Cassazione Civile, Ordinanza n. 14782/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR della Campania e, decidendo nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha richiesto l’imposta di bollo sulla nota di trascrizione di un atto pubblico di compravendita immobiliare proveniente da successione ereditaria, nel quale era implicata l’accettazione tacita dell’eredità da parte dell’erede venditore. I giudici di merito avevano annullato l’atto impositivo, ritenendo applicabile il regime di esenzione previsto per gli atti traslativi e per le formalità direttamente conseguenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, del d.P.R. n. 642 del 1972, artt. 1 e 3 della tariffa allegata, e degli artt. 476, 2648, 2650 e 2660 c.c., sostenendo che la nota di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non è un atto direttamente conseguente al trasferimento immobiliare, ma un adempimento autonomo volto a garantire la continuità delle trascrizioni, con proprio distinto presupposto impositivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
Il regime di esenzione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso indicati nei commi 1 e 2 e agli atti e formalità direttamente conseguenti, ma non si estende alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.
d.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis
Richiamato per delimitare l’ambito dell’imposta di bollo nei casi esclusi o speciali.
d.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2-bis, Tariffa allegata
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è soggetta all’imposta di bollo in misura fissa.
L’accettazione tacita di eredità è un negozio giuridico che si desume dal compimento di un atto incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è un adempimento previsto dal codice civile e ha autonoma rilevanza rispetto all’atto traslativo principale.
La trascrizione dell’accettazione tacita è funzionale alla continuità delle trascrizioni e produce effetti propri.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria nel testo.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 19 e tabella allegata
La tassa ipotecaria è dovuta per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione, a conferma dell’autonomia del presupposto impositivo.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 5 della tariffa allegata
L’imposta ipotecaria colpisce la trascrizione degli atti e documenti indicati dal codice civile, quindi la formalità ha un proprio autonomo presupposto.
d.l. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1, conv. in l. n. 128 del 2013
Ha ridisegnato il regime originario, mantenendo comunque la soggezione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative fiscali hanno natura eccezionale e non possono essere estese oltre il loro tenore letterale, salvo che ciò sia imposto dalla ratio del beneficio.
- La nozione di "atti e formalità direttamente conseguenti" deve essere interpretata in senso rigoroso: restano esclusi gli adempimenti che, pur collegati causalmente all’atto principale, presentino un presupposto impositivo autonomo.
- La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, quando inserita nel contesto di una compravendita immobiliare proveniente da successione, non coincide con l’atto traslativo principale e conserva una propria autonoma rilevanza tributaria.
- Quando la formalità di trascrizione è prevista dalla legge per garantire la continuità delle trascrizioni, essa può costituire oggetto di autonoma imposizione anche se occasionata da un diverso negozio.
- In materia tributaria, la tassazione della formalità segue il proprio presupposto specifico e non può essere assorbita dall’agevolazione prevista per l’atto cui la formalità si collega indirettamente.
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