Sentenza del 12/12/2025 n. 32436 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Con avviso di accertamento relativo al 2010, l’Agenzia aveva assoggettato a IRES e IRAP in Italia i redditi della società lussemburghese, ritenendola esterovestita: benché formalmente stabilita in Lussemburgo, la sua direzione effettiva sarebbe stata in Italia, anche per il controllo esercitato dai fratelli B.B. e C.C., residenti italiani, e per i rapporti con A.A. Italia Spa. Dopo l’annullamento dell’accertamento da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano e la conferma della decisione in appello da parte della Commissione tributaria regionale della Lombardia, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente o apparente e violazione delle norme sulla residenza fiscale, della Convenzione Italia-Lussemburgo e dell’onere della prova. La società ha inoltre invocato una sentenza penale irrevocabile di assoluzione dei vertici del gruppo, ma la Corte non ha esaminato l’applicabilità della nuova disciplina perché il ricorso erariale era infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e l’intero ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto la motivazione della CTR, anche se sintetica e in parte per relationem, sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisionale e a consentire il controllo di legittimità. Nel merito, ha confermato che l’esterovestizione richiede la prova della fittizia localizzazione all’estero e dell’effettiva riconducibilità della sede amministrativa all’Italia; il solo controllo italiano o l’attività di direzione e coordinamento della controllante non bastano. La CTR aveva valutato gli elementi nel loro complesso e poteva concludere che la residenza effettiva fosse in Lussemburgo, considerando, tra l’altro, locali, residenza e cittadinanza degli amministratori e luogo delle assemblee e delle riunioni degli organi sociali. L’onere di provare la costruzione artificiosa gravava sull’Amministrazione, che non lo aveva assolto; la Corte non ha riesaminato le prove, riservate al giudice di merito. La richiesta di attribuire efficacia nel giudizio tributario alla sentenza penale assolutoria è rimasta assorbita e irrilevante ai fini della decisione. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di cassazione: 6.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Non è stato applicato l’aumento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione processuale, ma non deve necessariamente trascriverli integralmente: il requisito va applicato senza formalismi eccessivi.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
La nullità della sentenza per vizio motivazionale ricorre solo in presenza di un’anomalia grave che renda la motivazione inesistente o incomprensibile; non basta che la motivazione sia ritenuta non sufficientemente persuasiva o dettagliata.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali e all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione complessiva delle prove.
Art. 73, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
ai sensi dell' art. 73 , terzo comma, D.P.R. n. 917 del 1986 , la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.
Una società è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno uno dei criteri alternativi previsti dalla norma. La sede dell’amministrazione è quella effettiva, individuata considerando dove si svolgono concretamente direzione e amministrazione; l’accertamento richiede una valutazione complessiva dei fatti, non la sola constatazione del controllo societario.
Art. 4, paragrafo 3, Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Se una società è considerata residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive regole interne, la Convenzione attribuisce la residenza allo Stato in cui si trova la direzione effettiva, da determinare sulla base delle circostanze concrete.
Art. 49 TFUE
la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà (punto 37) ma, per contro, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa "se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato"
La scelta di costituire una società in uno Stato membro con un regime fiscale più favorevole non costituisce, da sola, abuso della libertà di stabilimento. Una contestazione è giustificata quando la struttura è puramente artificiosa e finalizzata a eludere la normativa fiscale.
Art. 54 TFUE
Essa comprende, conformemente all' articolo 54 TFUE , per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale all'interno dell'Unione, il diritto di svolgere le loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un'agenzia.
La libertà di stabilimento tutela anche le società dell’Unione che operano in un altro Stato membro tramite controllate, succursali o agenzie, ferme le condizioni previste dal diritto dell’Unione.
Infine va rilevato come la sentenza applichi correttamente il principio secondo cui è sull'amministrazione finanziaria che incombe l'onere di provare che la società estera sia una mera costruzione artificiosa creata con l'unico scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, anzi considerando dimostrato dalla contribuente l'assenza di benefici fiscali, previa produzione di una certificazione dell'amministrazione finanziaria lussemburghese, ragione per cui risulta infondata anche la prospettata violazione delle norme codicistiche che governano la ripartizione tra le parti processuali dell'onere della prova.
Spetta all’Amministrazione finanziaria provare i fatti che fondano la pretesa di esterovestizione, inclusa la natura artificiosa della società e la finalità fiscale indebita; la società può opporre elementi probatori contrari.
La norma è menzionata solo per individuare la memoria illustrativa depositata dalla contribuente prima dell’udienza; la Corte non ne trae una regola interpretativa.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è invocata dall’Agenzia nel primo motivo, ma la Corte respinge la censura perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente; non viene formulata una specifica interpretazione ulteriore.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater.
L’aumento del contributo unificato per impugnazione respinta non si applica all’Agenzia delle entrate quando, quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per contestare l’esterovestizione non basta dimostrare che una società estera è controllata da residenti italiani o che la capogruppo impartisce direttive strategiche: occorre provare che la controllante agisca concretamente come amministratore indiretto, sottraendo alla società estera le sue effettive prerogative decisionali.
- La sede effettiva va determinata con una valutazione complessiva di elementi formali e sostanziali: luogo delle decisioni essenziali, riunioni degli amministratori e assemblee, amministrazione centrale, attività effettivamente svolta, documentazione e altri indici concreti. Nessun singolo elemento è necessariamente decisivo.
- Una società costituita all’estero per beneficiare di un regime fiscale più favorevole non è, solo per questo, una costruzione abusiva. La contestazione richiede la prova di una struttura priva di effettività economica, meramente artificiosa e finalizzata all’indebito vantaggio fiscale.
- L’onere di provare i presupposti dell’esterovestizione grava sull’Amministrazione finanziaria; la società può contrastare la pretesa documentando la propria autonomia, la sostanza dell’attività e l’effettiva collocazione all’estero degli organi e delle funzioni societarie.
- In cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione delle prove o sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura degli indizi. La censura motivazionale deve evidenziare un’anomalia radicale, un fatto decisivo omesso o una specifica violazione di legge.
- Una sentenza d’appello può richiamare la decisione di primo grado se dal complesso della motivazione risulta che il giudice abbia valutato i motivi di gravame e le difese; la motivazione sintetica non è di per sé apparente.
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