Sentenza del 04/12/2023 n. 164 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento relativo all'Imposta Unica (anno 2016) a seguito del sequestro di due apparecchi 'totem' presso il White Cafè di Bolzano, sostenendo: nullità dell'atto per mancato contraddittorio e per mancata notifica dell'invito ex art. 5-ter; nullità dei verbali per mancata informativa sulla facoltà di farsi assistere da professionista; carenze nelle allegazioni dell'avviso; errore nel conteggio dei giorni di presunta operatività (si sostiene che le macchine siano state installate il 26.10.2016 o comunque non il 17.9.2016); contestazione dell'applicazione del valore forfetario giornaliero di €3.000 previsto dall'art.1 co.646 L.190/2014 (anche con eccezione di incostituzionalità per violazione art.53 e art.3 Cost.); mancata motivazione della sanzione e richiesta applicazione del concorso di violazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria di Trento ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittime le notifiche e il contraddittorio esperito nei termini (art.12 co.7 L.212/2000) e ha escluso l'applicabilità dell'invito ex art.5-ter stante la copia del processo verbale di constatazione già notificata. Sul merito ha confermato l'applicazione della presunzione legale di imponibile prevista dall'art.1 co.646 L.190/2014 (imponibile medio forfetario €3.000/giorno) e la possibilità di computare il periodo di presunta operatività a partire dal precedente accesso del 17.9.2016 (assenza delle macchine in tale data giustifica l'inizio del periodo di presunzione fino al sequestro del 31.10.2016, per 44 giorni). Ha escluso che le dichiarazioni rese successivamente e i buoni di consegna prodotti siano prova documentale idonea a superare la presunzione ex co.647. Ha altresì ritenuto legittima l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura del 120% dell'imposta evasa e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (€5.000,00 maggiorati del 15%).
Norme richiamate
Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico ... per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica ... in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio
La Commissione applica la presunzione legale: per apparecchi non collegati alla rete statale si utilizza l'imponibile forfetario di €3.000/giorno; la presunzione è superabile solo con prova documentale idonea ai sensi del comma 647.
In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario ... è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio
La norma richiede prova documentale concreta e verificabile per ridurre la base imponibile; dichiarazioni, atti notori e documenti privi di elementi verificabili (es. buono 'non segue fattura') non sono ritenuti sufficienti.
d.lgs. 23.12.1998, n. 504 (Imposta Unica)
norme generali sull'Imposta Unica
La base imponibile e l'aliquota (6%) sono agganciate alla presunzione prevista dalla L.190/2014 per apparecchi non conformi; l'Ufficio ha quantificato l'imposta in base a tali criteri.
art. 5 co.1 d.lgs. 23.12.1998, n. 504
Il soggetto passivo che sottrae ... base imponibile ... è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta
L'ufficio ha applicato la soglia minima della sanzione (120% dell'imposta accertata) ritenendo non sussistenti cause di non punibilità e scegliendo la misura più favorevole prevista.
art. 12 co.7 L. 27.12.2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura ... il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste ... L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine
La Commissione ha ritenuto regolare l'iter: copia del verbale notificata il 28.12.2020 e avviso emanato oltre 60 giorni dopo, quindi il contraddittorio endoprocedimentale è stato rispettato.
art. 5-ter d.lgs. 19.6.1997, n. 218
disciplinante l'invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio
La norma trova applicazione solo quando non è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; essendo invece stato notificato il verbale, l'invito ex art.5-ter non era dovuto.
per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura più favorevole tra quelle previste
L'Ufficio ha applicato il principio per scegliere la misura minima della sanzione tra le previste.
art. 6 e art. 12 co.1 d.lgs. 472/1997
cause di non punibilità e concorso di violazioni
L'Ufficio ha valutato che non sussistono cause di non punibilità e che non operava un concorso di violazioni tale da modificare la sanzione applicata.
art. 43 d.P.R. 29.9.1973, n. 600
prescritte allegazioni all'avviso
La Commissione ha ritenuto che le allegazioni e la documentazione rilevante erano state notificate e che l'avviso conteneva gli elementi di fatto e diritto necessari.
Massime di principio
- La presunzione legale di imponibile per apparecchi non collegati alla rete statale (art.1 co.646 L.190/2014) è stringente: può essere superata solo con prova documentale concreta, verificabile e antecedente, non con dichiarazioni rese ex post o buoni privi di elementi verificabili.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del Contribuente (art.12 co.7 L.212/2000) si svolge efficacemente mediante la notifica della copia del processo verbale di chiusura e la concessione dei successivi 60 giorni per osservazioni; l'invito ex art.5-ter è richiesto solo se non è stata rilasciata tale copia.
- La determinazione del periodo di presunta operatività può partire dalla data del precedente accesso in cui le macchine non risultavano presenti: l'amministrazione può presumere l'operatività dall'ultima verifica negativa fino al sequestro, salvo prova documentale contraria.
- Documenti commerciali incompleti o non collegati chiaramente alle parti (es. buoni senza fattura o firma identificabile) hanno scarso valore probatorio; conservare e produrre fatture, documenti di trasporto firmati, contratti di fornitura e registrazioni degli installatori è essenziale per contestare il periodo o l'entità della raccolta.
- Le dichiarazioni testimoniali e le autocertificazioni rese in epoca successiva possono integrare elementi di prova, ma spesso non sono sufficienti per vincere la presunzione legale: valutare tempestiva acquisizione di prove e, se necessario, l'ammissione di prova testimoniale secondo le regole processuali vigenti.
- Le eccezioni di incostituzionalità di criteri forfetari di calcolo dell'imponibile incontrano difficoltà: la giurisprudenza riconosce la ragionevolezza del legislatore nel fissare parametri forfetari quando la verifica dell'effettiva raccolta è tecnica o impedita.
- Per evitare esiti sfavorevoli, il contribuente dovrebbe: (a) raccogliere documentazione di consegna/istallazione con firme identificabili e fatture; (b) preservare e rendere disponibile la memoria delle giocate dei dispositivi; (c) chiedere immediatamente il contraddittorio e presentare osservazioni entro i termini; (d) valutare la proposizione di istanze probatorie tempestive.
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