Sentenza del 04/12/2023 n. 33679 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna un avviso di accertamento TARSU relativo alla superficie acquea antistante le banchine (posti-barca mq. 66.706 a tariffa €2,50/mq), contestando tra l'altro: 1) che sussistesse un accordo/denuncia concordata e un affidamento dell'amministrazione che escludesse la pretesa per l'annualità dedotta; 2) carenza di motivazione e violazione del contraddittorio perché la planimetria posta a base del calcolo non era allegata né nota; 3) errata qualificazione del soggetto passivo (la società avrebbe trasferito la proprietà superficiaria ai terzi e quindi il tributo sarebbe a carico dei proprietari superficiari); 4) duplicazione dell'imposizione rispetto alle banchine per le quali era già stato pagato un importo maggiore; 5) errori di calcolo della superficie imponibile. La controversia è inoltre collegata al mutato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. n. 3829/2009) che ha ammesso la tassabilità delle superfici acquee quali "aree scoperte" produttive di rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della Porto di Lavagna sia il ricorso incidentale del Comune, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento nella parte che riguarda la superficie acquea destinata a posti-barca. Principali argomentazioni della Corte: 1) il principio di legittimo affidamento (L. n. 212/2000, art.10) non impedisce l'accertamento del tributo; esso può comportare solo l'esclusione di sanzioni e interessi se il contribuente si è conformato a indicazioni dell'amministrazione, salvo che non sia stato concluso un atto concordato che definitivamente abbia determinato la misura del tributo; 2) la sentenza Cass. n. 3829/2009 ha chiarito che le superfici acquee possono essere assoggettate a TARSU e il Comune ha potuto legittimamente richiedere somme anche per annualità pregresse nei limiti dei termini di legge; 3) il concessionario demaniale (Porto di Lavagna) è soggetto passivo per presunzione di detenzione dell'area, e la cessione di diritti a terzi non estingue la detenzione del concessionario né lo esonera dal pagamento; 4) l'uso di planimetrie o dati acquisiti da uffici pubblici è legittimo e non richiedeva un contraddittorio preventivo; 5) non c'è duplicazione: aree solide (banchine) e aree liquide (specchio d'acqua) sono presupposti autonomi di imposizione e i pagamenti relativi alle banchine non possono essere automaticamente imputati al debito sulle acque. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10
Il diritto al legittimo affidamento del contribuente comporta la non debenza di sanzioni e interessi se si è conformato a indicazioni dell'amministrazione, ma non è norma di validità degli atti impositivi che impedisca l'accertamento tributario salvo che sia stato concluso un atto definitivo che abbia determinato la misura del tributo.
D.Lgs. n. 507/1993, artt. 62 e 63
Definiscono il presupposto dell'imposizione TARSU sulle aree scoperte (anche liquide se produttive di rifiuti) e la regola secondo cui il soggetto che occupa o detiene l'area è tenuto al pagamento per presunzione di legge, indipendentemente dall'effettivo produttore del rifiuto.
Attribuisce agli enti impositivi la facoltà di acquisire dati da uffici o enti pubblici per la determinazione delle superfici imponibili; quindi l'utilizzo di planimetrie pubbliche è consentito senza obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 162
Prevede che non sempre sia necessaria l'allegazione integrale di documenti all'atto impositivo quando il contenuto essenziale sia riportato; la Corte ha ritenuto sufficiente che l'avviso contenga la determinazione essenziale della metratura.
D.L. n. 564/1994, art. 2‑quater, comma 1‑ter
art. 2‑quater, comma 1‑ter
Riconosce il potere dei Comuni di annullare d'ufficio atti impositivi illegittimi con effetti retroattivi, nei limiti delle decadenze e senza violazione del giudicato; ciò spiega la possibilità di ricalcolare imposte pregresse se permesso dai termini.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Richiamato per affermare il presupposto dell'imposizione (detenzione di aree scoperte idonee a produrre rifiuti), confermando l'autonomia del presupposto per aree liquide e solide.
Cass. sez. unite sent. n. 3829/2009
Ha affermato che le superfici acquee funzionalmente utilizzate da una comunità possono costituire aree scoperte imponibili ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, giustificando l'imposizione nelle aree portuali liquide.
Cass. sent. n. 21513/2006
Richiamata per affermare che, tramite accordi amministrativi o procedure concordate, non è possibile introdurre esenzioni personali contrarie alla normativa di imposizione; gli accordi possono definire elementi tecnici ma non creare nuove ipotesi di esenzione non previste dalla legge.
Massime di principio
- Il concessionario demaniale che detiene aree portuali permane soggetto passivo per presunzione di detenzione: la cessione a terzi di diritti d'uso o di una proprietà superficiaria limitata alla durata della concessione non esclude la responsabilità tributaria del concessionario.
- Il principio del legittimo affidamento (art. 10 Statuto del contribuente) non impedisce l'accertamento tributario già incardinato: di norma produce effetti limitati all'esclusione di sanzioni e interessi salvo che vi sia un atto amministrativo definitivo che abbia stabilito la misura del tributo.
- Le superfici acquee funzionalmente utilizzate (posti-barca, specchi d'acqua) possono costituire autonomo presupposto TARSU come 'aree scoperte' produttive di rifiuti (Cass. 3829/2009); pertanto il Comune può legittimamente richiedere la tassa su dette superfici nei termini di legge.
- L'amministrazione può utilizzare dati e planimetrie provenienti da uffici pubblici per determinare le superfici imponibili senza obbligo di contraddittorio preventivo; l'avviso deve però riportare il contenuto essenziale (es. metratura) per essere adeguatamente motivato.
- La tassazione delle parti solide e delle parti liquide di un'area portuale è autonoma: il pagamento relativo alle banchine non si compensa automaticamente con il debito sulle aree acquee, salvo specifiche contestazioni e atti che ne dispongano il rimborso o la compensazione.
- Le questioni di fatto relative a misurazione delle superfici e valutazioni tecniche sono sindacabili in sede di merito; la Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto se adeguatamente motivate.
- L'ente locale, se ravvisa atti illegittimi, ha poteri di autotutela (annullamento/revoca) con effetti retroattivi nei limiti delle decadenze e senza violare il giudicato; ciò può incidere su accertamenti pregressi se non prescritti.
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