Cassazione Civile, Ordinanza n. 22282/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una lite tributaria in cui una società aveva chiesto la definizione agevolata di pregressi carichi iscritti a ruolo relativi agli anni d'imposta 1995, 1996 e 1997, inclusi anche in un ruolo iscritto e consegnato al concessionario il 10 dicembre 2001. L'Ufficio aveva negato il condono ritenendo che i ruoli non rientrassero nel perimetro applicativo della disciplina condonistica allora vigente, limitata ai ruoli affidati entro il 31 dicembre 2000, poi estesa al 30 giugno 2001. La società aveva impugnato il diniego e la CTP aveva accolto il ricorso, ravvisando un legittimo affidamento; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. Nel frattempo, in Cassazione, la società aveva presentato una domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, respinta dall'Agenzia con motivazione fondata sul divieto di 'condono di condono' e su circolari amministrative; successivamente aveva presentato altra domanda ex art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022, anch'essa negata perché ritenuta non definibile una lite avente ad oggetto un precedente diniego di condono. Nei ricorsi successivi la società ha dedotto violazione di legge per falsa applicazione delle norme sulla definizione agevolata, sostenendo che la lite pendente avesse ad oggetto non il tributo in sé, ma la legittimità del diniego e, più in generale, l'efficacia estintiva dell'obbligazione tributaria già riconosciuta dal giudice di merito; ha inoltre contestato l'uso delle circolari e l'omessa considerazione dell'art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000 sul legittimo affidamento.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il secondo ricorso successivo della contribuente, ritenendo definibile ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022 la controversia originata dall'impugnazione del diniego di definizione agevolata, perché si trattava di una seconda controversia effettiva e non apparente, relativa all'applicazione della normativa condonistica, e non di una mera riproposizione della lite originaria. Ha quindi dichiarato assorbito il primo ricorso successivo relativo al diniego ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e al rigetto dell'istanza di autotutela. Quanto al giudizio principale di cassazione promosso dall'Agenzia contro la sentenza della CTR, la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio principale sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate; le spese dei ricorsi successivi sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
richiamato come base della precedente domanda di condono sui ruoli; la lite successiva non verteva più sull'imposizione in sé, ma sul diniego relativo a tale precedente definizione.
la Corte evidenzia che questa definizione agevolata riguarda le controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi; non è la fonte applicata al caso del secondo ricorso successivo, ma viene usata nel confronto sistematico con la disciplina del 2022.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti anche in Cassazione; comprende anche le controversie sul rigetto di domande di definizione agevolata, se si tratta di una seconda controversia effettiva e non meramente apparente.
art. 1, comma 195, l. n. 197 del 2022
la nozione di controversia autonoma è quella relativa a ciascun atto impugnato; ciò consente di ricondurre al perimetro definitorio anche il giudizio sul diniego di condono.
art. 1, comma 206, l. n. 197 del 2022
la Corte lo richiama per mostrare che il legislatore distingue la definizione agevolata generale dalle controversie aventi ad oggetto atti impositivi, confermando la diversità testuale della disciplina.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992
tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario rientra il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ciò rende astrattamente definibile la lite sul diniego.
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
invocato dalla contribuente a sostegno della tutela del legittimo affidamento; la Corte lo menziona come parametro dedotto, ma la decisione si fonda soprattutto sull'interpretazione delle norme sul condono.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
indica la trattazione camerale del ricorso.
art. 6, comma 12, l. n. 136 del 2018
richiamato nel frontespizio del procedimento, senza incidenza decisiva sulla ratio decidendi.
art. 1, comma 200, l. n. 197 del 2022
richiamato nel frontespizio del procedimento per il secondo ricorso successivo della contribuente.
Massime di principio
- Il divieto di 'condono di condono' opera solo quando si pretenda di definire una lite che ha già ad oggetto l'imposizione in sé e che è stata effettivamente condonata; non opera invece quando sopravvenga una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente, sulla portata o sull'efficacia del precedente condono.
- Una controversia avente ad oggetto il rigetto di una domanda di definizione agevolata di rapporti tributari può essere, in linea di principio, definita con le procedure agevolative successive, se la disciplina applicabile la comprende testualmente e se non si tratta della mera reiterazione della lite originaria.
- Nella interpretazione delle norme sul condono è decisiva la differenza testuale tra discipline che limitano la definibilità agli atti impositivi e discipline che, invece, riguardano genericamente le controversie tributarie pendenti; tale differenza non può essere colmata in via amministrativa con circolari restrittive extra legem.
- Quando il giudizio di legittimità è assorbito da una definizione agevolata validamente perfezionata, sopravviene il difetto di interesse sul ricorso originario e il giudizio principale deve essere dichiarato estinto.
- Ai fini della definibilità della lite, conta la natura autonoma della controversia e il suo oggetto processuale attuale, non la mera presenza storica di una precedente istanza di condono o di un precedente diniego.
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