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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44904/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trupiano Emanuele era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver dichiarato, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 2/5/2019, un reddito pari a euro 1.385,71 mentre gli organi di polizia giudiziaria avevano rilevato redditi pari a euro 16.568,27; contestata l'aggravante per aver ottenuto il beneficio e la recidiva reiterata infraquinquennale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) errata interpretazione dell'art.76 d.P.R. n.115/2002 da parte della Corte territoriale, che avrebbe dovuto fare riferimento ai redditi dell'anno 2018 (quelli effettivamente dichiarati dall'imputato) e non a quelli del 2017; (ii) costituisce errore scusabile (art.5 c.p.) l'errata indicazione del reddito poiché l'istanza era stata compilata con l'ausilio del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la Corte territoriale ha applicato erroneamente il criterio per individuare l'"ultima dichiarazione rilevante" ai fini dell'art.76 d.P.R. n.115/2002. La Cassazione chiarisce che per "ultima dichiarazione rilevante" deve intendersi l'annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, era maturato l'obbligo di presentazione (dies a quo) e non il termine finale di scadenza dell'obbligo; per tale errore di diritto la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla responsabilità penale sostanziale, essendo la sentenza di merito annullata e rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.95

    Norma utilizzata per contestare il falso nella dichiarazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la decisione ha riguardato l'ambito applicativo del falso relativo al dato reddituale indicato nell'istanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.76

    L'art.76 impone di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'"ultima dichiarazione". La Corte ha interpretato che l'"ultima dichiarazione rilevante" sia quella relativa all'annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, era maturato l'obbligo di presentazione (dies a quo), e non quella individuata in base al termine finale di scadenza.

  • Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b)

    art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma processuale invocata come motivo di ricorso per violazione di legge; utilizzata per censurare la motivazione della Corte territoriale.

  • Codice penale - art.5

    Richiamato dalla difesa a sostegno della tesi di errore scusabile (errore di tipo/di fatto) dovuto all'affidamento al difensore; la Cassazione non ha risolto definitivamente la questione, avendo disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto decisivo relativo all'annualità di riferimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.79, comma 1, lett. c)

    art.79, comma 1, lett. c) d.P.R. n.115/2002

    Riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione: la giurisprudenza evidenzia l'importanza della prossimità cronologica del dato reddituale rispetto al momento della presentazione dell'istanza.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito di riferimento è l'annualità per la quale, al momento della presentazione dell'istanza, è già maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione (dies a quo): non va ricondotto al criterio del termine finale di scadenza.
  • Se le autorità o la polizia giudiziaria considerano un diverso anno di riferimento rispetto a quello indicato dal richiedente, il giudice deve accertare quale annualità fosse effettivamente rilevante al momento della domanda prima di concludere per la falsità della dichiarazione.
  • Una discrepanza formale tra i redditi indicati e quelli risultanti da accertamenti non legittima automaticamente una condanna per falso: è necessario verificare che il dichiarante abbia attestato un dato falso relativo all'annualità giuridicamente pertinente.
  • L'errore commesso per affidamento al difensore può configurare una causa di scusabilità (art.5 c.p.), ma richiede una valutazione puntuale e probatoria; la mera affermazione di aver agito su indicazione del legale non è sufficiente senza accertare la natura e la ragionevolezza dell'errore.
  • In caso di dubbio sull'interpretazione della norma di riferimento o sull'annualità pertinente, la decisione di merito può essere annullata e il giudizio rimesso per un nuovo esame che applichi correttamente i criteri giurisprudenziali consolidati.

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