Cassazione Civile, Ordinanza n. 26870/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (postale)
La controversia
La controversia nasce dall'incasso, presso uno sportello postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso da una compagnia assicurativa in favore di un danneggiato per la definizione di un sinistro, ma riscosso abusivamente da ignoti. La Corte d'appello aveva ritenuto responsabile l'istituto negoziatore per non aver usato la diligenza professionale richiesta nell'identificazione del presentatore del titolo, limitandosi all'esame di carta d'identità e codice fiscale; aveva inoltre riconosciuto un concorso causale della condotta dell'emittente per le modalità di spedizione del titolo al beneficiario e aveva regolato la rivalutazione della somma. La società postale ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933, degli artt. 1218, 2697 e 1176, comma 2, c.c., della normativa sull'identificazione documentale e antiriciclaggio, nonché dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel parametro di colpa della banca/poste negoziatrice, avesse ignorato la prova del corretto adempimento e avesse attribuito valore vincolante alla circolare ABI sulla richiesta di due documenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei principi su responsabilità e nesso causale per il concorso colposo della controparte; con il terzo ha contestato il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma portata dall'assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo coerente con la propria giurisprudenza il principio per cui, nella valutazione della diligenza professionale dell'istituto negoziatore di un assegno di traenza, il giudice di merito deve applicare correttamente la clausola generale dell'art. 1176, comma 2, c.c., senza imporre obblighi di identificazione ulteriori non previsti dalla legge o ricavabili dagli standard normativi/sociali. Ha affermato che la carta d'identità è il fondamentale strumento di identificazione personale e che, in generale, non è esigibile un controllo diverso o più penetrante né può attribuirsi efficacia precettiva alla circolare ABI. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 1736/1933
Richiamato come norma sulla disciplina dell'assegno, in relazione alla responsabilità nel pagamento/incasso del titolo.
Invocato nei motivi come parametro di responsabilità contrattuale/adempimento, ma il primo motivo è stato deciso principalmente sulla diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo assorbito non è stato esaminato nel merito.
È una clausola generale di diligenza professionale; il giudizio del merito sulla condotta dell'istituto negoziatore è censurabile in cassazione se si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi sociali e giuridici.
Richiamati per sostenere che la carta d'identità è strumento tipico di identificazione personale.
art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2007
Richiamato per affermare che la normativa antiriciclaggio stabilisce modalità tipiche di identificazione della clientela e non impone il ricorso a ogni possibile mezzo.
art. 3 allegato tecnico d.lgs. 231/2007
Richiamato nel quadro della normativa antiriciclaggio sull'identificazione del cliente.
Richiamato nel primo motivo come parametro processuale, ma non è oggetto di una autonoma decisione nel dispositivo.
Richiamati nel secondo motivo in tema di nesso causale, ma il motivo è stato assorbito.
Richiamato sia per il concorso colposo del creditore/danneggiato sia per il concorso causale; la questione resta assorbita nel merito del ricorso.
Richiamato nel terzo motivo in tema di accessori del credito e rivalutazione/ interessi; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nella verifica della responsabilità dell'istituto negoziatore di un assegno di traenza, il giudizio di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. ha natura di applicazione di una clausola generale e costituisce questione di diritto censurabile in cassazione quando il parametro adottato dal giudice di merito si discosti dagli standard normativi e sociali.
- L'identificazione del presentatore di un titolo non trasferibile, in via generale, è correttamente assolta mediante un documento di identità valido; non è esigibile, salvo specifiche circostanze, l'adozione di controlli ulteriori non previsti dalla legge o dagli standard dell'ordinamento.
- Le raccomandazioni provenienti da circolari associative o prassi interne, se non recepite da una fonte normativa o da uno standard valutativo generalmente riconosciuto, non possono essere elevate a regole giuridicamente vincolanti per fondare la colpa professionale.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto per errore nella valutazione della diligenza e della responsabilità, restano assorbite le censure ulteriori che dipendono logicamente dalla medesima questione principale, come quelle sul concorso causale e sulla quantificazione del danno.
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