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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10083 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento IVA, recuperando l'imposta relativa a una fattura ritenuta riferita a un'operazione oggettivamente inesistente. Durante il giudizio, la società aveva emesso una nota di variazione sostenendo di avere restituito l'importo all'Erario e contestando quindi l'obbligo di pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni iscritti nella successiva cartella di pagamento. La società sosteneva inoltre che tali questioni potessero essere fatte valere contro la cartella e che le sanzioni dovessero essere disapplicate. L'Agenzia eccepiva anche il difetto di legittimazione del legale rappresentante della società fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha confermato, in sostanza, la legittimità della cartella. Ha ritenuto valido il ricorso proposto dalla società fallita perché il legale rappresentante era stato espressamente autorizzato dal giudice delegato. Tuttavia, il giudicato formatosi definitivamente sull'avviso di accertamento rendeva intangibile la pretesa tributaria: le contestazioni relative alla nota di variazione, all'estinzione dell'obbligazione e alle sanzioni avrebbero dovuto essere formulate nel giudizio contro l'avviso, non in quello contro la cartella, che può essere contestata solo per vizi propri. La Corte ha inoltre rilevato che, in caso di operazione inesistente, la nota di variazione non può normalmente essere utilizzata per neutralizzare l'imposta, poiché il meccanismo di variazione presuppone un'operazione effettiva e reale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    Consente la riscossione provvisoria del tributo durante la pendenza del giudizio, sulla base dell'atto impositivo e della decisione tributaria nei limiti previsti dalla legge.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Individua gli atti autonomamente impugnabili, compresa la cartella di pagamento; contro la cartella devono essere dedotti i suoi vizi propri e non, di regola, questioni già definibili mediante impugnazione dell'avviso presupposto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Consente in appello la produzione di nuovi documenti quando essa non amplia la materia del contendere e non introduce domande o eccezioni nuove. La nota di variazione avrebbe dovuto essere prodotta nel giudizio contro l'avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26

    Disciplina le variazioni e le note di credito IVA. Secondo la Corte, il meccanismo è utilizzabile per correggere operazioni effettive, non per neutralizzare gli effetti fiscali di operazioni materialmente o giuridicamente inesistenti, salvo ipotesi specifiche di tempestivo ritiro e mancato uso fiscale della fattura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, disciplina IVA sulle operazioni inesistenti

    La fattura relativa a un'operazione inesistente non legittima la detrazione e la successiva emissione di una nota di variazione non elimina automaticamente l'obbligazione tributaria né le conseguenze sanzionatorie.

  • Art. 1256 c.c.

    Riguarda l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione, ma nel caso concreto non poteva essere fatta valere per superare il giudicato formatosi sull'avviso di accertamento.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma applicabile al caso, consente il sindacato sulla motivazione solo per anomalie motivazionali gravi e costituzionalmente rilevanti, non per una semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o integralmente rigettato.

Massime di principio

  • Quando esiste già un giudicato definitivo sull'avviso di accertamento, non è possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per rimettere in discussione la fondatezza o l'ammontare della pretesa tributaria.
  • Nel giudizio contro una cartella devono essere fatti valere principalmente i vizi propri della cartella o della riscossione; gli eventi che incidono sull'esistenza o sull'ammontare del debito devono essere dedotti tempestivamente nel giudizio contro l'atto impositivo presupposto.
  • Un documento o un fatto sopravvenuto, come una nota di variazione, deve essere prodotto nel giudizio ancora pendente sull'avviso quando incide direttamente sulla pretesa tributaria, anche se il documento è formato dopo la sentenza di primo grado.
  • La nota di variazione IVA non può essere usata normalmente per sanare o neutralizzare una fattura relativa a un'operazione inesistente; il suo impiego presuppone, in linea generale, un'operazione reale e un'effettiva esigenza di variazione.
  • La dichiarazione di fallimento non elimina automaticamente la capacità processuale del fallito: il difetto può essere fatto valere dal curatore, ma un'espressa autorizzazione del giudice delegato a proseguire la controversia può legittimare l'attività processuale del legale rappresentante.
  • In cassazione, le censure sulla motivazione devono rientrare nelle gravi anomalie previste dall'art. 360, comma 1, n. 5, e non possono limitarsi a sostenere che il giudice abbia valutato insufficientemente le prove o gli argomenti difensivi.

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