Cassazione Penale, Sentenza n. 44898/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Pistoia, pronunciata con rito abbreviato, a 4 mesi di reclusione e 688 euro di multa per cessione di hashish ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990). Il primo motivo lamentava la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato e al suo difensore della fissazione dell'udienza di appello del 25/10/2022; il secondo motivo deduceva inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La censura principale, accolta, riguardava la notifica telematica erroneamente inviata ad un indirizzo PEC attribuibile a un omonimo del difensore domiciliatario, con conseguente mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
La decisione
Il motivo relativo alla notifica è stato ritenuto fondato e assorbente. La Corte ha accertato che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato tramite il sistema S.N.T. ad un indirizzo PEC errato (appartenente a un omonimo del difensore indicato), sicché la notifica all'imputato deve considerarsi omessa e inidonea a determinare la conoscenza dell'atto. Per tale ragione è operata la nullità assoluta prevista dall'art. 179, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per il giudizio.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; sulla base di questa norma il ricorrente era stato originariamente condannato per aver ceduto hashish.
D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 17 novembre 2012, n. 221), art. 16, comma 4
Introduce e disciplina le notificazioni telematiche nel processo; stabilisce che le comunicazioni e notificazioni nei procedimenti civili siano fatte esclusivamente per via telematica e regola l'uso della PEC anche per le notifiche a persona diversa dall'imputato mediante il difensore. La giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che l'esclusione dell'uso della PEC riguarda le notifiche dirette all'imputato (persona fisica) ma non quelle effettuate mediante consegna al difensore domiciliatario.
Norma introdotta dalla legge 28 dicembre 2012, n. 228 (art.16 comma 9, lett. c-bis)
Stabilisce l'operatività del sistema di notifiche telematiche presso tribunali e corti d'appello a partire dal 15/12/2014; contestualizza l'uso dell'applicativo S.N.T.
Disciplina il registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE) gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi PEC dei professionisti e viene utilizzato dalle cancellerie per le notifiche telematiche.
Codice di procedura penale, art. 179 comma 1 lett. c)
Prevede la nullità assoluta per le notificazioni o comunicazioni che manchino di requisiti essenziali; la Corte ha ritenuto applicabile tale nullità alla notificazione telematica inesatta che ha impedito la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
Codice di procedura penale, artt. 148, 149, 150, 151 comma 2
Richiamati in relazione alla modalità delle notifiche a persona diversa dall'imputato; la disciplina è stata letta insieme all'art. 16 d.l. 179/2012 per chiarire l'ammissibilità delle notifiche tramite PEC al difensore domiciliatario.
Citato dalla difesa come motivo relativo alla eventuale applicazione di una causa di non punibilità o attenuazione. Tuttavia tale motivo è stato assorbito dalla decisione sulla nullità delle notifiche e non è stato necessario risolvere la questione nel merito.
Massime di principio
- La notifica telematica tramite S.N.T. e PEC è valida se inviata all'indirizzo corretto del difensore domiciliatario risultante da registri ufficiali (es. REGINDE); l'invio ad un indirizzo PEC di un omonimo può determinare l'omessa notifica all'imputato.
- L'artefatto informatico generato dal sistema (ricevuta/registro di notifica) è il documento ufficiale nel fascicolo, ma non supplisce all'irricevibilità della notifica se il destinatario effettivo è un soggetto diverso da quello indicato o interessato.
- La mancata conoscenza dell'atto a causa di una notifica telematica erronea integra la nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con conseguente annullamento della decisione impugnata quando la nullità sia determinante.
- Quando si verifica una notificazione ad un indirizzo PEC errato per omonimia, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio e disporre che un'altra sezione proceda al nuovo giudizio; il difensore e l'ufficio giudiziario devono attivarsi per la correzione e la verifica dell'indirizzo prima dell'invio.
- In casi simili la difesa deve tempestivamente eccepire la nullità di notifica e produrre elementi che dimostrino l'inesattezza dell'indirizzo; d'altro canto le cancellerie hanno l'obbligo di verificare l'esatta identità del destinatario (es. tramite dati anagrafici o iscrizione professionale) prima di procedere alla notifica telematica.
- La presenza di più motivi di impugnazione non impedisce che un motivo procedurale fondante (come la nullità della notifica) assorba gli altri, con chiusura del giudizio di legittimità sul profilo procedurale essenziale.
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