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Sentenza

Sentenza del 04/12/2023 n. 1214 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2013 per E. 22.568,00 (più sanzioni/interessi/spese) emesso da I Care Srl. La ricorrente deduceva principalmente: 1) difetto di legittimazione e carenza di potere di I Care Srl per mancanza di delega/incarico dall'Organo Straordinario di Liquidazione in seguito al dissesto comunale (riferimento artt. 245 e ss. TUEL); 2) violazione dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 175/2016 (Decreto Madia) che limita mantenimento/affidamenti a società in house in particolari ipotesi; 3) errore nel calcolo dell'imposta per aver assunto come base imponibile una rendita catastale presunta (E. 32.755,36) anziché la rendita catastale ufficiale (E. 4.605,00) risultante da precedente conciliazione/catasto, con travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria; 4) carenza di motivazione dell'avviso impugnato.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello del Comune e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. Pur richiamando precedenti principi sulla non immediata applicabilità retroattiva delle norme del Decreto Madia in assenza di disciplina transitoria, la decisione si è basata sul fatto principale che l'avviso di accertamento non era adeguatamente motivato: non risultano indicate le norme o gli elementi fattuali che consentissero di discostarsi dal valore catastale ufficiale, non è stato attivato il necessario procedimento (con coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate e, se del caso, sopralluogo e motivazione tecnica) per rettificare la rendita, e la motivazione fornita era meramente sintetica e insufficiente. Per tali ragioni l'atto impositivo è stato ritenuto illegittimo e l'appello è stato respinto; il Comune è condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • TUEL (Testo Unico Enti Locali)

    Riferimento agli artt. 245 e ss. per affermare che l'Organo Straordinario di Liquidazione non è soggetto autonomo e che la titolarità dei poteri rimane in capo all'ente; non fonda quindi di per sé l'illegittimità dell'affidamento a società in house.

  • d.lgs. 175/2016 (Decreto Madia), art. 14 comma 6

    Contestata dal contribuente come norma impeditiva del mantenimento dell'affidamento a società in house; il giudice richiama che, in mancanza di disciplina transitoria, le norme del decreto si applicano alle fattispecie verificatesi dopo la loro entrata in vigore, dunque non automaticamente retroattive; inoltre la corte osserva che la disciplina Madia mira primariamente alla responsabilità dell'ente e alle conseguenze amministrative/contabili più che ad incidere direttamente sulla validità degli atti della partecipata.

  • d.lgs. 175/2016, artt. 20, 24, 26

    Richiamati nel quadro della disciplina sulle revisioni delle partecipazioni e adeguamento degli statuti; usati per sottolineare che la disciplina del decreto non si presta a implicare automaticamente la nullità degli atti della partecipata e riguarda aspetti sanzionatori/di revisione partecipazioni.

  • art. 13, DL 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011)

    Richiamato tra le censure del ricorso in relazione a modalità di gestione tributaria e accertamento; nel giudizio non è stato ritenuto decisivo rispetto alla carenza motivazionale dell'atto impugnato.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 337

    Citata tra le norme poste a base delle censure sulla determinazione della base imponibile; il giudice non l'ha ritenuta risolutiva rispetto alla mancanza di motivazione tecnica dell'atto.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 162

    Rilevata tra le norme richiamate dal ricorrente connessa alla materia tributaria; non ritenuta risolutiva dalla corte rispetto al vizio principale di motivazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Ricompresa nelle censure circa la correttezza dell'istruttoria e del procedimento impositivo; la corte ha comunque deciso per l'illegittimità per carenza di adeguata motivazione.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Riferimento alle regole generali del procedimento amministrativo e al diritto di difesa del contribuente; la corte ha ritenuto che l'avviso non spiegasse sufficientemente le ragioni dell'accertamento.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2

    "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"

    Richiamato dalla parte appellante per sostenere che l'atto, sebbene viziato formalmente, sarebbe non annullabile per natura vincolata. Il giudice ha ritenuto inapplicabile tale principio perché l'avviso non era adeguatamente motivato e la rettifica della rendita coinvolge profili che non possono essere considerati meramente formali: la decisione sul quantum non risultava inevitabile senza la regolare procedura tecnico-amministrativa.

  • Decreto Madia, art. 10 (richiamo alla procedura di alienazione)

    "nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione"

    Usato dalle parti per argomentare sull'impossibilità pratica di adempiere a un obbligo immediato di alienazione delle partecipazioni nel breve termine; la corte osserva che la norma richiede procedure pubbliche e non permette soluzioni arbitrarie nel periodo transitorio.

Massime di principio

  • L'affidamento di servizi a società in house va valutato tenendo conto della disciplina sopravvenuta (es. Decreto Madia), ma in assenza di disposizioni transitorie specifiche le nuove regole non si applicano automaticamente a fatti completamente anteriori all'entrata in vigore; eventuali profili di responsabilità restano comunque dell'ente.
  • La legittimazione di una società in house ad emanare atti di accertamento può essere sindacata dal giudice, ma la censura da sola sul requisito societario non è sempre sufficiente a determinare l'illegittimità dell'atto se l'ente abbia confermato o legittimato l'incarico e non vi siano disposizioni retroattive chiare.
  • Gli avvisi di accertamento tributario devono contenere una motivazione adeguata e specifica: quando l'amministrazione si discosta dal valore catastale ufficiale deve indicare la norma e gli elementi fattuali che giustificano la rettifica, e se necessario attivare il procedimento tecnico (coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, sopralluogo, istruttoria) prima di ricalcolare la base imponibile.
  • La modifica o rettifica della rendita catastale non può essere compiuta arbitrariamente dall'ente impositore: salvo istanza del contribuente, la variazione richiede normalmente un procedimento tecnico-amministrativo che coinvolga l'Agenzia delle Entrate e motivazioni dettagliate, pena la nullità dell'atto impositivo fondato su quella rettifica.
  • Il principio dell'art. 21-octies (non annullabilità per atti meramente formali quando il contenuto sarebbe stato comunque identico) non tutela atti in cui il vizio riguarda la stessa sostanza della valutazione (es. determinazione della rendita), soprattutto se manca la procedura tecnica necessaria; difetti di legittimazione/potere possono determinare nullità serio e non semplice vizio formale.

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