L.R. FVG 4/2004
Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza struttura operativa e dirigenza della Regione Friuli Venezia Giulia, ridefinendo direzioni centrali, servizi, incarichi dirigenziali, valutazione e contrattazione del personale. Contiene inoltre norme transitorie e finanziarie per il 2004, la disciplina delle gestioni liquidatorie degli enti sanitari confluiti nelle aziende ospedaliero-universitarie e la nomina del commissario straordinario ERSA. Entrata in vigore: 23 febbraio 2004.
Riforma dell’organizzazione regionale e della dirigenza del Friuli Venezia Giulia, con norme transitorie su sanità ed ERSA
Riforma dell’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale
La legge interviene sull’organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia per riordinare e razionalizzare la disciplina del personale, della struttura amministrativa e della dirigenza, in coerenza con i principi di buon andamento, delegificazione e semplificazione. L’obiettivo è aumentare l’efficienza dell’amministrazione e valorizzare la responsabilità dirigenziale, distinguendo funzioni politiche e amministrative.
Struttura organizzativa regionale
La disciplina ridefinisce la struttura amministrativa regionale individuando come strutture di massima dimensione le direzioni centrali o strutture equiparate. All’interno di esse operano i servizi, articolazioni di base per attività omogenee, e possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio per esigenze permanenti di subarticolazione, decentramento territoriale o supporto alla direzione generale e alle direzioni centrali.
Le direzioni centrali sono configurate come unità fondamentali dell’organizzazione regionale per attività funzionalmente omogenee e complementari, finalizzate a garantire unità di programmazione, promozione e ricerca, indirizzo e intervento.
Coordinamento e gruppi di lavoro
Per attività di studio, ricerca, progettazione e per l’esame di problematiche specifiche, il Direttore generale può istituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell’Amministrazione regionale, di enti regionali o locali, con eventuale partecipazione di esperti esterni. L’atto istitutivo deve indicare durata, obiettivi, composizione e coordinatore.
È inoltre istituito il Comitato di direzione dell’Amministrazione regionale, presieduto dal Direttore generale e composto dai Direttori centrali, con possibile integrazione di altri dirigenti. Il Comitato svolge funzioni di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali. Composizione, attribuzioni e funzionamento sono demandati al regolamento di organizzazione.
Fonti normative dell’organizzazione e rapporti di lavoro
La legge delimita le materie da regolare con legge regionale o, in base a questa, con regolamenti o atti amministrativi di organizzazione. Tra queste rientrano: responsabilità giuridiche degli operatori, selezioni per l’accesso al pubblico impiego regionale, incompatibilità e divieti di cumulo, modalità di stipulazione dei contratti collettivi.
Il regolamento di organizzazione, adottato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta e confronto sindacale, disciplina tra l’altro:
- funzioni della dirigenza e ipotesi di avocazione;
- tipologia, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e di sostituzione;
- graduazione degli incarichi ai fini della retribuzione di posizione;
- trattamento economico degli incarichi a tempo determinato di diritto privato;
- valutazione dei dirigenti;
- articolazione della struttura organizzativa;
- istituzione, modifica e soppressione delle unità organizzative;
- uffici di supporto agli organi politici;
- dotazione organica complessiva e contingente per le strutture direzionali di massima dimensione;
- strumenti di programmazione e coordinamento.
Per il Consiglio regionale, le stesse materie sono disciplinate mediante atti di autorganizzazione secondo il regolamento interno, con confronto sindacale e nel rispetto dell’omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico. Il contingente di personale del Consiglio è definito in tali atti, nell’ambito della dotazione organica complessiva.
Principi organizzativi e contrattazione collettiva
L’organizzazione regionale deve essere improntata a flessibilità, revisione continua, ottimizzazione delle risorse, valorizzazione delle risorse umane, comunicazione interna ed esterna e interconnessione informatica e statistica.
Sono espressamente richiamati i criteri di:
- imparzialità e trasparenza;
- contenimento dello sviluppo verticale e riduzione delle unità organizzative di massima dimensione;
- articolazione per funzioni e finalità omogenee;
- sviluppo per ciclo di pianificazione, programmazione, budget, gestione, controllo e valutazione;
- chiara individuazione di autonomia e responsabilità delle posizioni dirigenziali;
- valorizzazione delle competenze e formazione del personale;
- armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze dell’utenza.
La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali, su due livelli. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma. La contrattazione integrativa opera entro i limiti posti dal contratto collettivo regionale e non può generare oneri non previsti nella programmazione annuale e pluriennale; le clausole difformi sono nulle.
Avocazione e deleghe dirigenziali
Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta regionale. In caso di inerzia o ritardo, la Giunta può fissare un termine perentorio. Persistendo l’inerzia, o in caso di grave inosservanza delle direttive con pregiudizio per l’interesse pubblico, la Giunta può attribuire gli atti al dirigente gerarchicamente superiore, previa contestazione; in caso di particolare urgenza può procedere senza contestazione.
Per i dirigenti del Consiglio regionale, tali funzioni sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza, mentre l’informazione prevista dalla disciplina generale è resa al Presidente del Consiglio regionale.
Le funzioni delegabili alle posizioni organizzative sono individuate dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previa informazione alle organizzazioni sindacali; non sono delegabili gli atti relativi alla valutazione del personale e ai procedimenti disciplinari.
Articolazione della dirigenza e incarichi
La dirigenza regionale viene ricondotta a un’unica categoria con più profili professionali. Gli incarichi previsti sono:
- Direttore generale;
- Direttore centrale;
- Vicedirettore centrale;
- Direttore di servizio;
- Direttore di staff.
Il Direttore centrale preposto a una direzione centrale o struttura equiparata, oppure titolare di particolari funzioni, e il Direttore di servizio preposto a un servizio o struttura equiparata svolgono le rispettive funzioni di direzione. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale ed esercita anche funzioni sostitutorie. Il Direttore di staff è destinato a compiti specialistici, progetti specifici, ricerca, studio, elaborazione, funzioni ispettive e di controllo.
Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato. Per i dipendenti regionali il conferimento comporta aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico; il servizio è utile ai fini previdenziali, di quiescenza e anzianità. Per gli incarichi di Direttore di servizio e di Direttore di staff il conferimento a soggetti esterni o a dipendenti non dirigenti è limitato a una quota massima del 15% dei posti complessivamente previsti; per il personale regionale non dirigente la durata massima è di due anni non rinnovabili. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta o del Consiglio dura quanto il rispettivo Presidente.
Gli incarichi di Direttore generale, Direttore centrale e Vicedirettore centrale non possono essere conferiti a soggetti che rivestano cariche pubbliche o di partito, o che abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con tali organismi.
Direttore generale, segretariato e supporto alla Giunta
Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con funzioni di sovrintendenza e impulso della gestione amministrativa, assicurando l’attuazione degli indirizzi della Giunta e il coordinamento e la continuità dell’attività delle direzioni centrali. È nominato dal Presidente della Regione che ne specifica le competenze, con contratto di diritto privato a tempo determinato; il trattamento economico è definito dalla Giunta regionale. Il Direttore generale designa il proprio sostituto tra i Direttori centrali.
Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue i lavori della Giunta, ne cura la verbalizzazione, vigila sulla promulgazione delle leggi e sull’emanazione dei regolamenti, assicura pubblicazione e inserimento nella raccolta ufficiale, e svolge funzioni di ufficiale rogante per gli atti e contratti della Regione, potendo operare anche per gli enti regionali su richiesta.
Valutazione dei dirigenti
L’attività dirigenziale è soggetta a valutazione annuale ai fini del conferimento degli incarichi e, secondo i contratti di lavoro, della retribuzione di risultato. La Giunta è coadiuvata da un nucleo di valutazione che verifica, tramite analisi comparativa di costi e rendimenti, realizzazione degli obiettivi, corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento.
Il nucleo è nominato dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente, è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e da due esperti esterni. I componenti esterni restano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo, e decadono con la cessazione del Direttore generale. È previsto un gettone di presenza e, se spettante, il trattamento di missione e il rimborso spese secondo la disciplina sugli organi collegiali regionali. Il nucleo opera in autonomia e ha accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni degli uffici.
Percorsi di accesso e valorizzazione del personale
Nel Piano dei fabbisogni professionali per il 2004 l’Amministrazione regionale deve individuare un percorso selettivo idoneo a valorizzare le professionalità interne, in coerenza con l’aggiornamento dell’accesso alla qualifica dirigenziale. Requisiti e modalità sono definiti nei bandi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Modifiche e regole transitorie per il personale del Consiglio regionale
La disciplina prevede un rinvio agli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale per le materie organizzative e per il personale del Consiglio, con applicazione delle regole generali fino all’adozione di tali atti. I termini “Direzione regionale” e “Direttore regionale” devono intendersi rispettivamente come “direzione centrale” e “Direttore centrale”; le vecchie denominazioni relative a specifiche funzioni di ricerca, studio ed elaborazione o ispettive sono ricondotte al nuovo incarico di Direttore di staff. Gli incarichi già conferiti come Direttore regionale per speciali servizi si intendono riferiti al Vicedirettore centrale.
Gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale
In occasione della costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie, la Regione istituisce gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale che vi confluiscono, allo scopo di chiudere entro un anno le gestioni pregresse degli enti soppressi.
Il commissario liquidatore può essere un dirigente regionale o un soggetto esterno con consolidata esperienza gestionale, preferibilmente in ambito sanitario. Le aziende ospedaliero-universitarie devono fornire il supporto logistico, tecnico e amministrativo necessario.
Al commissario spetta l’amministrazione di tutti i rapporti giuridici connessi alla gestione liquidatoria e la rappresentanza nelle liti attive e passive. Se l’incarico è conferito a un esterno, il compenso è parametrato a quello del Direttore centrale maggiorato dell’indennità prevista dalla legge regionale sanitaria del 1997; l’onere grava sul bilancio dell’azienda ospedaliero-universitaria ed è corrisposto mensilmente fino a dodici mensilità. La Regione verifica trimestralmente l’andamento delle gestioni. Al termine, le aziende ospedaliero-universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nelle controversie pendenti.
Commissario straordinario dell’ERSA
La Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell’ERSA, cui attribuisce la gestione ordinaria dell’Agenzia e, su direttive della Giunta, anche atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il commissario resta in carica fino alla nomina degli organi di amministrazione dell’ente successore. Il compenso è determinato dalla Giunta e i relativi oneri sono a carico dell’ERSA.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria
Fino all’emanazione del regolamento di organizzazione o degli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale, restano ferme le competenze attribuite alla Giunta e all’Ufficio di Presidenza dalla normativa previgente per le materie organizzative elencate nella legge.
La legge consente, in via transitoria, che la Giunta disciplini composizione, attribuzioni e funzionamento del Comitato di direzione e del nucleo di valutazione; per il Consiglio regionale tale disciplina è affidata all’Ufficio di Presidenza fino agli atti di autorganizzazione.
Le procedure negoziali del contratto collettivo del personale regionale per il quadriennio 1998-2001, se non definite alla data di entrata in vigore, devono essere completate secondo la nuova disciplina.
Sono abrogate, in particolare, alcune disposizioni della legge regionale 18/1996 e dell’articolo 18 della legge regionale 10/2002.
La legge reca infine la copertura degli oneri con specifiche imputazioni al bilancio pluriennale 2004-2006 e al bilancio 2004 per le spese connesse ai nuovi incarichi, alla struttura organizzativa, ai gruppi di lavoro e al nucleo di valutazione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 23 febbraio 2004.
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