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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44900/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (falsa dichiarazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). La difesa contestava: (1) che l'errore fosse stato commesso in buona fede e scusabile, poiché l'istanza avrebbe allegato la dichiarazione ISEE e il ricorrente, privo di cognizioni tecniche, avrebbe confuso i parametri; in subordine mancava il dolo e la condotta era colposa; (2) che sussistesse la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), essendo la condotta di lieve entità e non abituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto in gran parte il ricorso ma ha accolto la censura relativa all'art. 131-bis c.p. Sul primo punto la Corte ha acceduto direttamente agli atti e ha rilevato che l'istanza conteneva una dichiarazione esplicita dell'ammontare del reddito familiare e che l'allegazione della dichiarazione ISEE era riferita solo a informazioni immobiliari: ciò esclude l'errore scusabile e rende sostenibile la conclusione di dolo generico già adottata dai giudici di merito. Sul secondo punto, invece, la Corte ha ritenuto che il fatto di avere ottenuto il beneficio, pur costituendo aggravante secondo il secondo periodo dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, non può automaticamente precludere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis c.p. e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio su tale questione, che dovrà essere compiuto senza valorizzare l'avvenuta ammissione al beneficio. Il resto del ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    secondo periodo (aggravante per l'ammissione al beneficio)

    Norma che incrimina la falsa dichiarazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il secondo periodo prevede come aggravante l'ottenimento dell'ammissione al beneficio mediante la falsita'.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha stabilito che l'aver ottenuto il beneficio non può di per sé impedire la valutazione della tenuità e ha rinviato perché la questione sia riesaminata senza valorizzare l'ammissione al beneficio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sulle ipotesi di cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile l'accesso diretto agli atti per valutare il 'vizio in procedendo' dedotto e per giudicare anche del fatto quando necessario.

  • art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate dalla difesa in relazione ai motivi di impugnazione e alla motivazione della sentenza; la Corte le ha considerate nel quadro della verifica documentale diretta agli atti.

  • art. 5 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'errore scusabile; la Corte ha escluso l'applicazione perché gli atti mostrano una dichiarazione esplicita che rende insostenibile la tesi dell'errore in buona fede.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 - Avagliano, Rv.271949)

    Giurisprudenza citata dalla difesa che segnala come l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito possa avere rilievo rispetto all'elemento soggettivo; la Corte ha comunque ritenuto che, nel caso concreto, la prova documentale contraddice la tesi della mancanza di dolo.

Massime di principio

  • Per sostenere un errore scusabile (art. 5 c.p.) occorre che dagli atti emerga chiaramente che l'istanza conteneva elementi comprovanti l'errore: la mera menzione dell'ISEE o la confusione terminologica non sono sufficienti se risulta invece una dichiarazione esplicita di reddito.
  • La prova del dolo generico nell'ambito delle false dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato richiede un'analisi documentale concreta; se dalla domanda risulta un'esplicita indicazione di reddito inferiore, il giudice può ritenere integrato il dolo.
  • L'aver ottenuto il beneficio illegittimamente costituisce aggravante ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002, ma tale circostanza non può automaticamente escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità: il giudice deve valutare la tenuità in termini concreti e autonomi.
  • In cassazione, quando si denuncia un 'error in procedendo', la Corte può accedere direttamente agli atti e farsi giudice anche del fatto per risolvere la questione.
  • Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente una decisione su profili di tenuità, il giudice del rinvio non può valorizzare la circostanza dell'avvenuta ammissione al beneficio per escludere la causa di non punibilità; dovrà valutare gli elementi fattuali residui.

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