Cassazione Civile, Ordinanza n. 21921/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un Comune ha agito contro la società che gestiva la distribuzione del gas nel proprio territorio per ottenere l’accertamento della qualità di concessionaria e la condanna al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto del 30 giugno 2003. Il Tribunale ha accolto la domanda solo in parte, riconoscendo il canone per l’anno 2015; la Corte d’appello ha confermato la debenza del canone e, accogliendo l’appello incidentale del Comune, ha condannato la società al pagamento di una somma maggiore. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha riproposto la questione pregiudiziale UE ex art. 267 TFUE, sostenendo che l’art. 1, comma 453, L. 232/2016, imponendo il pagamento del canone anche nella fase di prosecuzione ex lege del servizio, violerebbe la direttiva 98/30/CE, i principi di concorrenza, certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, nonché gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali UE; 2) ha riproposto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, L. 232/2016 per violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost., sostenendo irretroattività irragionevole, disparità di trattamento, compressione della libertà d’impresa e della proprietà; 3) ha dedotto violazione dell’art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 e degli artt. 345 e 116 c.p.c., contestando sia l’affermazione che la norma sopravvenuta avesse natura interpretativa, sia il rigetto della domanda subordinata di rideterminazione del canone per asserita perdita del servizio, con censura anche sulla valutazione di inammissibilità/non utilizzabilità dei documenti prodotti in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, aderendo al quadro ricostruttivo già esaminato dalla Corte costituzionale n. 239/2021: la proroga ex lege del rapporto nella fase di gestione limitata all’ordinaria amministrazione, comprensiva del canone concessorio, non è stata considerata incompatibile con il diritto UE né costituzionalmente illegittima, anche perché l’ordinamento prevede rimedi per reagire ai ritardi dell’amministrazione e per riequilibrare il rapporto o ottenere il risarcimento del danno. Il terzo motivo è stato in parte assorbito dal rigetto dei precedenti e, per la parte relativa alla dedotta prova della perdita di gestione e alla produzione documentale in appello, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La questione pregiudiziale europea è stata riproposta dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondato il ricorso senza rimettere la questione alla CGUE.
direttiva 98/30/CE, art. 3, comma 1
Invocata come parametro di non discriminazione tra imprese del gas; la Corte ha escluso il contrasto della norma interna con il diritto eurounitario.
art. 14, comma 7, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164
La norma disciplina l’affidamento mediante gara e, nelle more, l’obbligo del gestore uscente di proseguire il servizio limitatamente all’ordinaria amministrazione.
art. 1, comma 453, L. 11 dicembre 2016, n. 232
È stata considerata disposizione interpretativa che conferma la debenza del canone di concessione anche nella fase di prosecuzione ex lege del rapporto.
art. 3 Cost.
Le censure di irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità sono state ritenute infondate.
art. 41 Cost.
La Corte ha escluso che la disciplina comporti una compressione illegittima della libertà di iniziativa economica privata.
art. 42 Cost.
La Corte ha escluso che il canone abbia portata confiscatoria o lesiva della proprietà privata.
art. 97 Cost.
È stata esclusa la violazione del buon andamento nella disciplina dei ritardi e nella previsione del canone.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento UE e dalla CEDU; la Corte non ha ravvisato contrasto.
art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
Invocato per sostenere la lesione del patrimonio del concessionario; la Corte non ha accolto la doglianza.
artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La Corte ha escluso che la conferma del canone integri una misura confiscatoria o contraria alla libertà d’impresa e al diritto di proprietà.
art. 165, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato per affermare la necessità di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
art. 165, comma 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Prevede la revisione del piano economico-finanziario in presenza di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull’equilibrio del rapporto.
artt. 30 e 31 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Indicate come rimedi contro l’inerzia della pubblica amministrazione, anche ai fini risarcitori.
art. 46-bis, comma 4, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159
Richiamato come conferma della possibilità per i Comuni di incidere sul canone nelle more delle nuove gare.
Invocato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o assorbita per difetto di specificità e perché non decisiva.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti, senza esito favorevole per la ricorrente.
La Corte ha dichiarato inammissibile il profilo relativo ai documenti per mancata specifica indicazione del contenuto e della loro decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nella concessione del servizio di distribuzione del gas, la proroga legale del rapporto nelle more del nuovo affidamento non esclude, di per sé, la debenza del canone contrattualmente previsto, quando la legge speciale o la sua interpretazione autentica confermino tale obbligo.
- La disciplina sopravvenuta che conferma il pagamento del canone nella fase di prosecuzione ex lege non è illegittima solo perché incide sull’equilibrio economico del rapporto: occorre considerare i rimedi ordinamentali disponibili, in particolare i poteri sostitutivi della P.A., l’azione contro il silenzio/inerzia e la revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.
- Il giudizio di legittimità non consente di riproporre censure prive di specifica autosufficienza: chi contesta la valutazione di inutilizzabilità o tardività di documenti deve indicare con precisione contenuto, collocazione processuale e decisività dei documenti stessi, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La denuncia di contrasto tra norma interna e diritto dell’Unione, o di violazione di principi costituzionali e convenzionali, deve confrontarsi con l’interpretazione sistematica della disciplina di settore e con i rimedi già predisposti dall’ordinamento per riequilibrare il rapporto e sanzionare l’inerzia amministrativa.
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