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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44918/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art.74 d.P.R. 9/10/1990 n.309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) con aggravanti (associazione armata, art.112 comma 1 n.4 c.p., art.416-bis.1 c.p.) e reato ai sensi dell'art.75 comma 2 d.lgs. n.159/2011. Il ricorrente ha dedotto nullità per violazione degli artt.606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p., lamentando insufficiente e illogica motivazione del Tribunale del riesame in relazione alla precedente pronuncia della Corte di legittimità che aveva annullato con rinvio per carenza motivazionale; ha contestato la fondatezza e la specificità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (genericità, contraddittorietà, identificazioni non univoche), l'insufficiente valore probatorio delle intercettazioni e la limitata rilevanza temporale del contributo dei collaboratori rispetto all'imputazione di ruolo organizzativo/apicale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia adeguatamente confrontato con le ragioni dell'annullamento e abbia fornito motivazione non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando la convergenza e il riscontro reciproco delle dichiarazioni dei collaboratori (Tarullo, Casadibari, Margheriti) e una intercettazione che confermerebbe la gestione da parte del Ruggiero di una "piazza" di spaccio. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (intercettazioni, valutazione della prova dichiarativa). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dispone la trasmissione degli atti per gli adempimenti di legge (art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Prevede la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e distingue ruoli (promotore, dirigente, organizzatore, finanziatore); ai fini punitivi i diversi ruoli sono equiparati se il contributo è indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris. La gestione di una piazza di spaccio può essere valutata ai fini dell'attribuzione del ruolo di organizzatore.

  • art.112 comma 1 n.4 c.p.

    Aggravante penalmente rilevante richiamata nell'ordinanza (aumento di pena per talune circostanze aggravanti indicate dal codice penale).

  • art.416-bis.1 c.p.

    Norma relativa all'aggravante di tipo mafioso o all'organizzazione criminale di particolare gravità (richiamata quale aggravante nella imputazione).

  • art.75 comma 2 d.lgs. n.159/2011

    Richiamata come norma collegata alle contestazioni (rilevante nel contesto delle misure cautelari e delle aggravanti di stampo associativo/mafioso).

  • art.275 comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione (e la sua non superabilità, ove sussistano i presupposti) in ordine al pericolo di reiterazione del reato ai fini dell'applicazione della custodia cautelare; il Tribunale del riesame ha ritenuto non superabile la doppia presunzione alla luce della gravità dei fatti e della perdurante operatività del sodalizio.

  • art.606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p.

    Motivi di cassazione che consentono impugnazione per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari (non è consentita nuova valutazione di merito).

  • art.192 comma 3 c.p.p.

    Disposizione che richiede riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la giurisprudenza e la Corte richiedono convergenza, indipendenza e specificità dei riscontri, criteri che sono stati ritenuti soddisfatti nel caso in esame.

  • art.627 comma 3 c.p.p.

    Norma che obbliga il giudice ad adeguarsi alle indicazioni della Corte di legittimità in caso di rinvio: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia confrontato adeguatamente con le ragioni dell'annullamento.

  • art.94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede adempimenti a seguito della decisione della Corte; la sentenza dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli obblighi previsti da tale norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rinnovare la valutazione del merito o della prova.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire riscontro utile se mostrano convergenza sostanziale, indipendenza e specificità; non è necessaria la perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni, ma una concordanza sul nucleo centrale dei fatti.
  • La qualifica di "organizzatore" ai sensi dell'art.74 può essere riconosciuta anche quando l'imputato gestisce e coordina una "piazza" di spaccio, poiché tale attività può costituire un contributo indispensabile all'attuazione del programma criminoso.
  • Le intercettazioni e il loro significato sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la valutazione risulti manifestamente illogica o irragionevole.
  • In caso di annullamento con rinvio la motivazione del giudice di merito deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni della Corte; la mancata o inadeguata ripresa di tali ragioni può costituire motivo di censura, ma la Corte verifica soltanto la presenza di una motivazione non manifestamente illogica.

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