Cassazione Penale, Sentenza n. 44903/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di responsabilità per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, trasporto e cessione, in concorso, di circa 2 kg di cocaina tra il 26/03/2015 e il 18/04/2015). Le censure principali riguardavano: vizio di motivazione e travisamento della prova (contestata l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Sciacca e la presunta insufficienza degli elementi probatori quali intercettazioni, pedinamenti e GPS); richiesta di riqualificazione della posizione di Di Leo da "concorso" a mera "connivenza" non punibile; errori nel calcolo della pena (in particolare per Polito) e difformità nel trattamento sanzionatorio tra gli imputati; per Caponnetto, dedotta la marginalità del ruolo e la coercizione da parte del clan Cappello e la mancanza di riscontri sulla sua effettiva entrata nell'abitazione di Gentile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: - Fondato il ricorso di Matteo Di Leo: annullamento della sentenza di appello nei suoi confronti e rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio, poiché la motivazione è risultata insufficiente in ordine alla distinzione tra mera connivenza e concorso e la Corte territoriale non ha adeguatamente risposto alle censure difensive. - Parzialmente fondato il ricorso di Vincenzo Polito: annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio (per errore nel computo della pena) e rinvio alla Corte d'Appello di Perugia sul punto; la Cassazione ha rilevato un evidente errore di somma (6 + 2 erroneamente trattato come 9) e l'impossibilità, per Cassazione, di emendare compiutamente l'incertezza sul modo di applicazione delle diminuzioni. - Manifestamente infondati/inammissibili i ricorsi di Fabio Fania e Salvatore Caponnetto: confermata la condanna su merito; per le impugnazioni dichiarate inammissibili è stata disposta la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista. Ulteriori statuizioni: puntualizzate diverse questioni di diritto processuale (non violazione del divieto di reformatio in peius nelle ipotesi indicate; valutazione di intercettazioni quale questione di fatto non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: il fatto riguarda acquisto, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina). La Corte conferma che la doglianza sulla sussistenza del reato va valutata alla luce delle prove (intercettazioni, pedinamenti, dichiarazioni) e non ha annullato le condanne, salvo le questioni specifiche sui ruoli individuali.
art. 110 c.p.
Riguarda il concorso di persone nel reato. La Corte ricorda il principio di distinzione tra concorso e mera connivenza: per il concorso è richiesto un contributo consapevole che agevoli o rafforzi il proposito criminoso; mancata adeguata motivazione sul punto ha portato all'annullamento per Di Leo.
art. 597 c.p.p.
Richiamato nel contesto del divieto di reformatio in peius: la Corte conferma la giurisprudenza secondo cui l'aumento per singoli fatti, pur senza aggravio della pena complessiva, non viola il divieto.
art. 616 c.p.p.
Richiamato in relazione alla dichiarazione di inammissibilità di due ricorsi e alla valutazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alle spese e della sanzione.
art. 620 lett. i) c.p.p.
Menizonata come norma che non consente alla Corte di Cassazione di emendare questioni non chiaramente definibili (qui: impossibilità di correggere in modo univoco l'errore di calcolo della pena della Corte territoriale).
art. 533 c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali invocate dai ricorrenti (es. principi in tema di motivazione), la Corte tuttavia valuta la specificità e sufficienza delle risposte di merito fornite dai giudici di merito.
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle intercettazioni e delle interpretazioni fattuali, purché la motivazione sia logica e adeguata; le critiche puramente ripetitive o già affrontate in appello possono essere dichiarate inammissibili.
- Per distinguere tra mera connivenza non punibile e concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. è necessario che il giudice dia adeguata motivazione circa l'esistenza di un contributo consapevole e apprezzabile alla realizzazione del reato; insufficiente motivazione su questo punto può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- Errori nel calcolo della pena da parte della Corte d'Appello (es. somma aritmetica errata o applicazione non chiara delle diminuzioni) giustificano l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio sul quantum; la Cassazione non può sempre emendare le parti oscure dove manca chiarezza sull'applicazione delle riduzioni.
- L'aumento della pena per singoli fatti in sede di impugnazione non costituisce necessariamente una "reformatio in peius" se non determina un aumento della pena complessiva inflitta all'imputato (orientamento consolidato di legittimità).
- Le dichiarazioni del collaboratore o del coimputato (resoconti auto- o etero-accusatori) richiedono un vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca; tuttavia se esistono ulteriori riscontri probatori (intercettazioni, pedinamenti, GPS) la loro funzione può essere integrativa e la tesi accusatoria può reggere, purché il giudice motivi adeguatamente.
- Se l'appello si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte in sede di merito senza aggiungere specifiche e nuove ragioni, la Suprema Corte può considerare il ricorso non specifico e manifestamente infondato o inammissibile.
- In presenza di ricorsi dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti, salvo giustificazione dell'assenza di colpa.
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