro a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando la riassunzione cartacea come mera irregolarità priva di nullità, poiché l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché la questione della sufficienza della stabilizzazione come sanzione dell'abuso era già stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi erano ragioni per mutare orientamento né per investire nuovamente Corte costituzionale o Corte di giustizia. Quanto al quinto motivo, lo ha dichiarato inammissibile rilevando genericità e difetto di prova delle allegazioni sui danni ulteriori, nonché l'assenza di un vero vizio di omessa pronuncia, trattandosi piuttosto di interpretazione della domanda; ha inoltre escluso la nullità della motivazione. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, ove il primo giudice avesse omesso di pronunciare sul capo relativo alle differenze retributive, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre appello incidentale per evitare il giudicato interno, cosa non risultata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
la mancata trasmissione telematica dell'atto di riassunzione è stata trattata come irregolarità formale, non idonea a determinare l'estinzione del processo in assenza di espressa sanzione di nullità
in mancanza di espressa comminatoria, la violazione formale non comporta nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo
utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di risarcimento del danno e principi di effettività/equivalenza
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, esclusa dalla Corte
richiamato nel contesto dell'inammissibilità per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha chiarito che non vi era omessa pronuncia bensì interpretazione della domanda
richiamato in tema di valutazione delle allegazioni e delle prove sui danni e sulle retribuzioni
richiamato in relazione all'accertamento del danno anche per presunzioni
richiamati per sostenere che la domanda andasse interpretata secondo il suo contenuto sostanziale
la liquidazione equitativa presuppone che sia già stato assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli
Direttiva 1999/70/CE
invocata dai ricorrenti; la Corte ha ribadito che, nel quadro già delineato dalla giurisprudenza, la stabilizzazione può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso
Clausola 5, punto 1, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE nel senso che l'accordo quadro non impone un risarcimento aggiuntivo automatico oltre la trasformazione/stabilizzazione del rapporto
art. 3 Cost.
invocato per censura di uguaglianza, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché già risolta in senso conforme
art. 117, primo comma, Cost.
invocato in relazione alla compatibilità eurounitaria della disciplina nazionale
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato nel motivo di legittimità costituzionale, senza che la Corte ravvisasse ragioni per accogliere la censura
ha fondato la declaratoria di inammissibilità dei motivi che riproponevano questioni già decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità
Massime di principio
- La riassunzione del processo effettuata con modalità non conformi al canale telematico prescritto non determina automaticamente l'estinzione del giudizio, quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo di portare la parte e l'ufficio giudiziario a conoscenza della prosecuzione del processo e manchi una espressa sanzione di nullità.
- In materia di abuso del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore può costituire, secondo la giurisprudenza consolidata, misura idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze dell'illecito, salvo che il lavoratore alleghi e provi specifici danni ulteriori rispetto a quelli normalmente eliminati dall'immissione in ruolo.
- L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone agli Stati membri, in caso di ricorso abusivo a contratti a termine, l'adozione di un rimedio risarcitorio aggiuntivo automatico rispetto alla trasformazione o stabilizzazione del rapporto, purché la tutela complessiva rispetti i principi di equivalenza ed effettività.
- La domanda di risarcimento o di pagamento di differenze retributive deve essere interpretata secondo il suo contenuto sostanziale, ma la censura di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia in realtà interpretato la domanda e valutato la portata delle allegazioni.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque che sia stata previamente dimostrata la sussistenza del pregiudizio e una base minima di prova sulla sua entità; in difetto di tale prova, la pretesa risarcitoria non può essere accolta.
- Se una statuizione di primo grado su un capo di domanda non viene specificamente impugnata con appello incidentale dalla parte totalmente o parzialmente soccombente su quel capo, si forma giudicato interno e la relativa doglianza è inammissibile in cassazione.
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