Sentenza n. 621/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0384400 del 20 dicembre 2023, con cui il Dirigente dell’Area del Personale – settore selezione e contratti – ufficio ricercatori a tempo indeterminato dell’Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa avviata con bando di selezione pubblica D.D. 3705 del 10 giugno 2022, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), (junior), per il settore concorsuale 10/N1 – culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba; - del verbale dell’adunanza del 12 dicembre 2023 redatto dalla Commissione Giudicatrice; - del verbale della terza adunanza del 3 ottobre 2022 della prima Commissione Giudicatrice relativamente alla valutazione della candidata Dott.ssa Sai Fatima odierna controinteressata; - per quanto occorrer possa: -- del bando di concorso in parte qua relativamente all’art. 4; -- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o conseguenziale, o comunque, connesso o presupposto ancorché non conosciuto, per quanto d’interesse; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata della prima selezionata a svolgere l’impegno didattico come ricercatore a tempo determinato; NONCHE’ PER LA CONDANNA con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.: - dell'Università degli Studi di Bologna a disporre l'assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato oggetto della procedura a favore della ricorrente; - dell'Università degli Studi di Bologna a riconvocare la Commissione esaminatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all'attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di concorso; - dell'Università degli Studi di Bologna al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi per effetto degli atti impugnati e dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, con riserva di specifica in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della rinnovata procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con graduatoria e attribuzione dei punteggi alle candidate
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già partecipante alla selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ha impugnato gli atti della rinnovata procedura eseguita dall’Università in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato la prima valutazione disponendo la verifica dell’autenticità e dell’attendibilità delle lettere di accettazione relative a pubblicazioni dichiarate dalla candidata risultata vincitrice. La nuova graduatoria ha collocato al primo posto una candidata, al secondo posto un’altra concorrente e la ricorrente al terzo posto, con 64,4 punti, inferiori alla soglia di idoneità di 65. La ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione del giudicato, dell’art. 6 l. 241/1990, dell’art. 24 l. 240/2010, del bando e degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, sostenendo che la nuova commissione avrebbe acquisito e utilizzato documenti nuovi, anziché limitarsi a verificare le lettere originariamente prodotte dalla vincitrice, e che le pubblicazioni sarebbero state valutate sulla base di elementi formatisi successivamente alla scadenza del bando. Dall’altro lato, ha dedotto eccesso di potere, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e violazione dei principi di buon andamento e par condicio, contestando sia la riduzione del proprio punteggio, in particolare quello relativo a consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica, sia i punteggi attribuiti alle altre candidate. L’Università ha sostenuto di avere eseguito le verifiche direttamente presso gli editori, come imposto dalla precedente sentenza, e ha contestato l’interesse della ricorrente a censurare i punteggi delle altre candidate, stante il mancato raggiungimento della soglia di idoneità. La controinteressata ha eccepito il mancato superamento della prova di resistenza e l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative ai punteggi attribuiti alla ricorrente, ritenendo adeguatamente motivata e non illogica la riduzione del punteggio da 10 a 6 per la consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica. La commissione aveva motivato il giudizio negativo richiamando la scarsa coerenza, il limitato rigore metodologico, l’insufficiente aggiornamento e il ridotto impatto scientifico delle pubblicazioni. Il raffronto con la diversa valutazione della vincitrice è stato ritenuto logico e adeguatamente motivato, poiché fondato su una valutazione qualitativa distinta della produzione scientifica. Sono state inoltre ritenute legittime la valutazione della tesi di dottorato, l’attribuzione del punteggio a una pubblicazione considerata affine al settore disciplinare, il mancato riconoscimento dell’organizzazione di un convegno non accompagnata dall’attività di relatore e il mancato riconoscimento dei titoli Doctor Europaeus e Doctor internacional come premi o riconoscimenti autonomi, essendo stati considerati titoli di dottorato già valutati. Il TAR ha quindi confermato il mancato raggiungimento della soglia di idoneità e, conseguentemente, l’assenza di un interesse concreto alla contestazione dei punteggi attribuiti alle altre candidate. In ogni caso, ha escluso la violazione del giudicato: l’Università e la nuova commissione si erano limitate a verificare presso gli editori l’autenticità e l’attendibilità delle lettere originariamente prodotte, senza introdurre elementi innovativi ai fini della valutazione. Le successive specificazioni relative ai tempi di pubblicazione non hanno alterato l’oggetto della verifica, ma hanno confermato l’imminenza della pubblicazione, poi effettivamente intervenuta. La parte del ricorso relativa alla contestazione del punteggio della candidata vincitrice è stata pertanto dichiarata inammissibile per carenza di interesse. La domanda risarcitoria è stata respinta, non essendo state accertate illegittimità dell’azione amministrativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Il giudice ha escluso la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ritenendo che la nuova amministrazione avesse svolto le verifiche istruttorie richieste dalla precedente sentenza.
Il giudicato formatosi sulla precedente pronuncia imponeva di verificare autenticità e attendibilità delle lettere di accettazione, senza impedire l’acquisizione presso gli editori delle conferme necessarie.
La disposizione è stata richiamata in relazione all’obbligo di verifica istruttoria dell’attendibilità della documentazione prodotta in una procedura selettiva.
Costituisce la base normativa della procedura di reclutamento del ricercatore a tempo determinato oggetto del giudizio.
Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate con riguardo alla documentazione e alle dichiarazioni prodotte nella procedura.
Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate con riguardo alla documentazione e alle dichiarazioni sostitutive.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per ottenere statuizioni conformative e misure idonee a rendere effettivo l’eventuale giudicato.
Massime di principio
- Quando una sentenza dispone la rinnovazione della valutazione di una procedura selettiva previa verifica dell’autenticità e dell’attendibilità di documenti già prodotti, l’amministrazione può acquisire direttamente presso i soggetti interessati le necessarie conferme, purché l’attività resti finalizzata a verificare il contenuto originario e non introduca nuovi titoli o elementi valutativi.
- La sopravvenuta pubblicazione di scritti già dichiarati come accettati per la pubblicazione non trasforma necessariamente la verifica amministrativa in acquisizione di documentazione innovativa, se le comunicazioni successive confermano l’autenticità e l’attendibilità delle dichiarazioni originariamente prodotte.
- Il candidato che non raggiunga la soglia minima di idoneità prevista dal bando non ha un interesse concreto e attuale a contestare i punteggi attribuiti agli altri concorrenti, qualora anche l’eventuale rideterminazione di tali punteggi non possa consentirgli di conseguire il posto o l’idoneità.
- Le valutazioni della commissione su qualità, coerenza, rigore metodologico, aggiornamento e impatto della produzione scientifica appartengono alla discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento.
- La domanda risarcitoria contro l’amministrazione presuppone l’accertamento di un’illegittimità dell’azione amministrativa; in assenza di violazioni dei provvedimenti impugnati e delle regole della procedura, non sussiste una condotta illecita risarcibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →