Cassazione Civile, Ordinanza n. 19475/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva riqualificato come simulato un contratto di costituzione di usufrutto a termine sul 90% delle partecipazioni di una società in accomandita semplice, stipulato tra i soci della società e una società in liquidazione. In base a tale riqualificazione aveva imputato al contribuente una diversa quota di reddito da partecipazione per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali e irrogazione di sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, in cassazione, ha proposto cinque motivi; quello decisivo deduceva la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme sull'accertamento antielusivo, sostenendo che la richiesta di chiarimenti non fosse conforme alle prescrizioni di legge e che l'avviso fosse nullo perché emesso senza un valido confronto preventivo. Gli altri motivi, non esaminati perché assorbiti, sono indicati solo come ulteriori censure proposte nel ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che, in tema di disciplina antielusiva, l'avviso di accertamento è nullo se il procedimento non è stato instaurato con una richiesta di chiarimenti rispettosa delle prescrizioni di legge e se l'atto non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente. Non residuando ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Quanto alle spese, le ha compensate integralmente tra le parti nel giudizio di merito e ha posto a carico dell'Agenzia quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
vizio dedotto dal ricorrente
norma evocata come parametro del motivo per violazione di legge in cassazione
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente
la Corte ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale non è principio generale, ma opera nei casi in cui sia espressamente previsto; la pronuncia ricorda inoltre che la norma si applica ai soli casi di accesso, ispezione e verifica nei tributi armonizzati
richiamato dal ricorrente
evocato a sostegno della tesi sul contraddittorio procedimentale, ma non ritenuto fondamento di un obbligo generale invalidante in ambito tributario
artt. 37 e 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamati dal ricorrente
nel testo vigente all'epoca, disciplinano l'accertamento antielusivo; la Corte afferma che, in tale ambito, il mancato rispetto delle formalità della richiesta di chiarimenti e della motivazione sulle difese del contribuente comporta nullità dell'avviso
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente
norma evocata nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi esposta
menzionato solo indirettamente nel richiamo alla lealtà processuale e all'onere di indicare in giudizio le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in caso di contraddittorio; il testo non sviluppa un principio autonomo su questa norma
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un principio generale indefettibile dell'azione amministrativa, ma sussiste solo quando sia previsto da una specifica disposizione, con conseguente invalidità dell'atto in caso di omissione.
- In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo può determinare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve allegare in giudizio le concrete difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non devono apparire meramente pretestuose.
- Nell'accertamento antielusivo fondato sull'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, l'avviso è nullo se il procedimento non è stato avviato con una richiesta di chiarimenti conforme alla legge e se l'atto non contiene una specifica risposta alle giustificazioni fornite dal contribuente.
- Quando la nullità dell'atto discende da un vizio procedimentale già integralmente accertato e non occorrono ulteriori verifiche di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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