Cassazione Civile, Ordinanza n. 20162/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un estratto di ruolo e di una cartella di pagamento riferita a tributi erariali per un periodo d’imposta risalente. La società contribuente aveva dedotto in origine la mancata notifica della cartella; in sede di legittimità, la curatela fallimentare ha denunciato la violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la relata di notifica fosse priva dell’attestazione delle ricerche anagrafiche e che, quindi, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo il regime della irreperibilità relativa, con conseguente nullità della notifica stessa. La questione si innesta su un giudizio nel quale la CTR aveva ritenuto provata la regolare notifica della cartella secondo il regime dell’irreperibilità assoluta, escludendo la necessità della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato la notificazione della cartella secondo il rito dell’irreperibilità assoluta, senza necessità di ulteriore comunicazione, mentre la censura proposta in cassazione introduceva una diversa contestazione di fatto e di diritto, non risultante trattata nella decisione di merito. La ricorrente, inoltre, non aveva assolto all’onere di specificare se e dove la doglianza sulla mancata effettuazione delle ricerche fosse stata dedotta nei gradi precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento, in combinazione con l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta; in tale ipotesi non occorre la raccomandata informativa.
invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità del regime di irreperibilità relativa e la necessità di ulteriori adempimenti notificatori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione di legge.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ragionamento della Corte quale limite alla deduzione in appello di nuove eccezioni o nuovi vizi della notifica.
base per la condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità processuale aggravata, in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione.
richiamato per la disciplina del procedimento camerale e per il rinvio alle conseguenze ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di fatto o profili di invalidità della notificazione che non risultino trattati nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente in quale atto del giudizio di merito li abbia dedotti.
- La mera deduzione dell’inesistenza della notificazione dell’atto presupposto non rende automaticamente scrutinabili anche i diversi vizi di nullità del procedimento notificatorio: tra inesistenza e nullità non vi è continenza automatica.
- Quando il giudice di merito accerti che la notificazione è avvenuta secondo il regime dell’irreperibilità assoluta, non è necessaria la raccomandata informativa, restando irrilevanti censure costruite sul diverso paradigma dell’irreperibilità relativa se non ritualmente prospettate.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità, soprattutto quando si contesti la regolarità della notifica sulla base di elementi fattuali non esaminati dalla sentenza impugnata.
- La proposizione in appello di nuovi vizi della notificazione, rispetto alla sola eccezione originaria di omessa notifica, può integrare una preclusione processuale e determinare inammissibilità della censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →