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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09623/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un docente di ruolo di religione per un'assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni, coincidente con il mancato collegamento alla didattica a distanza. Nei giudizi di merito il lavoratore aveva contestato la legittimità della sanzione, deducendo anche violazioni del procedimento disciplinare, in particolare la tardiva notifica della contestazione e il mancato rispetto del termine di preavviso per l'audizione difensiva previsto dall'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte di cassazione, con sentenza n. 8731/2024, aveva rigettato il ricorso. In sede di revocazione il ricorrente ha sostenuto che la Corte avesse omesso di esaminare il vero motivo di ricorso, cioè la nullità del procedimento per violazione del termine di 20 giorni per la convocazione dell'incolpato, avendo invece attribuito al ricorso una censura diversa, incentrata sulla sola impossibilità di difesa utile oltre la data di convocazione. Le amministrazioni intimate hanno resistito solo con controricorso nel precedente giudizio; nel giudizio di revocazione non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché la precedente sentenza di cassazione aveva effettivamente esaminato il tema della tardiva contestazione disciplinare e della pretesa lesione del diritto di difesa. La doglianza del ricorrente mirava in realtà a contestare l'interpretazione data dalla Corte all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, cioè un possibile errore di diritto e non di percezione. La Corte ha anche osservato che il motivo di revocazione sostanzialmente riproponeva una censura già dedotta nel ricorso per cassazione. È stata quindi confermata la definitività del rigetto del ricorso originario; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva delle amministrazioni intimate, ed è stato disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto, ossia per una svista percettiva decisiva e immediatamente rilevabile; non è utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche o interpretative.

  • artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il rimedio revocatorio nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo nei limiti dell'errore di fatto e non quando la Corte abbia comunque deciso sul motivo, anche se con argomentazione non aderente a tutte le deduzioni difensive.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001

    La questione dedotta riguardava il termine per la convocazione/audizione dell'incolpato nel procedimento disciplinare del dipendente pubblico; la Corte ha ritenuto che la censura, così come proposta, investisse l'interpretazione della norma e non un errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, non un dissenso sull'interpretazione del ricorso o sulla soluzione giuridica adottata dalla Corte.
  • Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la Corte di cassazione abbia effettivamente esaminato il motivo di ricorso, anche se lo abbia ricostruito o motivato in modo non coincidente con tutte le argomentazioni del ricorrente.
  • La deduzione di una violazione delle regole del procedimento disciplinare del dipendente pubblico va distinta dalla contestazione circa la concreta lesione del diritto di difesa: la critica alla qualificazione giuridica della vicenda attiene al merito e non consente revocazione.
  • Il rimedio revocatorio non può essere usato come surrogato di un nuovo ricorso per cassazione per riproporre questioni già decise o per contestare l'interpretazione della norma applicata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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