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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44897/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Liso impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di cocaina e panetti di hashish, deducendo: (1) irregolarità nella contestazione dei panetti di hashish perché formulata solo con il decreto di giudizio immediato, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) eccessività della pena e duplicazione dell'aumento per la continuazione; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche in via di equivalenza; (4) violazione dell'art. 63, comma 4, c.p. per omessa valutazione o motivazione sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato in gran parte il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla modalità della contestazione perché il primo grado si è svolto con rito abbreviato, che preclude la deduzione di certe nullità e questioni di competenza; ha dichiarato inammissibile l'argomento sulla duplicazione dell'aumento per continuazione proposto per la prima volta in Cassazione; ha però accolto la censura relativa all'art. 63, comma 4, c.p., rilevando che la Corte territoriale è rimasta del tutto silente su quella specifica doglianza. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 63, comma 4, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • DPR n. 309/1990, art. 73 commi 1 e 4

    Norma che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare il possesso di ingenti quantitativi di cocaina e hashish come reato rilevante ai fini penali.

  • DPR n. 309/1990, art. 80

    Norma che disciplina l'aumento di pena per particolari fattispecie di traffico di stupefacenti; utilizzata nel calcolo della pena complessiva inflitta all'imputato.

  • Codice Penale, art. 63 comma 4

    Richiede che il giudice valuti e motivi l'eventuale prevalenza o equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso qualsiasi valutazione o motivazione su questo specifico punto, rendendo necessario l'annullamento parziale e il rinvio.

  • Codice Penale, art. 69

    Attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di comparare aggravanti e attenuanti; tale esercizio deve essere motivato in misura sufficiente da far comprendere l'adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della corte territoriale su questo aspetto.

  • Codice di Procedura Penale, art. 438 co. 6-bis

    Stabilisce che la richiesta del rito abbreviato presentata in udienza preliminare ha efficacia preclusiva rispetto alla deducibilità di certe nullità e inutilizzabilità (salvo violazioni di divieti probatori) e preclude questioni sulla competenza per territorio. La Corte ha ritenuto applicabile questo principio per escludere la censura sulla modalità della contestazione.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato comporta la perdita del diritto a far valere molte nullità e alcune eccezioni di competenza; le censure su atti propulsivi/introduttivi del rito sono in larga misura precluse.
  • Questioni o argomentazioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione sono frequentemente inammissibili; le doglianze devono essere tempestivamente proposte nei gradi di merito.
  • Quando è dedotta la violazione dell'art. 63, comma 4, c.p., il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare esplicitamente la comparazione tra attenuanti e aggravanti; la mancanza di qualsiasi motivazione su tale punto giustifica l'annullamento limitato e il rinvio.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.), ma deve motivare sufficientemente la decisione per rendere comprensibile l'adeguamento della pena.
  • Una riforma o annullamento parziale è possibile quando la Corte di legittimità riscontra omissioni specifiche nella motivazione: ciò comporta spesso il rinvio per un nuovo esame limitato al punto mancante, senza rimettere in discussione l'intera decisione.

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