Sentenza del 04/12/2023 n. 1215 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha contestato al contribuente, a titolo di reddito diverso ex art. 67 TUIR, la percezione di E. 86.452,00 derivanti dalla distrazione di beni dalla fallita "T. G. srl" (metà di beni per complessivi E. 172.904,83 indicati nel bilancio 31/12/2011 e non rinvenuti nell'attivo fallimentare) e, inoltre, l'omesso versamento dell'IVAFE (E. 127,71) per la mancata dichiarazione nel quadro RW di azioni della "M. T. I. spa" (33% capitale, valore E. 85.140,00). Il contribuente ha eccepito nullità dell'atto, violazioni procedurali, chiesto la sospensione del giudizio in attesa del penale e, nel merito, ha dedotto l'inesistenza della pretesa per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la sentenza di primo grado: l'Amministrazione non ha assolto l'onere probatorio richiesto (richiamo all'art. 7, co. 5-bis D.lgs. 546/1992 e art. 2697 c.c.). È stato ritenuto che il decreto di rinvio a giudizio penale non costituisce di per sé prova sufficiente per fondare l'accertamento fiscale e che l'Ufficio avrebbe dovuto fornire riscontri probatori autonomi e specifici. Appello respinto; nulla per le spese.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art.43 co.3
norma richiamata dall'Ufficio per l'imputazione di reddito diverso; il giudice ha ritenuto che l'applicazione richiede prova autonoma dei fatti costitutivi e non può basarsi esclusivamente su atti del procedimento penale.
TUIR art.67
qualificazione come 'reddito diverso' di proventi derivanti dalla distrazione di beni societari; la Corte richiede che tale qualificazione sia sostenuta da idonea prova documentale.
D.lgs. 546/1992 art.7 comma 5-bis
indica l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione in sede contenziosa; la sentenza lo ha richiamato per affermare l'insufficienza probatoria dell'atto impositivo.
Codice Civile art.2697
principio generale dell'onere della prova ('chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento'), applicato per stabilire che l'Agenzia doveva dimostrare i fatti costitutivi dell'accertamento.
D.L. 201/2011 (IVAFE)
norma fiscale invocata dall'Ufficio per l'omesso versamento dell'IVAFE relativo a attività finanziarie estere; la decisione si è concentrata sull'insufficienza complessiva della prova dell'accertamento.
R.D. 267/1942 artt.223 e 216 (bancarotta)
norme penali cui si riferisce il decreto di rinvio a giudizio; la sentenza sottolinea che l'esistenza di un procedimento penale non supplisce all'onere probatorio fiscale.
Massime di principio
- Il semplice decreto di rinvio a giudizio o l'esistenza di un procedimento penale non costituiscono, da soli, prova sufficiente per fondare un accertamento fiscale: l'Amministrazione deve acquisire e proporre riscontri probatori autonomi e specifici.
- L'onere della prova in materia tributaria grava sull'Amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa; il contribuente deve provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
- In presenza di contestazioni su proventi illeciti o distrazione di beni societari è necessario che l'Ufficio documenti in maniera puntuale la correlazione tra i fatti (es. inventari, movimenti bancari, conteggi patrimoniali) e la misura della pretesa.
- La richiesta di sospensione del processo tributario in attesa del giudizio penale (art. 295 c.p.c.) non è automatica; il giudice tributario valuta caso per caso e la pendenza del penale non esonera l'Amministrazione dall'obbligo probatorio.
- Per l'IVAFE e gli obblighi di quadro RW, la titolarità di partecipazioni estere richiede attenta documentazione: l'eventuale inattività della società partecipata o la mancata rilevanza del valore deve essere provata dal contribuente per escludere obblighi dichiarativi o imposte.
- Procedimentalmente, se l'Amministrazione si fonda su atti penali, tali atti devono essere prodotti e specificamente allegati nel giudizio tributario affinché possano essere valutati come elementi di prova.
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