Cassazione Penale, Sentenza n. 44897/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Liso impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di cocaina e panetti di hashish, deducendo: (1) irregolarità nella contestazione dei panetti di hashish perché formulata solo con il decreto di giudizio immediato, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) eccessività della pena e duplicazione dell'aumento per la continuazione; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche in via di equivalenza; (4) violazione dell'art. 63, comma 4, c.p. per omessa valutazione o motivazione sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato in gran parte il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla modalità della contestazione perché il primo grado si è svolto con rito abbreviato, che preclude la deduzione di certe nullità e questioni di competenza; ha dichiarato inammissibile l'argomento sulla duplicazione dell'aumento per continuazione proposto per la prima volta in Cassazione; ha però accolto la censura relativa all'art. 63, comma 4, c.p., rilevando che la Corte territoriale è rimasta del tutto silente su quella specifica doglianza. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 63, comma 4, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è rigettato per il resto.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990, art. 73 commi 1 e 4
Norma che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare il possesso di ingenti quantitativi di cocaina e hashish come reato rilevante ai fini penali.
Norma che disciplina l'aumento di pena per particolari fattispecie di traffico di stupefacenti; utilizzata nel calcolo della pena complessiva inflitta all'imputato.
Codice Penale, art. 63 comma 4
Richiede che il giudice valuti e motivi l'eventuale prevalenza o equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso qualsiasi valutazione o motivazione su questo specifico punto, rendendo necessario l'annullamento parziale e il rinvio.
Attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di comparare aggravanti e attenuanti; tale esercizio deve essere motivato in misura sufficiente da far comprendere l'adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della corte territoriale su questo aspetto.
Codice di Procedura Penale, art. 438 co. 6-bis
Stabilisce che la richiesta del rito abbreviato presentata in udienza preliminare ha efficacia preclusiva rispetto alla deducibilità di certe nullità e inutilizzabilità (salvo violazioni di divieti probatori) e preclude questioni sulla competenza per territorio. La Corte ha ritenuto applicabile questo principio per escludere la censura sulla modalità della contestazione.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato comporta la perdita del diritto a far valere molte nullità e alcune eccezioni di competenza; le censure su atti propulsivi/introduttivi del rito sono in larga misura precluse.
- Questioni o argomentazioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione sono frequentemente inammissibili; le doglianze devono essere tempestivamente proposte nei gradi di merito.
- Quando è dedotta la violazione dell'art. 63, comma 4, c.p., il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare esplicitamente la comparazione tra attenuanti e aggravanti; la mancanza di qualsiasi motivazione su tale punto giustifica l'annullamento limitato e il rinvio.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.), ma deve motivare sufficientemente la decisione per rendere comprensibile l'adeguamento della pena.
- Una riforma o annullamento parziale è possibile quando la Corte di legittimità riscontra omissioni specifiche nella motivazione: ciò comporta spesso il rinvio per un nuovo esame limitato al punto mancante, senza rimettere in discussione l'intera decisione.
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