Cassazione Civile, Ordinanza n. 37199/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa di una società per l'anno 2006, ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando costi non adeguatamente documentati e una plusvalenza non dichiarata. In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto per asserita decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo che la notifica dell'avviso si fosse perfezionata solo con la ricezione della raccomandata informativa successiva, oltre il termine decadenziale. La CTR ha invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo tempestiva la notifica e sanata ogni eventuale irregolarità per effetto della tempestiva impugnazione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; 2) violazione delle norme sulla notificazione e sulla decadenza dell'accertamento, sostenendo che la consegna a un soggetto qualificatosi portiere fosse in realtà a persona non abilitata e che la raccomandata informativa fosse stata spedita solo oltre il termine di decadenza, con conseguente impossibilità di sanare retroattivamente l'atto; 3) omesso esame e nullità della sentenza per mancato esame del merito dell'accertamento dopo il rigetto dell'eccezione di decadenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati e ha assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese, affinché accerti in fatto se lo stabile destinatario fosse la sola sede della società oppure uno stabile condominiale in cui la società avesse sede, dato decisivo per stabilire se la consegna al portiere bastasse a perfezionare la notifica senza necessità della raccomandata informativa. La Corte ha inoltre chiarito che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può operare se la conoscenza dell'atto e la proposizione del ricorso intervengono dopo la scadenza del termine decadenziale dell'Ufficio.
Norme richiamate
L'appello dell'Ufficio deve contenere motivi specifici di contestazione della sentenza impugnata; la censura di inammissibilità non è esaminabile se il ricorso per cassazione non riporta o allega l'atto di appello, impedendo il controllo di autosufficienza.
Richiamato per la disciplina della notificazione e per il raffronto con la notifica alla persona giuridica.
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella sede mediante consegna al rappresentante, a persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla conoscenza effettiva dell'atto e dalla tempestiva impugnazione; tuttavia la sanatoria non fa rivivere un potere di accertamento già decaduto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso.
Stabilisce il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento; la notifica deve perfezionarsi entro tale termine.
Richiamato quale termine decadenziale per l'accertamento IVA.
art. 7, comma 6, l. n. 890/1982
"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata"
La raccomandata informativa è necessaria quando il piego non sia consegnato personalmente al destinatario e, per le persone giuridiche, quando il consegnatario sia persona diversa dal destinatario nei sensi dell'art. 145 c.p.c.
d.l. n. 248/2007, art. 36, comma 2-quater
Ha introdotto la disciplina della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, l. n. 890/1982.
Legge di conversione del d.l. n. 248/2007, richiamata per la disciplina della notifica.
Richiamata come legge che ha successivamente abrogato la disposizione sull'invio della raccomandata informativa.
Cass. n. 1238/2014
La nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata dal raggiungimento dello scopo mediante conoscenza dell'atto e tempestiva impugnazione.
Cass. n. 654/2014
La notificazione dell'atto amministrativo tributario è condizione di efficacia e non elemento costitutivo; il vizio è irrilevante se l'atto raggiunge il suo scopo.
Cass. n. 10445/2011
La sanatoria non incide sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso e non impedisce il decorso del termine di decadenza già maturato.
Cass. Sez. 5, ord. n. 21071/2018
L'inesistenza o invalidità della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto se il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza entro il termine decadenziale; l'onere probatorio grava sull'Amministrazione.
Cass. SS.UU. n. 19854/2004
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera se il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi, ma non può convalidare ex tunc un atto notificato invalidamente quando il termine di accertamento sia già scaduto.
Cass. n. 9878/2020
Per la notifica a mezzo posta di atti processuali, la raccomandata informativa è prescritta quando il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario, anche nella notifica alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c.
Cass. Sez. 5, ord. n. 32981/2018
Se dalla relata risulta la presenza del consegnatario presso la sede della persona giuridica, si presume addetto alla ricezione degli atti salvo prova contraria della società.
Cass. Sez. 5, ord. n. 8472/2018
Conferma la presunzione di addettamento alla sede del consegnatario presente presso la sede della persona giuridica, salvo prova contraria.
Cass. Sez. 5, ord. n. 10694/2020
Richiamata sul tema della notifica alla persona giuridica in sede legale trasferita.
Cass., sez. lav., n. 12438/2016
Quando la notifica a mezzo posta è eseguita a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa è sufficiente anche senza avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti impositivi a persona giuridica, la consegna del piego al portiere dello stabile può essere idonea a perfezionare la notifica senza raccomandata informativa solo se lo stabile coincide con la sede della società; se invece si tratta di stabile condominiale in cui la società ha sede, il portiere è persona diversa dal destinatario e la raccomandata informativa diventa necessaria.
- La sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo opera solo se la piena conoscenza dell'atto e la proposizione del ricorso intervengono prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento; una sanatoria successiva non può far rivivere il potere impositivo già estinto.
- La notificazione dell'avviso di accertamento è condizione di efficacia dell'atto e non requisito della sua esistenza, ma l'Amministrazione deve provare che la notifica si sia perfezionata entro il termine decadenziale quando tale circostanza sia contestata.
- In cassazione, la censura che investe l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede l'autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve riportare o produrre l'atto di appello per consentire il controllo della Corte.
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