Cassazione Civile, Ordinanza n. 19901/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005. L'Ufficio aveva contestato alla società: la contabilizzazione di ricavi non dichiarati; la mancata emersione di interessi attivi su finanziamenti infragruppo; la qualificazione come ricavi distribuiti ai soci di costi di trasporto asseritamente autoconsumati; l'indeducibilità per difetto di inerenza di canoni di locazione di un capannone industriale; l'indetraibilità dell'IVA relativa a maxi-canoni di leasing per mancata consegna dei beni. Con il primo motivo si deduceva violazione degli artt. 57 e 85 del TUIR per avere la CTR escluso dalla base imponibile interessi attivi e autoconsumo senza considerare che tali componenti avrebbero dovuto essere trattati come ricavi; con il secondo motivo si denunciava violazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la prova dell'inerenza dei costi dovesse gravare sul contribuente e non potesse essere desunta da semplici risultanze contabili o presunzioni di esperienza; con il terzo motivo si deduceva violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, affermando che la mancata consegna del bene in leasing rendeva indebita la detrazione dell'IVA esposta in fattura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Ha rilevato che le censure non coglievano la ratio della sentenza di merito, perché la CTR non aveva solo affermato in astratto principi di diritto, ma aveva escluso in fatto sia la prova del finanziamento infragruppo e dell'autoconsumo, sia la mancata inerenza dei costi di locazione, sia la mancata consegna dei beni oggetto di leasing. Ne è derivato che il ricorso mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Non sono state poste spese, per mancata costituzione della contribuente, e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma invocata dall'Ufficio in collegamento con l'art. 85 TUIR per sostenere l'inclusione di determinati componenti tra i ricavi; la Corte osserva però che la censura non si confronta con l'accertamento in fatto del giudice di merito.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
ai fini della determinazione della base imponibile delle società commerciali, comprende tra i ricavi anche il valore normale dei beni assegnati ai soci, presupponendo però che l'assegnazione sia provata.
art. 109, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la prova dell'inerenza dei costi deve essere fornita dal contribuente mediante elementi concreti; la Corte ribadisce che l'inerenza va intesa come compatibilità, coerenza e correlazione dell'onere con l'attività imprenditoriale.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la detrazione IVA nei contratti di leasing presuppone l'effettiva consegna del bene; tuttavia, se il giudice di merito accerta che la consegna vi è stata, la censura di violazione di legge è inammissibile perché tende a una rivalutazione del fatto.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata nell'avviso di accertamento come base per la determinazione del reddito d'impresa sulla base delle scritture contabili.
art. 54, commi 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma richiamata per la rettifica del volume d'affari e dell'IVA sulla base delle risultanze contabili.
art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma richiamata dall'Ufficio per la rettifica del volume d'affari ai fini IVA.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale base per la contestazione di un maggior reddito d'impresa.
art. 4 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato quale base per la contestazione di un maggior valore della produzione ai fini IRAP.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della denuncia di violazione di legge quando la censura mira, in realtà, a sostituire l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- La norma che include tra i ricavi il valore normale dei beni assegnati ai soci presuppone che l'assegnazione o l'autoconsumo siano effettivamente provati; se il giudice di merito esclude tale prova, la censura deve confrontarsi con questo accertamento fattuale.
- L'inerenza dei costi va riferita all'attività imprenditoriale nel suo complesso e deve essere dimostrata dal contribuente mediante elementi concreti sui fatti giustificativi e sulla destinazione del costo alla produzione.
- La detrazione dell'IVA nei contratti di leasing è incompatibile con la mancata consegna del bene oggetto dell'operazione; ma, se il giudice di merito accerta la consegna, la contestazione in cassazione non può tradursi in un riesame del fatto.
- Le violazioni di legge dedotte in cassazione sono inammissibili quando non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e presuppongono un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
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